Corte costituzionale

Sentenza n. 106/2020

Corte cost., sent. 5 giugno 2020, n. 106

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
106/2020
Data di deposito
5 giugno 2020
Data di decisione
8 aprile 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:106

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge della Regione Basilicata n. 4 del 13 marzo 2019
  • art. 10, legge della Regione Basilicata n. 4 del 13 marzo 2019
  • art. 12, legge della Regione Basilicata n. 4 del 13 marzo 2019
  • art. 13, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 4 del 13 marzo 2019
  • art. 13, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 4 del 13 marzo 2019
  • art. 11, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 8 del 26 aprile 2012
  • art. 11, comma 7, legge della Regione Basilicata n. 8 del 26 aprile 2012
  • art. 27, legge della Regione Basilicata n. 4 del 13 marzo 2019

Parametri

Massime

Massima n. 42991

Nel giudizio di legittimità degli artt. 9, 10, 12 e 13, commi 1 e 3, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per la mancanza di uno dei suoi presupposti imprescindibili. Benché, infatti, gli articoli indicati siano stati espressamente abrogati dall'art. 1, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 22 del 2019, e l'abrogazione sia di per sé satisfattiva delle pretese avanzate con il ricorso, tuttavia non si può escludere che tali disposizioni, che sono state in vigore per più di sei mesi, abbiano avuto medio tempore applicazione, tanto più che la Regione non si è difesa e non ha fornito alcuna indicazione a tal proposito. ( Precedente citato: sentenza n. 180 del 2019 ).

Massima n. 42992

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 41 e 117, primo e terzo comma, Cost., dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, che sostituisce il comma 2 dell'art. 11 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, e pone ulteriori condizioni per l'esclusione degli impianti di energia da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 200 kW dal computo di quelli che concorrono al raggiungimento delle potenze installabili. Mentre l'art. 11 citato, in vista dell'obiettivo dell'incremento della produzione elettrica da fonti rinnovabili, ha escluso dal computo dell'incremento di produzione - in linea con il Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) - l'energia prodotta da impianti di piccole dimensioni e limitata potenza, destinati a usi privati o, comunque, con caratteristiche particolari, fra cui quelli indicati, l'impugnato art. 13, comma 1, invece, ha condizionato tale ultima esclusione al rispetto di alcuni limiti, individuati attraverso il rinvio all'art. 6 della medesima legge regionale n. 8 del 2012, le cui previsioni sono state frattanto dichiarate costituzionalmente illegittime. Pertanto, là dove opera il rinvio all'indicato art. 6, nel testo risultante dalla pronuncia di illegittimità costituzionale, la disposizione impugnata è esente dai vizi denunciati. ( Precedente citato: sentenza n. 286 del 2019 ).

Massima n. 42993

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 9 e 10 della legge reg. Basilicata, n. 4 del 2019, i quali, modificando la disciplina regionale previgente, pongono condizioni relative alla distanza degli aerogeneratori dalle abitazioni e dalle strade. Le norme regionali impugnate dal Governo prevedono, fra i requisiti di sicurezza inderogabili per l'avvio dell' iter di autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico, il rispetto di distanze minime fra tali impianti, le abitazioni e le strade comunali, senza una previa istruttoria, quindi senza un'adeguata concreta valutazione dei molteplici e rilevanti interessi coinvolti. Per questo, esse si pongono in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale (d.lgs. n. 387 del 2003), e, in specie, dal principio, di derivazione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili. La disciplina del regime abilitativo degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili è riconducibile alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, i cui relativi principi fondamentali sono dettati dall'art. 12, comma 10, del d. lgs. n. 387 del 2003 e dalle Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, adottate in sede di Conferenza unificata e quindi espressione della leale collaborazione fra Stato e Regione, di natura inderogabile e da applicare in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Le Regioni (e le Province autonome) possono soltanto individuare, caso per caso, aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti, all'esito di un'istruttoria, volta a prendere in considerazione tutti gli interessi coinvolti, la cui protezione risulti incompatibile con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, valutazione che può e deve utilmente avvenire nel procedimento amministrativo. Ne consegue che le Regioni non possono prescrivere limiti generali inderogabili, valevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea. ( Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2019, n. 86 del 2019 e n. 69 del 2018 ). La circostanza che le norme impugnate confermino quanto già previsto dalla precedente normativa vigente non preclude l'esame nel merito della questione, alla luce della costante giurisprudenza costituzionale secondo cui nei giudizi in via principale non si applica l'istituto dell'acquiescenza, poiché la norma impugnata, anche se riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore non impugnata, ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere. ( Precedente citato: sentenza n. 56 del 2020 ).

Massima n. 42994

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 12 della legge reg. Basilicata, n. 4 del 2019, che prevede la possibile proroga - su istanza dell'interessato e per motivi indipendenti dalla volontà di quest'ultimo -, per un periodo massimo di 60 giorni, del termine (di 90 giorni) per la presentazione della documentazione prescritta dal piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) ai fini dell'autorizzazione regionale unica alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. La disposizione impugnata dal Governo si discosta dalla disciplina statale di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e, in particolare, dalle Linee guida attuative, nonché dall'art. 27- bis del d.lgs. n. 152 del 2006, previsto per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), che individua la possibilità di un ampio periodo di sospensione dei termini, ma solo nella fase antecedente alla convocazione della conferenza di servizi. In tal modo, la proroga stabilita dal legislatore lucano finisce con l'aggiungere un ulteriore irragionevole anello alla già lunga catena di adempimenti previsti da quello statale, determinando un aggravamento del procedimento autorizzativo, lesivo, ad un tempo del principio del buon andamento della pubblica amministrazione e dello standard di tutela dell'ambiente fissato dalla disciplina statale. ( Precedente citato: sentenza n. 246 del 2018, n. 177 del 2018, n. 267 del 2016 e n. 156 del 2016 ).

Massima n. 42995

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 13, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, che, aggiungendo il comma 7 all'art. 11 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, stabilisce, nelle more dell'adozione della nuova pianificazione energetica ambientale della Regione, un tetto all'aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in base alla tipologia di fonte rinnovabile, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. La disciplina impugnata dal Governo è inerente all'obiettivo dell'incremento nazionale della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con la normativa europea. Pertanto, anche alla luce del d.m. 15 marzo 2012 sul c.d. Burden Sharing , che ha provveduto a definire e quantificare gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna Regione e Provincia autonoma deve conseguire, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020, si ricava che la ripartizione fra le Regioni degli oneri inerenti all'incremento della quota minima di energia prodotta con fonti rinnovabili è a ciò funzionale, in adempimento dei vincoli europei. La norma adottata dal legislatore lucano, all'opposto, pone un tetto massimo alla produzione dell'energia da fonti rinnovabili, attribuendo al suo superamento proprio l'effetto di precludere l'avvio o di sospendere la conclusione di procedimenti preordinati al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione degli impianti. ( Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2019 e n. 177 del 2018 ).

Massima n. 43000

Accolta, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, resta assorbita la censura di violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

Massima n. 43001

È dichiarata inammissibile, per carente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 27 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, che, nelle more del perfezionamento dell' iter procedurale in materia di autorizzazione, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 424 del 17 maggio 2018, autorizza le aziende sanitarie locali e i Comuni a proseguire i contratti in corso con i gestori delle strutture socio-sanitarie e dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari già in possesso di autorizzazione, anche provvisoria, sulla base della normativa previgente. Il ricorrente non si preoccupa di richiamare il vasto quadro normativo in cui si deve collocare la disposizione impugnata, che si pone al crocevia di due distinte materie disciplinate dal legislatore statale, l'una relativa al riordino dei servizi socio-sanitari, l'altra al sistema integrato dei servizi sociali. In particolare, non è fornita alcuna motivazione circa la pretesa violazione del principio fondamentale dell'accreditamento, di cui all'art. 8- quater del d.lgs. n. 502 del 1992, in materia di tutela della salute, da parte di quel frammento della disposizione regionale che attiene al diverso ambito dei servizi sociali (socio-educativi e socio-assistenziali), materia quest'ultima di competenza regionale residuale. Anche con riguardo alle strutture e ai servizi socio-sanitari, la censura si rivela apodittica, perché il ricorrente trascura di ricostruire completamente il quadro normativo in cui operano i gestori delle strutture e dei servizi socio-sanitari, per cui è prevista l'autorizzazione a proseguire i contratti. Nel dichiarare la questione inammissibile, la Corte costituzionale non può tuttavia esimersi dal ricordare che il regime delle autorizzazioni e degli accreditamenti costituisce principio fondamentale in materia di tutela della salute, in quanto consente l'osservanza di requisiti essenziali da cui far dipendere l'erogazione di prestazioni riferite alla garanzia di un diritto fondamentale. I gestori privati non possono dunque sottrarsi alle verifiche circa i requisiti necessari che consentono l'erogazione di prestazioni qualitativamente adeguate. La proroga dei contratti in essere, non esonera così il legislatore regionale dall'obbligo di adottare tempestivamente una disciplina organica dei servizi socio-sanitari e dei servizi sociali, coerente con il rispetto dei principi costituzionali richiamati. ( Precedenti citati: sentenze n. 238 del 2018 e n. 296 del 2012 ). L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale; in particolare, il ricorso avverso una norma regionale che arrechi pregiudizio alle attribuzioni statali deve essere adeguatamente motivato e, a supporto delle censure prospettate, e deve chiarire il meccanismo attraverso cui si realizza il preteso vulnus lamentato. Quando il vizio è prospettato riguardo a norme interposte specificamente richiamate, si impone un giudizio ancora più rigoroso e stringente che si rifaccia a un nesso di pertinenza rispetto al parametro che è evocato, oltre che alla norma impugnata. ( Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2019 e n. 286 del 2019 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 9, 10, 12 e 13, comma 3, della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della Regione Basilicata);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 41 e 117, primo e terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2020.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze