Corte costituzionale
Sentenza n. 135/2020
Corte cost., sent. 6 luglio 2020, n. 135
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 135/2020
- Data di deposito
- 6 luglio 2020
- Data di decisione
- 11 giugno 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:135
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, comma 2, legge della Regione siciliana n. 22 del 9 maggio 1986
Parametri
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 97, comma 4, Costituzione
- art. 97, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 119, comma 4, Costituzione
- art. 119, comma 5, Costituzione
- art. 119, comma 6, Costituzione
- art. 15, comma 2, statuto regione Sicilia
- art. 117, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 43497
È dichiarata inammissibile, per tardività, la costituzione delle parti private nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 22 del 1986. La costituzione è intervenuta oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ossia venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. ( Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2018, n. 102 del 2016, n. 220 del 2014, n. 128 del 2014; ordinanza allegata alla sentenza n. 173 del 2016 ).
Massima n. 43498
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per omesso esperimento del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata e impropria richiesta di avallo interpretativo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 22 del 1986. Il rimettente, pur facendo propria l'interpretazione della norma censurata fornita dalla Corte dei conti, sez. delle autonomie, con deliberazione 4 febbraio 2016, n. 4, dubita della sua legittimità costituzionale, sotto il diverso profilo, non esaminato dal giudice contabile, della eccessiva compressione delle autonomie locali.
Massima n. 43499
È inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale - promossa in riferimento all'art. 97, quarto comma, Cost. - dell'art. 34, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 22 del 1986. A prescindere dall'aspetto formale costituito dal fatto che l'invocazione del citato parametro compare esclusivamente in un passaggio del considerato in diritto ma non nel dispositivo, la dedotta violazione del principio dell'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione mediante pubblico concorso non è in alcun modo sviluppata nell'ordinanza di rimessione, cosicché il tema, pur essendo stato oggetto del giudizio di primo grado e delle sentenze impugnate davanti al rimettente, risulta estraneo alle questioni sollevate.
Massima n. 43500
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, nel giudizio di legittimità costituzionale - promosso in riferimento all'art. 97, secondo comma, Cost. - dell'art. 34, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 22 del 1986. Pur in assenza di motivazione in ordine alla violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la norma censurata sotto tale profilo è intimamente connessa alla lamentata compressione dell'autonomia finanziaria.
Massima n. 43501
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, nel giudizio di legittimità costituzionale - promosso in riferimento gli artt. 117, secondo comma, lett. e ), e 119 Cost. - dell'art. 34, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 22 del 1986. Da una lettura sostanziale ed unitaria dell'ordinanza di rimessione emerge che il rimettente, con motivazione sufficientemente congrua ed articolata, e a prescindere dall'erronea indicazione di taluni degli evocati parametri, ha indicato le ragioni per cui questi ultimi sarebbero violati e le invocate norme sul contenimento della spesa pubblica assurgerebbero a parametri interposti, nonché i motivi di contrasto tra esse e la norma censurata.
Massima n. 43502
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 97, secondo comma, 119, commi primo, quarto, quinto e sesto, Cost. e 15, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana -, l'art. 34, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 22 del 1986, nella parte in cui prevede «e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico». La norma censurata dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana - nel disporre, per come non implausibilmente interpretata, l'automatica estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) non utilizzabili o non riconvertibili e non fuse con altre IPAB, con devoluzione al Comune territorialmente competente del relativo patrimonio, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e con assorbimento del relativo personale - vìola i princìpi di autonomia finanziaria degli enti locali, di corrispondenza tra risorse e funzioni, dell'equilibrio di bilancio e di buon andamento della pubblica amministrazione. Essa, nella sua rigidità, impone infatti ai Comuni siciliani l'accollo delle ingenti posizioni debitorie delle IPAB, che, in assenza di un'adeguata provvista finanziaria, diventa insostenibile nei casi dei Comuni più piccoli, per i quali l'effetto quasi fisiologico della successione a titolo universale è quello dell'attivazione delle procedure di dissesto. Inoltre, l'assorbimento totalitario del personale proveniente dalle IPAB, con conseguente immissione nei ruoli organici dei Comuni, incidendo sui vincoli relativi alle assunzioni negli anni successivi, ne comprime le scelte organizzative, impedendo di assumere figure che possono essere necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni. Ne consegue l'obbligo, per il legislatore regionale, di provvedere alla complessiva risoluzione del problema delle IPAB in dissesto, individuando un ragionevole punto di equilibrio che contemperi tutti i valori costituzionali in gioco, primo fra tutti quello della tutela dei soggetti deboli. ( Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2019, n. 79 del 2019, n. 202 del 2014 e n. 123 del 1968 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il subentro di un ente nella gestione di un altro ente soppresso (o sostituito) deve avvenire in modo tale che l'ente subentrante sia salvaguardato nella sua posizione finanziaria, necessitando al riguardo una disciplina la quale regoli gli aspetti finanziari dei relativi rapporti attivi e passivi e, dunque, anche il finanziamento della spesa necessaria per l'estinzione delle passività pregresse. ( Precedenti citati: sentenze n. 8 del 2016, n. 364 del 2010, n. 116 del 2007, n. 437 del 2005 e n. 89 del 2000 ).
Massima n. 43503
Accolta - per violazione degli artt. 97, secondo comma, 119, primo, quarto, quinto e sesto comma, Cost. e 15, secondo comma, dello statuto della Regione Siciliana - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 22 del 1986, resta assorbita l'ulteriore questione proposta in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia), nella parte in cui prevede: «e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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