Corte costituzionale
Sentenza n. 139/2020
Corte cost., sent. 6 luglio 2020, n. 139
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 139/2020
- Data di deposito
- 6 luglio 2020
- Data di decisione
- 10 giugno 2020
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:139
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 43510
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988. Queste ultime non sono ipotetiche o premature, essendo proprio la norma censurata a metterne in chiara luce la rilevanza attuale. (Nel caso di specie, la norma censurata, negando al GIP il potere di disporre la messa alla prova minorile, gli impedisce di acquisire il progetto di intervento funzionale alla prova stessa). Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la questione incidentale è inammissibile perché ipotetica o prematura se l'applicazione della norma censurata è solo eventuale o successiva, ciò che esclude la rilevanza attuale della questione stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019, n. 140 del 2018, n. 60 del 2014 e n. 317 del 2009; ordinanze n. 277 del 2010, n. 77 del 2009 e n. 142 del 2006 ).
Massima n. 43511
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità e difetto di pertinenza in rapporto ai parametri di cui agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988. L'evocazione dei citati parametri solleva questioni specifiche e pertinenti. La giurisprudenza costituzionale segnala la necessità di tenere sempre distinte la genericità della questione come motivo di inammissibilità dall'infondatezza della questione come giudizio di merito. ( Precedenti citati: sentenze n. 45 del 2020, n. 206 del 2019, n. 29 del 2019, n. 84 del 2017 e n. 69 del 2017 ).
Massima n. 43512
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale per i minorenni di Firenze in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. - dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui non prevede che la messa alla prova del minore possa essere disposta nella fase delle indagini preliminari. Il differente trattamento riservato dal legislatore al minore rispetto all'adulto non appare irragionevole in ragione dell'eterogeneità delle fattispecie in comparazione. L'anticipazione procedimentale delle relative valutazioni, coerente con la natura "negoziale" della messa alla prova dell'adulto e con l'oggettiva delimitazione edittale dei reati compatibili, non sarebbe, infatti, altrettanto per la messa alla prova del minore, poiché quest'ultima, rientrando nell'esclusiva discrezionalità del giudice e potendo riguardare anche reati di elevata gravità, presuppone quantomeno una definizione approssimativa dei fatti, sintomatici delle reali necessità rieducative del minore indagato. Inoltre, lungi dall'ostacolare il finalismo rieducativo e la protezione della gioventù, l'assegnazione della messa alla prova del minore al giudice dell'udienza preliminare e non anche al giudice per le indagini preliminari appare invece conforme a tali parametri, poiché assicura che le valutazioni personalistiche implicate dall'istituto siano svolte da un organo collegiale, interdisciplinare e diversificato nel genere, pertanto idoneo ad espletarle nella piena consapevolezza di ogni aspetto rilevante. ( Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2020, n. 68 del 2019, n. 1 del 2015, n. 310 del 2008, n. 272 del 2000, n. 311 del 1997, n. 135 del 1995 e n. 125 del 1995; ordinanze n. 330 del 2003 e n. 172 del 2001 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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