Corte costituzionale
Sentenza n. 164/2020
Corte cost., sent. 24 luglio 2020, n. 164
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 164/2020
- Data di deposito
- 24 luglio 2020
- Data di decisione
- 11 giugno 2020
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:164
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 93, lett. a), legge n. 205 del 27 dicembre 2017
- art. 1, comma 93, lett. b), legge n. 205 del 27 dicembre 2017
- art. 1, comma 93, lett. c), legge n. 205 del 27 dicembre 2017
- art. 1, comma 93, lett. d), legge n. 205 del 27 dicembre 2017
- art. 1, comma 93, lett. e), legge n. 205 del 27 dicembre 2017
Parametri
Massime
Massima n. 42587
Sono dichiarate non fondate, per erroneo presupposto interpretativo ed erronea ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 51 e 97, Cost., dell'art. 1, comma 93, lett. a ), b ), c ) e d ), della legge n. 205 del 2017, che consentono alle Agenzie fiscali di istituire posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER). La complessa ed articolata evoluzione della disciplina in esame prefigura una riorganizzazione delle Agenzie fiscali, improntata a criteri di snellimento e agilità operativa, passa per il rafforzamento e la valorizzazione delle competenze e delle professionalità maturate sul campo dai funzionari della terza area. L'assetto organizzativo così delineato dalle norme censurate è incompatibile con l'attribuzione di funzioni dirigenziali ai titolari delle POER - in posizione di sostanziale subordinazione gerarchica ai dirigenti - il cui potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, nonché quelli di spesa e di acquisizione delle entrate è - a differenza di quanto previsto per i dirigenti dall'art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 - limitata alla competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale; né la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati è, come per i dirigenti, esclusiva, o autonoma. Si deve anche escludere che le disposizioni censurate abbiano comunque configurato una nuova area intermedia, in quanto sia dal dato normativo che da quello giurisprudenziale emerge la non stabilità di tale istituto, caratteristica di per sé incompatibile con un passaggio di area, e tanto meno di ruolo, cui fa riscontro l'attribuzione di un nuovo status. Tali posizioni organizzative si risolvono dunque nell'affidamento di semplici incarichi alla cui cessazione i destinatari riprendono fisiologicamente ad esercitare le funzioni che sono proprie della loro area di appartenenza; ciò peraltro non esclude che la selezione dei soggetti cui attribuire le POER debba rispondere ai princìpi di imparzialità, trasparenza ed efficienza, che presiedono ad ogni attività amministrativa e che ne condizionano la legittimità. ( Precedenti citati: sentenze n. 128 del 2020, n. 101 del 2018, n. 231 del 2017, n. 5 del 2017, n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983 e n. 88 del 1966 ).
Massima n. 42588
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio in riferimento all'art. 136 Cost., dell'art. 1, comma 93, lett. a ), b ), c ) e d ), della legge n. 205 del 2017, che consentono alle Agenzie fiscali di istituire posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER). La sentenza n. 37 del 2015 ha censurato un meccanismo legislativo - previsto dall'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012 - che aveva consentito alle Agenzie fiscali un indefinito protrarsi nel tempo dell'assegnazione di funzioni dirigenziali a funzionari della terza area, senza provvedere alla indizione della necessaria procedura concorsuale. Al contrario, le posizioni organizzative in esame, oltre ad avere ad oggetto funzioni di natura non dirigenziale e non estranee a quelle già proprie della terza area, sono fisiologicamente temporanee, sicché non può dirsi che la nuova disciplina miri a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti a quelli già dichiarati incostituzionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 101 del 2018, n. 231 del 2017, n. 5 del 2017, n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983 e n. 88 del 1966 ).
Massima n. 42589
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 93, lett. e ), della legge n. 205 del 2017, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per (sopravvenuto) difetto di rilevanza, alla luce della modifica dei bandi di concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale disciplinati dalla disposizione censurata. Tale modifica, oltre a riguardare solo quest'ultima qualifica (e non l'istituzione della riserva di posti), concerne i concorsi in atto e non incide sui presupposti ed invariati regolamenti di amministrazione, né sulle stesse norme di legge censurate.
Massima n. 42590
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell'art. 1, comma 93, lett. e ), della legge n. 205 del 2017, che autorizza le Agenzie fiscali, nel disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, a esonerare dalla prova preselettiva i loro dipendenti che abbiano svolto, per almeno due anni alla data di pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali o siano stati titolari di posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER) o di posizioni organizzative temporanee (POT) e inoltre prevede la possibilità che fino al 50% dei posti sia riservato al loro personale assunto mediante pubblico concorso, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito. Lo scopo della preselezione è garantire l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento delle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni; pertanto non può dirsi irragionevole l'esonero per coloro che, attraverso il servizio già prestato nelle Agenzie fiscali, abbiano sufficientemente dimostrato "sul campo" effettive capacità, anche perché ciò non collide con il principio di buon andamento, dal momento che i beneficiari dovranno comunque cimentarsi con le prove concorsuali. Quanto alla riserva ai dipendenti interni di una quota dei posti messi a concorso, se è indubbio che il passaggio da un'area ad un'altra è soggetto al principio del pubblico concorso, tuttavia non è esclusa l'ammissibilità di riserve parziali, poiché ciò comporterebbe un sostanziale disconoscimento del potere di fare eccezione alla regola attribuito al legislatore dallo stesso art. 97, quarto comma, Cost., dovendosi semmai trovare un ragionevole punto di equilibrio tra il principio del pubblico concorso e l'interesse a consolidare pregresse esperienze lavorative presso l'amministrazione medesima, interesse che è certamente riconducibile al principio di buon andamento, e a condizione che la riserva sia contenuta entro determinati limiti percentuali, anche nella misura del 50%. ( Precedenti citati: sentenze n. 167 del 2013, n. 159 del 2005, n. 194 del 2002, n. 1 del 1999 e n. 234 del 1994 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 93, lettere a), b), c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda-ter, con l'ordinanza in epigrafe indicata;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 93, lettera e), della legge n. 205 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda-ter, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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