Corte costituzionale

Sentenza n. 12/2020

Corte cost., sent. 5 febbraio 2020, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
12/2020
Data di deposito
5 febbraio 2020
Data di decisione
9 gennaio 2020
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
CAROSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:12

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1-bis, comma 1, legge n. 89 del 24 marzo 2001
  • art. 1-bis, comma 2, legge n. 89 del 24 marzo 2001
  • art. 2, comma 1, legge n. 89 del 24 marzo 2001

Parametri

Massime

Massima n. 41432

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omesso previo tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1- bis , commi 1 e 2, e 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, escludono la configurabilità del diritto all'equo indennizzo per eccessiva durata in caso di procedure di liquidazione coatta amministrativa. Il rimettente ha ritenuto che l'espressione "procedura concorsuale", come comprensiva anche della liquidazione coatta amministrativa, trovi ostacolo non superabile nel diritto vivente, diversamente orientatosi. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo - se pure è libero di non uniformarvisi e di proporre una diversa esegesi del dato normativo, essendo la "vivenza" di una norma una vicenda per definizione aperta, ancor più quando si tratti di adeguarne il significato a precetti costituzionali - ha alternativamente, comunque, la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2019, n. 39 del 2018, n. 259 del 2017, n. 122 del 2017, n. 200 del 2016 e n. 11 del 2015 ).

Massima n. 41433

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Bologna in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost. - degli artt. 1- bis , commi 1 e 2, e 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui, secondo l'interpretazione consolidatasi in termini di diritto vivente, riconoscono il diritto ad equo indennizzo per l'eccessiva durata di "procedure concorsuali" con riferimento alle sole procedure fallimentari e non anche a quelle di liquidazione coatta amministrativa. Tra le due procedure non sussiste "identità" delle rispettive posizioni creditorie, considerato che la liquidazione coatta coinvolge interessi pubblici preminenti (rispetto a quelli prettamente esecutivi) e che la posizione dei creditori non è priva di tutela, a fronte dei ritardi nello svolgimento della procedura, potendosi essi avvalere degli ordinari rimedi riparatori (legge n. 241 del 1990, art. 2- bis , comma 1). Infatti, ancorché per il procedimento di liquidazione coatta non sussista un termine predefinito per la sua conclusione, esso può essere, nel caso concreto, desunto alla luce dei principi generali che governano l'azione amministrativa, da leggersi anche in coerenza ai criteri fissati dalla giurisprudenza della Corte EDU. Né, infine, vi è contrasto con la sentenza della Corte EDU, 11 gennaio 2018, Cipolletta contro Italia, poiché, da un lato, essa non tiene compiutamente conto dei rimedi riparatori apprestati dall'ordinamento italiano e, dall'altro, risponde ad una finalità di tutela dell'interesse del ricorrente, che si ravvisa leso in correlazione alla peculiarità del caso concreto: tutela, questa, "parcellizzata", per sua natura complementare alla tutela "sistemica" apprestata in sede nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 67 del 2017, n. 264 del 2012, n. 363 del 1994, n. 159 del 1975 e n. 87 del 1969 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis commi 1 e 2, e 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2020.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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