Corte costituzionale

Sentenza n. 16/2020

Corte cost., sent. 13 febbraio 2020, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
16/2020
Data di deposito
13 febbraio 2020
Data di decisione
15 gennaio 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:16

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 20, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 41, comma 1, legge della Regione siciliana n. 3 del 17 marzo 2016
  • art. 22, comma 3, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 22, comma 4, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 52, comma 8, legge della Regione siciliana n. 9 del 7 maggio 2015
  • art. 23, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 82, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 22, comma 14, ultimo periodo, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 22, comma 14, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 22, comma 15, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 67, comma 1, legge della Regione siciliana n. 2 del 26 marzo 2002
  • art. 69, comma 2, legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 69, comma 2, lett. a), legge della Regione siciliana n. 8 del 8 maggio 2018
  • art. 67, comma 6, bis, legge della Regione siciliana n. 2 del 26 marzo 2002

Parametri

Massime

Massima n. 41458

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, 20, 22, commi 3 e 4, 23 e 82 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, impugnati dal Governo in riferimento agli artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere e ), m ) e o ), e terzo, Cost. Successivamente al deposito del ricorso, le disposizioni impugnate sono state abrogate o modificate in modo considerato idoneo dal ricorrente a superare i vizi di legittimità costituzionale denunciati.

Massima n. 41459

Va esclusa la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 14, ultimo periodo, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, impugnato dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. e abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 10 del 2018. L'attestazione della Regione resistente, relativa alla mancata applicazione medio tempore della disposizione abrogata, è stata trasmessa a mezzo posta in prossimità della data dell'udienza pubblica, anziché tramite deposito in cancelleria. La modalità di deposito per il tramite del servizio postale - ammessa per il ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - non può tuttavia essere estesa alle memorie illustrative da depositare in vista dell'udienza di discussione poiché, se effettuata l'ultimo giorno utile (o in uno degli ultimi giorni utili), rende probabile la circostanza che la controparte non possa usufruire per intero del termine di venti giorni, previsto dall'art. 10 delle Norme integrative anche a garanzia del corretto dispiegarsi del contraddittorio. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la modifica normativa della disposizione oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono contestualmente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le disposizioni censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso ed è necessario che tali disposizioni, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore. ( Precedenti citati: sentenza n. 180 del 2019 ).

Massima n. 41460

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per incompleta definizione dell'oggetto del giudizio, nel giudizio di legittimità costituzionale degli art. 22, commi 14 e 15, e 69, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018. Il ricorrente non ha omesso di confrontarsi con le competenze legislative che lo statuto speciale di autonomia riconosce alla Regione Siciliana, perché da un lato ha richiamato i limiti posti da esso all'esercizio della potestà legislativa regionale primaria nella materia di cui si tratta e, dall'altro, ha indicato puntualmente la disposizione del medesimo statuto attributiva alla resistente di una competenza legislativa concorrente nella materia "assunzione di pubblici servizi", escludendone implicitamente l'idoneità a giustificare l'emanazione della disposizione impugnata, motivando (sia pur succintamente) con riferimento alla giurisprudenza costituzionale in tema di prevalenza della competenza esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza" su ogni altra attribuzione regionale. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 limita l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale dell'art. 117 Cost., nel testo da essa introdotto, alle parti in cui assicura forme di autonomia più ampie rispetto alle disposizioni statutarie (c.d. "clausola di maggior favore"). Laddove venga sottoposta a censura di legittimità costituzionale una disposizione di legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio non può pertanto prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo Statuto speciale, tanto più se queste risultino astrattamente pertinenti all'oggetto del giudizio, pena l'inammissibilità del ricorso statale in parte qua. ( Precedenti citati: sentenze n. 122 del 2018, n. 109 del 2018, n. 103 del 2017, n. 252 del 2016, n. 151 del 2015 e n. 142 del 2015 ).

Massima n. 41461

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 22, commi 14 e 15, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che ridetermina il trattamento economico dei dipendenti assunti con concorso per dirigente tecnico nei ruoli dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, disponendo la riclassificazione con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale. La norma impugnata dal Governo invade la competenza esclusiva statale nella materia "ordinamento civile", in quanto contrasta con la riserva di contrattazione collettiva per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico. Sebbene alla Regione Siciliana spetti, ai sensi dell'art. 14, lett. q ), dello statuto di autonomia, la competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale, tale potestà di regolazione incontra i limiti derivanti dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, quali sono i principi desumibili dal t.u. pubblico impiego. ( Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2019, n. 201 del 2018, n. 178 del 2018, n. 172 del 2018 e n. 189 del 2007 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici - ivi inclusi i profili del trattamento economico (inteso nel suo complesso, senza alcuna limitazione a quello fondamentale) e della relativa classificazione - rientra nella materia "ordinamento civile", che spetta in via esclusiva al legislatore nazionale. Invero, a seguito della sua privatizzazione, tale rapporto è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, come espressamente previsto dall'art. 2 t.u. pubblico impiego. Compete, dunque, ai sensi dell'art. 1, comma 2, t.u. pubblico impiego, unicamente al legislatore statale anche la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali. In questa prospettiva, i principi desumibili dal t.u. pubblico impiego costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che si impongono anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. ( Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2019, n. 154 del 2019, n. 146 del 2019, n. 138 del 2019, n. 81 del 2019, n. 10 del 2019, n. 234 del 2017, n. 175 del 2017, n. 160 del 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del 2013 e n. 213 del 2012 ).

Massima n. 41462

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 69, comma 2, lett. a ), della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che disapplica sul territorio regionale il sistema dei c.d. ambiti territoriali minimi per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, imposto dalla legislazione statale. La disciplina concernente le modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è riferibile alla competenza legislativa statale in tema di "tutela della concorrenza", con la conseguenza che allo Stato spetta la disciplina del relativo regime, sia per i profili che incidono in maniera diretta sul mercato, sia per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio. La deroga introdotta dalla disposizione impugnata all'art. 46- bis del d.l. n. 159 del 2007, come convertito, si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e ), poiché comporta un effetto restrittivo sull'assetto competitivo del mercato di riferimento. ( Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2019, n. 65 del 2019, n. 173 del 2017, n. 93 del 2017, n. 287 del 2016, n. 285 del 2016, n. 160 del 2016, n. 30 del 2016, n. 32 del 2015, n. 165 del 2014, n. 125 del 2014, n. 134 del 2013 e n. 62 del 2012 ). Sebbene alla Regione Siciliana spetti, ai sensi dell'art. 17, lett. h ), dello statuto di autonomia, la competenza legislativa concorrente in materia di servizi pubblici di prevalente interesse regionale, tale potestà deve in ogni caso essere esercitata entro i limiti dei princìpi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato.

Massima n. 41463

Non osta all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale in via principale l'integrale coincidenza della disposizione impugnata con il testo di altra anteriore non impugnata, atteso che l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile ai giudizi in via principale e che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. (Nella specie, è stata ritenuta ammissibile la questione di costituzionalità in via principale dell'art. 69, comma 2, lett. a ), della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, nonostante altri interventi legislativi della Regione Siciliana in materia di distribuzione del gas naturale sarebbero stati, in passato, tollerati dallo Stato). ( Precedente citato: sentenza n. 178 del 2019 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 22, commi 14 e 15, e 69, comma 2, lettera a), della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale);

2) dichiara estinto il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, 20, 22, commi 3 e 4, 23 e 82 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, secondo comma, lettere e), m) e o), e terzo comma della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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