Corte costituzionale
Sentenza n. 159/2020
Corte cost., sent. 23 luglio 2020, n. 159
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 159/2020
- Data di deposito
- 23 luglio 2020
- Data di decisione
- 24 giugno 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:159
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, lett. e), legge della Regione Lombardia n. 9 del 6 giugno 2019
- art. 59, comma 8, sexies, legge della Regione Lombardia n. 34 del 31 marzo 1978
- art. 59, comma 8, septies, legge della Regione Lombardia n. 34 del 31 marzo 1978
- art. 10, comma 1, lett.d), legge della Regione Lombardia n. 9 del 6 giugno 2019
- art. 15, comma 2, bis, legge della Regione Lombardia n. 20 del 28 ottobre 2003
- art. 15, comma 2, ter, legge della Regione Lombardia n. 20 del 28 ottobre 2003
- art. 15, comma 2, quater, legge della Regione Lombardia n. 20 del 28 ottobre 2003
- art. 2, comma 1, lett. a), legge della Regione Lombardia n. 9 del 6 giugno 2019
- art. 1, comma 5, quaterdecies, legge della Regione Lombardia n. 30 del 27 dicembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 43328
Sono dichiarati estinti - per rinuncia parziale al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - i processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lett. e ) e l ), e terzo, Cost., degli artt. 4, comma 1, lett. e ), e 10, comma 1, lett. d ), della legge reg. Lombardia n. 9 del 2019. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta abrogazione delle norme impugnate). Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2019 e n. 127 del 2018 ).
Massima n. 43329
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 2, comma 1, lett. a ), della legge reg. Lombardia n. 9 del 2019, nella parte in cui, aggiungendo il comma 5- quaterdecies all'art. 1 della legge reg. Lombardia n. 30 del 2006, impone alle società partecipate dalla Regione che vogliano acquisire nuove professionalità la preventiva attivazione della mobilità e predetermina ex lege il procedimento attraverso il quale quest'ultima deve realizzarsi. Non osta alla riconducibilità della mobilità alla competenza esclusiva statale il fatto che la disposizione sia riferibile anche alle società in house - contraddistinte da un legame con le pubbliche amministrazioni socie tale da configurarle quali " longa manus " delle amministrazioni - dal momento che essa comunque incide su profili eminentemente privatistici, in quanto connessi ai rapporti di lavoro di natura puramente privata. Oltretutto, con riguardo alle società a controllo pubblico, la norma regionale impugnata dal Governo si pone anche in contrasto con la specifica disciplina statale della gestione delle eventuali eccedenze di personale (art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, anche come sostituito dall'art. 1, comma 10- nonies , del d.l. n. 162 del 2019, come conv.). Né è sufficiente a escludere la suddetta invasione di competenza la previsione secondo cui, in caso di candidature con esito positivo, il trasferimento avviene nel rispetto delle disposizioni statali e dei contratti collettivi, attenendo quest'ultima al solo momento conclusivo della mobilità, la quale per il resto rimane disciplinata dalla disposizione regionale impugnata, con indebita compressione del potere di autodeterminazione della società cessionaria. Né, infine, può ritenersi che la citata disposizione regionale costituisca attuazione dell'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, avendo il legislatore regionale stabilito un obbligo non temporalmente circoscritto che prescinde da qualsiasi considerazione delle peculiarità dei settori in cui operano le singole realtà societarie. ( Precedenti citati: sentenze n. 283 del 2016, n. 97 del 2014, n. 229 del 2013, n. 167 del 2013 e n. 295 del 2009 ). La mobilità volontaria è una fattispecie di cessione del contratto, negozio tipico disciplinato dal codice civile (artt. 1406-1410): essa attiene pertanto ai rapporti di diritto privato, ascrivibili alla materia dell'ordinamento civile, sia con riferimento a fattispecie inerenti all'impiego pubblico privatizzato sia, a maggior ragione, con riguardo ai rapporti di lavoro privato, quali sono, pur con profili di specialità, quelli intercorrenti con le società a partecipazione pubblica. ( Precedenti citati: sentenze n. 17 del 2014, n. 68 del 2011 e n. 324 del 2010 ). L'attrazione della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni nell'alveo dell'ordinamento civile trova fondamento proprio nella sua privatizzazione, in conseguenza della quale tale rapporto è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto alle regole che ne garantiscono l'uniformità. ( Precedente citato: sentenza n. 186 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019), nella parte in cui aggiunge il comma 5-quaterdecies all'art. 1 della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, recante «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007»;
2) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera e) - che aggiunge all'art. 59 della legge della Regione Lombardia 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), i commi 8-sexies e 8-septies -, e 10, comma 1, lettera d) - nella parte in cui aggiunge all'art. 15 della legge della Regione Lombardia 28 ottobre 2003, n. 20, recante «Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)», i commi da 2-bis a 2-quater -, della legge reg. Lombardia n. 9 del 2019, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettere e) ed l), e terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze