Corte costituzionale
Sentenza n. 151/2020
Corte cost., sent. 16 luglio 2020, n. 151
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 151/2020
- Data di deposito
- 16 luglio 2020
- Data di decisione
- 23 giugno 2020
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:151
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, comma 2, decreto legislativo n. 64 del 13 aprile 2017
Parametri
Massime
Massima n. 43438
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di autosufficienza delle argomentazioni addotte dal rimettente. Dalla lettura dell'ordinanza le argomentazioni addotte dal rimettente risultano svolte in modo autonomo, non rinviano alle deduzioni dei ricorrenti del giudizio principale, né richiamano passaggi argomentativi da essi svolti negli scritti difensivi, non rilevando come esse, eventualmente, si ispirino o facciano proprio quanto da essi dedotto negli atti depositati nel giudizio a quo .
Massima n. 43439
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di motivazione sull'impossibilità di esperire interpretazioni costituzionalmente orientate della disposizione censurata, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017. Il rimettente ha chiaramente ravvisato nel tenore letterale della citata disposizione l'impedimento a una sua diversa interpretazione compatibile con il dettato costituzionale e, in effetti, il relativo dettato, nella sua essenzialità e univocità, non si presta a dubbi di sorta. Le deduzioni svolte sul punto dalla difesa statale riguardano il merito della questione, e non già la sua ammissibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 11 del 2020, n. 189 del 2019, n. 135 del 2019, n. 12 del 2019 e n. 221 del 2015 ).
Massima n. 43440
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Lazio, sez. terza- ter , in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017, che prevede, come requisito per l'affidamento da parte delle scuole italiane all'estero dei previsti insegnamenti obbligatori secondo l'ordinamento italiano, che il personale italiano o straniero interessato debba essere «residente nel paese ospitante da almeno un anno». Nell'ambito e in funzione del complessivo disegno di revisione della disciplina del reclutamento dei docenti con contratto "locale" da parte delle scuole italiane all'estero, il d.lgs. citato ha ampliato tale canale, estendendo la possibilità del conferimento, oltre che al personale straniero, anche a quello italiano, in un'ottica di riduzione del personale scolastico di ruolo assegnabile per l'espletamento dell'insegnamento presso le scuole statali all'estero, con riduzione della correlata spesa (per effetto dell'applicazione ai docenti assunti con contratto locale di trattamenti retributivi meno onerosi). In tale prospettiva il censurato requisito costituisce uno strumento flessibile per ciascuna scuola italiana all'estero ed è volto a soddisfare il fabbisogno di personale docente in funzione di specifiche esigenze locali; esso concorre, altresì, a rafforzare il rapporto della singola scuola e dei suoi alunni con il contesto locale, contribuendo a una loro migliore integrazione. Sono legittime disposizioni che prevedono specificamente il requisito della residenza per l'accesso a concorsi ovvero a determinate attività di rilievo pubblico, allorché il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili, o almeno non attuabili con identico risultato. ( Precedenti citati: ordinanza n. 33 del 1988; sentenze n. 158 del 1969, n. 86 del 1963, n. 13 del 1961 e n. 15 del 1960 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-ter, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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