Corte costituzionale

Sentenza n. 131/2020

Corte cost., sent. 26 giugno 2020, n. 131

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
131/2020
Data di deposito
26 giugno 2020
Data di decisione
20 maggio 2020
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:131

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, lett. b), legge della Regione Umbria n. 2 del 11 aprile 2019

Parametri

Massime

Massima n. 43495

È dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione - perché la norma impugnata può essere interpretata diversamente - la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dell'art. 5, comma 1, lett. b ), della legge reg. Umbria n. 2 del 2019, che prevede che la Regione disciplini le modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento previste dall'articolo 55 del d.lgs. n. 117 del 2017 (CTS) e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità. La disposizione regionale impugnata non amplia il novero dei soggetti del terzo settore e non viola, pertanto, la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in ragione del fatto che soltanto i soggetti rientranti nel perimetro stabilito dal citato codice possono utilizzare lo specifico modello di condivisione della funzione pubblica dalla stessa prefigurato. La citata legge reg. Umbria n. 2 del 2019, infatti, non qualifica le cooperative di comunità come enti del terzo settore (ETS), ma lascia ai soggetti che costituiscono società cooperative la libertà di scegliere quale sottotipo adottare, non producendo così alcuna alterazione dell'impianto dell'art. 55 CTS. La norma impugnata ben può quindi essere interpretata nel senso di demandare alla Regione il duplice compito di disciplinare le modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento previste dall'art. 55 CTS e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità, utilizzando appunto la congiunzione «e», tenendo così distinta la discipline delle modalità di attuazione degli istituti previsti dall'art. 55 da quella delle forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità, quando non qualificabili come ETS. Secondo la giurisprudenza costituzionale rientra nella competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile sia la conformazione specifica e l'organizzazione degli enti del terzo settore (ETS) sia la definizione delle regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche. ( Precedente citato: sentenza n. 185 del 2018 ). L'art. 55 del Codice del terzo settore, disciplinando i rapporti tra enti del terzo settore (ETS) e pubbliche amministrazioni, rappresenta una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale. Esso pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, progettazione e organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dal medesimo CTS. Rappresentativi della "società solidale", gli ETS costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico preziosi dati informativi e un'importante capacità organizzativa e di intervento, con risparmio di risorse e aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno". Lo stesso diritto dell'Unione - nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia, che tende a smorzare la dicotomia conflittuale fra i valori della concorrenza e quelli della solidarietà - mantiene in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà. Gli Enti del terzo settore (ETS) sono soggetti giuridici dotati di caratteri specifici, rivolti a perseguire il bene comune, a svolgere attività di interesse generale, senza perseguire finalità lucrative soggettive, sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione e a rigorosi controlli.

Massima n. 43496

L'art. 118, quarto comma, Cost., ha esplicitato le implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della profonda socialità che connota la persona umana e della sua possibilità di realizzare una azione positiva e responsabile; valorizzando l'originaria socialità dell'uomo si è voluto superare l'idea per cui solo l'azione del sistema pubblico è intrinsecamente idonea allo svolgimento di attività di interesse generale e si è riconosciuto che tali attività ben possono, invece, essere perseguite anche da una autonoma iniziativa dei cittadini, identificando così un ambito di organizzazione delle libertà sociali non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle forme di solidarietà che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente. ( Precedenti citati: sentenze n. 185 del 2018, n. 309 del 2013, n. 228 del 2004, n. 300 del 2003 e n. 75 del 1992 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 (Disciplina delle cooperative di comunità), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2020.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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