Corte costituzionale

Sentenza n. 144/2020

Corte cost., sent. 10 luglio 2020, n. 144

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
144/2020
Data di deposito
10 luglio 2020
Data di decisione
11 giugno 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:144

Norme oggetto del giudizio

  • art. 33, legge della Regione siciliana n. 1 del 22 febbraio 2019
  • art. 24, legge della Regione siciliana n. 1 del 22 febbraio 2019
  • art. 25, legge della Regione siciliana n. 1 del 22 febbraio 2019

Parametri

Massime

Massima n. 43235

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, benché nel ricorso non si faccia mai cenno alle competenze spettanti alla Regione in virtù dello statuto speciale, il ricorrente fa valere la violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riferendola a un ambito di disciplina - quello del controllo faunistico - non riconducibile all'attività venatoria e, quindi, alla competenza legislativa regionale nella materia della caccia. Pertanto, siccome dal contesto del ricorso emerge in modo sufficiente che è stata ritenuta esclusa la possibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale sulle questioni in esame in base allo statuto speciale, il medesimo ricorso non può ritenersi sfornito degli elementi argomentativi minimi richiesti per valutarne positivamente l'ammissibilità. ( Precedente citato: sentenza n. 109 del 2018 ).

Massima n. 43236

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per essere le questioni promosse formulate in base a più opzioni ermeneutiche, sostanzialmente alternative. Il dubbio interpretativo prospettato dal ricorrente va sciolto - per la modalità di redazione della norma impugnata, per come risulta dai lavori preparatori, nonché dall'atto di costituzione della resistente, che ne indica la ratio - nel senso che il legislatore regionale, richiamando l'art. 22 della legge n. 394 del 1991, ha inteso riferirsi al testo di quest'ultimo in vigore al momento in cui il rinvio è stato effettuato. ( Precedente indicato: sentenza n. 93 del 2019 ). Nel giudizio in via principale sono ammissibili questioni prospettate in termini dubitativi o alternativi, purché le interpretazioni non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, così da far ritenere le questioni del tutto astratte e pretestuose. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2018 e n. 189 del 2016 ).

Massima n. 43237

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 33 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, nella parte in cui si applica anche alle aree del territorio regionale diverse da quelle protette. La norma impugnata dal Governo, in forza del combinato disposto dei commi 4 e 9 dell'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 18 del 2015 - il primo inciso direttamente dall'indicato art. 33, il secondo che rende applicabile la stessa previsione anche sul restante territorio della Regione - consente di utilizzare, per l'attuazione dei piani di controllo faunistico, in maniera indifferenziata su tutto il territorio regionale, anche i soggetti menzionati nell'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, ossia il personale dipendente dall'organismo di gestione del parco naturale e le persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco. L'indicato art. 22 detta prescrizioni che valgono esclusivamente per l'attuazione dei piani di controllo nelle aree protette regionali: si tratta quindi di normativa speciale, la cui estensione, stante la competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla quale va ascritta la disciplina impugnata, non compete alla Regione. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2019, n. 107 del 2017, n. 449 del 2005, n. 412 del 2004 e n. 228 del 2003 ).

Massima n. 43239

Sono dichiarate inammissibili, per genericità e insufficiente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. e ), Cost., dell'art. 24 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, il quale disciplina le attività esercitabili sui beni demaniali marittimi, introducendo una disciplina transitoria per il rilascio, mediante procedure di evidenza pubblica, di nuove concessioni demaniali marittime con validità fino al 31 dicembre 2020. Il ricorrente richiama, quali parametri interposti, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 246 e da 675 a 684, della legge n. 145 del 2018, le quali, tuttavia, non esibiscono un contenuto precettivo immediatamente applicabile e "sovrapponibile" a quello della disposizione impugnata. Senza indicare alcuna ulteriore disposizione statale, la semplice affermazione che la disciplina dei criteri e delle modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime rientra nella materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato, rende la censura meramente assertiva. Anche la doglianza prospettata in riferimento al principio di buon andamento è generica e priva di adeguata motivazione, cosicché i lamentati dubbi interpretativi e le incertezze riguardo alla chiara individuazione delle norme di legge applicabili (statali o regionali) si rivelano nella specie meramente ancillari alla censura precedente. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il ricorso in via principale, per superare lo scrutinio di ammissibilità, deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva, esigenza che si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali. ( Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2019, n. 236 del 2019, n. 261 del 2017, n. 81 del 2017, n. 107 del 2017, n. 218 del 2015, n. 315 del 2009, n. 322 del 2008, n. 38 del 2007, n. 233 del 2006, n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005 ).

Massima n. 43240

Sono dichiarate inammissibili, per totale inconferenza del parametro e delle norme indicate come interposte, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. e ), Cost., dell'art. 25 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, in materia di agevolazioni in favore di strutture marina resort e dedicate alla nautica da diporto. Il ricorrente non chiarisce perché la disciplina posta dalla disposizione impugnata, il cui ambito materiale è chiaramente quello tributario, come emerge sia dalla sua rubrica, sia dal contenuto dello stesso, e che non rivela immediate interferenze con l'ambito della tutela della concorrenza - l'unica materia, tra quelle elencate dalla lett. e ) del secondo comma dell'art. 117 Cost., fatta valere espressamente dal ricorso -, vi dovrebbe invece essere ricondotta. Parimente inammissibile risulta la questione promossa con riferimento al principio di buon andamento, essendo la censura strettamente dipendente dall'asserita violazione del riparto di competenze legislative. ( Precedente citato: sentenza n. 198 del 2019 ).

Massima n. 43241

La dichiarata inammissibilità di una questione relativa a una norma impugnata in via principale impedisce di esaminare quella successiva che ne abbia riprodotto sostanzialmente il contenuto. (Nel caso di specie, l'inammissibilità della questione posta sull'art. 25 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019 impedisce di prendere in considerazione il sopravvenuto art. 6 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2019, che, successivamente al deposito del ricorso, ha sostanzialmente riprodotto il contenuto del suddetto art. 25).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale), nella parte in cui si applica anche alle aree del territorio regionale diverse da quelle protette;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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