Corte costituzionale

Sentenza n. 112/2020

Corte cost., sent. 12 giugno 2020, n. 112

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
112/2020
Data di deposito
12 giugno 2020
Data di decisione
19 maggio 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:112

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 7 del 9 febbraio 2001
  • art. 2, comma 6, legge della Regione Basilicata n. 7 del 9 febbraio 2001
  • art. 6, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 7 del 9 febbraio 2001
  • art. 6, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 7 del 9 febbraio 2001

Parametri

Massime

Massima n. 43319

La Corte dei conti, sez. regionale di controllo, è legittimata, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale, a sollevare questioni di legittimità costituzionale, anche in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., se evocato in correlazione funzionale con gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 146 del 2019 e n. 196 del 2018 ). (Nel caso di specie, avente ad oggetto gli artt. 2, commi 2 e 6, e 6, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 7 del 2001, è stata riconosciuta tale legittimazione al Collegio rimettente, in quanto esso non può procedere alla validazione del rendiconto, poiché ritiene le spese per il personale giornalistico illegittime, in quanto autorizzate per effetto di una norma regionale invasiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e in contrasto con le previsioni nazionali in materia di trattamento economico degli addetti agli uffici stampa regionali).

Massima n. 43320

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lett. l ), Cost., gli artt. 2, commi 2 e 6, e 6, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 7 del 2001. Le disposizioni regionali - censurate dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo, nell'ambito del giudizio di parifica del rendiconto regionale della Basilicata relativo all'esercizio 2017 - prevedono l'applicazione del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti agli addetti degli uffici stampa della Regione e degli enti sub-regionali, demandano ad una specifica area di contrattazione regionale l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali all'interno degli uffici stampa, e consentono, in via transitoria, ai dipendenti regionali iscritti all'ordine dei giornalisti, di optare per l'applicazione del contratto di lavoro giornalistico, garantendo il relativo trattamento assistenziale e previdenziale. La definizione di un trattamento economico attraverso legge regionale, operato mediante la tecnica del rinvio ad un contratto collettivo nazionale del settore privato, quale quello dei giornalisti, non solo integra una fonte di disciplina diversa dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego regolata dal d.lgs. n. 165 del 2001, in violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile, ma, nella prospettiva propria dello specifico giudizio a quo , comporta un aumento illegittimo della spesa; ciò anche se la particolare area di contrattazione prevista dalla disciplina statale non è stata mai attuata dalla contrattazione collettiva, cosicché la posizione degli addetti agli uffici stampa regionali è attualmente definita dal CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018 (non sottoscritto dalla Federazione nazionale della stampa italiana), né è stata attuata la speciale sezione contrattuale per specifiche professionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 81 del 2019 e n. 10 del 2019 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 6, e dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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