Corte costituzionale

Sentenza n. 158/2020

Corte cost., sent. 21 luglio 2020, n. 158

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
158/2020
Data di deposito
21 luglio 2020
Data di decisione
10 giugno 2020
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:158

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • art. 4, comma 7, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • art. 3, Costituzione
  • art. 53, Costituzione

Massime

Massima n. 43335

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a ), della legge n. 205 del 2017 e dall'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, è dichiarato inammissibile l'intervento spiegato dalle società Total E&P Italia spa e Mitsui E&P Italia A srl. Gli intervenienti sono soggetti estranei al giudizio principale e privi di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, essendo titolari di un interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettati alla norma censurata. ( Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2018 e n. 85 del 2017 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (in base all'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione; l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019, n. 120 del 2018, con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018 e n. 217 del 2018 ).

Massima n. 43336

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per non corretta o implausibile motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a ), della legge n. 205 del 2017 e dall'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018. Il rimettente ha adeguatamente motivato la rilevanza, sia precisando che la norma - in quanto dichiaratamente interpretativa e, quindi, con «portata retroattiva» - si applica al giudizio a quo , sia richiamando il tenore letterale delle disposizioni oggetto delle questioni; attiene invece al merito, e non più all'ammissibilità della questione, ogni ulteriore considerazione.

Massima n. 43337

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per carenza di sufficiente argomentazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a ), della legge n. 205 del 2017 e dall'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018. Il rimettente ha espressamente escluso la possibilità di addivenire ad una interpretazione conforme a Costituzione, per lettera, ratio e contesto di emanazione della disposizione censurata; attiene, invece, al merito dell'interpretazione di quest'ultima, e non più all'ammissibilità della questione, la sollevata eccezione. ( Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2020, n. 11 del 2020, n. 189 del 2019, n. 187 del 2019 e n. 179 del 2019 ). A fronte di adeguata motivazione circa l'impedimento ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile, dovuto specificamente al tenore letterale della disposizione censurata, la possibilità di un'ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell'esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019 e n. 221 del 2015 ).

Massima n. 43338

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. quinta civile, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a ), della legge n. 205 del 2017, e dall'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, il quale dispone che, nell'applicare l'imposta di registro secondo l'intrinseca natura e secondo gli effetti giuridici dell'atto da registrare, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso (intesi quali effetti giuridici del negozio veicolato in un documento), prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti a esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi al medesimo art. 20. L'interpretazione evolutiva della giurisprudenza (che richiede, per interpretare l'atto presentato alla registrazione, l'utilizzo di tutti gli elementi extratestuali reperibili dall'interprete) non equivale a un'interpretazione costituzionalmente necessitata. Il legislatore tributario, esercitando in modo non manifestamente arbitrario la propria discrezionalità e intervenendo anche in conseguenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema, ha, infatti, inteso confermare la tassazione isolata del negozio veicolato dall'atto presentato alla registrazione secondo gli effetti giuridici da esso desumibili, in coerenza con la natura di "imposta d'atto" dell'imposta di registro, precisando l'oggetto dell'imposizione e rispettando, in tal modo, la coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico. Resta riservato alla discrezionalità del legislatore provvedere a un eventuale aggiornamento della disciplina dell'imposta di registro che tenga conto della complessità delle moderne tecniche contrattuali e dell'attuale stato di evoluzione tecnologica. Il giudizio di legittimità costituzionale verte sulla verifica della coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico. ( Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2015, n. 116 del 2013, n. 223 del 2012 e n. 111 del 1997 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), come modificato dall'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

ALLEGATOOrdinanza letta all'udienza del 10 giugno 2020.ORDINANZARitenuto che nel giudizio di cui all'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 2019, sono intervenute le società Total E&P Italia spa e Mitsui E&P Italia A srl, le quali, pur non essendo parti del giudizio a quo, sostengono di essere titolari di una posizione differenziata e legittimante l'intervento in quanto parti in un altro giudizio attualmente pendente, al quale la norma censurata si applicherebbe unicamente in ragione della sua natura interpretativa e, conseguentemente, retroattiva;che, pertanto, l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale inciderebbe su quel diverso giudizio, senza lasciar loro alcuna possibilità di difesa nel giudizio di costituzionalità.Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base all'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione (fra le altre, sentenza n. 120 del 2018 e allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018);che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4, comma 7, delle Norme integrative), è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 206 del 2019 e n. 217 del 2018, la prima con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019);che nel caso in esame le società Total E&P Italia spa e Mitsui E&P Italia A srl non sono parti del giudizio a quo e non sono titolari di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettate alla norma statale censurata (sentenze n. 217 del 2018 e n. 85 del 2017).per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento delle società Total E&P Italia spa e Mitsui E&P Italia A srl.F.to: Marta Cartabia, Presidente

Testo integrale

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