Corte costituzionale
Sentenza n. 143/2020
Corte cost., sent. 8 luglio 2020, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 143/2020
- Data di deposito
- 8 luglio 2020
- Data di decisione
- 23 giugno 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:143
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Calabria n. 30 del 25 giugno 2019
- legge della Regione Calabria n. 30 del 25 giugno 2019
Parametri
Massime
Massima n. 43404
È dichiarata inammissibile, per l'assoluta genericità della doglianza, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., della legge reg. Calabria n. 30 del 2019, il cui art. 1 restringe l'ambito applicativo della legge reg. Calabria n. 3 del 2015, comportando che le riduzioni economiche previste siano limitate ai soli componenti delle Commissioni e Comitati nominati dalla Regione e non più invece estese anche alle Aziende, Agenzie ed Enti, espungendo inoltre il richiamo agli «emolumenti» dal testo normativo, che quindi incide, oggi, solo sui gettoni di presenza, ossia sulla forma di compenso generalmente riconosciuto ai componenti di organi collegiali. Nel caso di specie, il ricorrente ha individuato la materia «coordinamento della finanza pubblica», ma non ha indicato né le disposizioni statali interposte che si assumono violate né il principio o i principi fondamentali della materia asseritamente lesi. Per costante orientamento costituzionale, il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali si lamenta la violazione e di presentare una motivazione non meramente assertiva, che indichi le ragioni del contrasto con i parametri evocati, attraverso una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure. Laddove, in particolare, sia denunciata la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., è necessario che il ricorrente assolva l'onere di indicare specificamente le disposizioni statali interposte che si assumono violate e, in particolare, il principio o i principi fondamentali della materia asseritamente lesi. ( Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 159 del 2018 e n. 122 del 2018 ).
Massima n. 43405
Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge reg. Calabria n. 30 del 2019, sebbene il ricorrente evochi genericamente l'art. 81 Cost., senza ulteriore specificazione, il riferimento anche al parametro costituzionale di cui all'art. 97, primo comma, Cost., pur nell'oggettiva stringatezza del ricorso, lascia intendere che la censura si concentra sull'assenza di analitica copertura finanziaria delle previsioni di cui all'art. 1 della legge regionale impugnata; deve così intendersi che il ricorrente asserisce la violazione del terzo comma dell'art. 81 Cost. Gli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, Cost., costituiscono parametri operanti in modo strettamente integrato quali fondamentali principi del diritto del bilancio; pur presidiando interessi di rilievo costituzionale tra loro distinti, essi risultano infatti coincidenti sotto l'aspetto della garanzia della sana ed equilibrata gestione finanziaria. ( Precedente citato: sentenza n. 18 del 2019 ).
Massima n. 43406
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, Cost., della legge reg. Calabria n. 30 del 2019, il cui art. 1 restringe l'ambito applicativo della legge reg. Calabria n. 3 del 2015, comportando che le riduzioni economiche previste siano limitate ai soli componenti delle Commissioni e Comitati nominati dalla Regione e non più invece estese anche alle Aziende, Agenzie ed Enti, espungendo inoltre il richiamo agli «emolumenti» dal testo normativo, che quindi incide solo sui gettoni di presenza. Va escluso che la legge regionale impugnata - non "sovrapponibile" alla formulazione precedente - possieda qualsiasi valenza interpretativa, per cui non può che seguirsi il generale principio d'irretroattività. Conseguentemente, la legge reg. Calabria n. 3 del 2015 va interpretata nel senso che non deve determinare un aumento di spesa a carico del bilancio regionale, alla luce della previsione di invarianza finanziaria di cui al suo art. 2, la cui natura di vincolo sostanziale, e non di clausola "di mero stile", è appunto suffragata dalla relazione finanziaria di accompagnamento, che il ricorrente, peraltro, non ha tenuto in alcuna considerazione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, i lavori preparatori, sebbene non legittimino interpretazioni contrastanti con il tenore delle disposizioni approvate, quale emergente dal loro testo, costituiscono pur sempre elementi che contribuiscono alla corretta interpretazione di quest'ultimo. ( Precedenti citati: sentenze n. 64 del 2020, n. 186 del 2019, n. 108 del 2019, n. 107 del 2018, n. 127 del 2017 e n. 250 del 2016 ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, risultano ammissibili le questioni promosse in via principale avverso interi atti legislativi, sempre che le leggi impugnate siano caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure. (Nel caso di specie, è ammissibile il ricorso del Governo avverso l'intera legge reg. Calabria n. 30 del 2019, composta di soli tre articoli, dal contenuto unitario). ( Precedenti citati: sentenze n. 128 del 2020, n. 194 del 2019, e n. 137 del 2019 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 25 giugno 2019, n. 30 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3/2015), promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale della legge reg. Calabria n. 30 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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