Corte costituzionale
Sentenza n. 155/2020
Corte cost., sent. 21 luglio 2020, n. 155
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 155/2020
- Data di deposito
- 21 luglio 2020
- Data di decisione
- 25 giugno 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:155
Norme oggetto del giudizio
- art. 11-quater, decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018
- legge n. 12 del 11 febbraio 2019
- art. 12, comma 1, quinquies, decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999
- art. 12, comma 1, septies, decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999
Parametri
Massime
Massima n. 43416
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119, primo, secondo e quarto comma Cost., l'art. 11- quater del d.l. n. 135 del 2018, conv. con modif. nella legge n. 12 del 2019, che ha inserito i commi 1- quinquies ed 1- septies nell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, limitatamente, nel comma 1- quinquies , al periodo «Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni», e, nel comma 1- septies , al periodo «; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni». Nel contesto del passaggio in proprietà delle Regioni delle opere e delle grandi derivazioni idroelettriche, le disposizioni impugnate dalla Regione Toscana - riservando una parte del canone alle Province e città metropolitane - appaiono dissonanti, perché connotate da un grado di pervasività e di dettaglio incompatibile, sia con il livello di principio cui si mantiene il resto della disciplina relativa ai canoni, sia con la materia nel caso di specie conferente posto che dalla loro applicazione risulterebbero più che dimezzati gli introiti derivanti dalle concessioni in esame, con pregiudizio per il pieno e corretto esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia, ponendo a rischio la garanzia del buon andamento dei servizi con quelle risorse finanziati. ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2019, n. 158 del 2016, n.10 del 2016, n. 188 del 2015, n. 85 del 2014, n. 64 del 2014, n. 28 del 2014, n. 4 del 2014, n. 51 del 2013, n. 205 del 2011, n. 1 del 2008, n. 452 del 2007 e n. 272 del 2004 ). La disciplina delle grandi derivazioni idroelettriche è rimessa alla competenza concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia per quanto relativo alla misura dei canoni di concessione, spettando invece allo Stato la determinazione dei principi fondamentali (quali l'onerosità della concessione e la proporzionalità del canone all'entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava) e alla Regione la fissazione del quantum , nel rispetto dei criteri generali di competenza esclusiva statale che condizionano, per ragioni di tutela della concorrenza, la determinazione dei valori massimi. ( Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2019 e n. 59 del 2017 ). Laddove le Regioni lamentino la violazione dei principi contenuti nell'art. 119 Cost. a causa dell'inadeguatezza delle risorse a loro disposizione, occorre che nei propri atti difensivi indichino i puntuali riferimenti a dati analitici riferiti alle entrate del caso di specie. ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2019, n. 5 del 2018, n. 192 del 2017, n. 249 del 2015 e n. 125 del 201 5). I sovracanoni si differenziano dal canone demaniale per il destinatario, per la finalizzazione e per la loro natura giuridica, non essendo posto in relazione sinallagmatica con il rilascio della concessione, ma presentandosi invece quale prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici, non correlata alla utilizzazione dell'acqua pubblica. La loro determinazione è, quindi, riferita alle materie di potestà legislativa concorrente della armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. ( Precedente citato: sentenza n. 533 del 2002 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha inserito i commi 1-quinquies ed 1-septies nell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), limitatamente, nel comma 1-quinquies, al periodo «Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni», e, nel comma 1-septies, al periodo «; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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