Corte costituzionale

Sentenza n. 163/2020

Corte cost., sent. 24 luglio 2020, n. 163

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
163/2020
Data di deposito
24 luglio 2020
Data di decisione
19 maggio 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:163

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Calabria n. 16 del 31 maggio 2019

Parametri

Massime

Massima n. 43305

Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge reg. Calabria n. 16 del 2019, non costituisce ragione d'inammissibilità delle questioni la circostanza che l'impugnazione del Governo riguardi l'intera legge regionale, atteso che essa, composta di soli quattro articoli, reca una disciplina omogenea e tutta coinvolta nelle censure. ( Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2020 e n. 247 del 2018 ).

Massima n. 43306

È dichiarata inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - della legge reg. Calabria n. 16 del 2019, che sottrae retroattivamente, con norma di interpretazione autentica, le società regionali operanti prevalentemente nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale all'applicazione delle misure di contenimento della spesa precedentemente previste dall'art. 1 della legge reg. Calabria n. 11 del 2015. Il ricorrente svolge la censura relativa al riparto delle competenze tra Stato e Regioni - pregiudiziale, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quelle che investono i contenuti delle scelte legislative concretamente operate - limitandosi a denunciare genericamente il contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, senza provvedere alla relativa identificazione. ( Precedente citato: sentenza n. 114 del 2017 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, laddove lo Stato denunci la violazione dei limiti di una potestà legislativa concorrente, è onere del ricorrente indicare specificamente la disposizione statale che ritiene violata, ed in particolare il principio fondamentale asseritamente leso. ( Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2020 e n. 122 del 2018 ).

Massima n. 43309

È dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 81 Cost., la legge reg. Calabria n. 16 del 2019, che sottrae retroattivamente, con norma di interpretazione autentica, le società regionali operanti prevalentemente nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale all'applicazione delle misure di contenimento della spesa precedentemente previste dall'art. 1 della legge reg. Calabria n. 11 del 2015. Se, infatti, le riduzioni di spesa previste dalla legge reg. Calabria n. 11 del 2015 rappresentano un risparmio per la Regione, la loro parziale rimozione retroattiva prevista dalle disposizioni impugnate dal Governo non può che costituire un maggior onere finanziario rispetto a quello legittimamente sussistente al momento in cui la normativa in esame è intervenuta; né, in contrario, può valere l'esplicita, ma irrazionale, previsione di neutralità finanziaria contenuta nell'art. 3 della legge regionale impugnata. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la mancanza o l'esistenza di un onere finanziario si desume dall'oggetto e dal contenuto della legge. Il difetto di copertura è pertanto ravvisabile quando in sede normativa si statuisca - in contrasto con gli elementari canoni dell'esperienza - che da un'iniziativa legislativa latrice di oneri non derivi la correlata necessità di una loro copertura. Allorché siano disposti interventi inevitabilmente onerosi, senza che né nella legge né altrove si venga data alcuna spiegazione in merito alle spese e alla loro copertura, la previsione dell'assenza di oneri finanziari aggiuntivi costituisce una mera clausola di stile, priva di sostanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2019, n. 5 del 2018 e n. 224 del 2014 ). Il bilancio statale ha funzione di sostegno ed integrazione delle risorse regionali, ai fini di un limitato concorso alle spese per il finanziamento. ( Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2019, n. 78 del 2018, n. 211 del 2016 e n. 273 del 2013 ). A corollario del principio secondo cui l'art. 81 Cost. impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i mezzi per farvi fronte, le Regioni sono tenute a indicare la copertura finanziaria delle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza, utilizzando le metodologie di copertura specificamente previste. ( Precedenti citati: sentenze n. 147 del 2018, n. 5 del 2018 e n. 307 del 2013 ).

Massima n. 43310

Accolta - per violazione dell'art. 81 Cost. - la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Calabria n. 16 del 2019, e dichiarata inammissibile la medesima questione proposta in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., restano assorbiti gli ulteriori profili di censura proposti in riferimento all'art. 97, secondo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 31 maggio 2019, n. 16 (Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Calabria n. 16 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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