Corte costituzionale
Ordinanza n. 94/2020
Corte cost., ord. 15 maggio 2020, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 94/2020
- Data di deposito
- 15 maggio 2020
- Data di decisione
- 22 aprile 2020
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:94
Norme oggetto del giudizio
- art. 59, comma 54, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
- art. 59, comma 55, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 43422
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per assenza di motivazione sulla violazione dei parametri costituiti dagli artt. 36 e 38 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, commi 54 e 55, della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del d.m. 30 marzo 1998. L'unico parametro evocato dal rimettente è costituito dall'art. 3 Cost., come si evince dal complessivo tenore dell'ordinanza e dalle argomentazioni ivi svolte.
Massima n. 43423
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, commi 54 e 55, della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del d.m. 30 marzo 1998, non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle censure relativamente a quest'ultimo, formulate in quanto non di rango primario. La previsione contenuta nell'art. 1 del predetto decreto è strettamente collegata alla disciplina dettata dalla norma primaria congiuntamente censurata. ( Precedente citato: ordinanza n. 10 del 2011 ).
Massima n. 43424
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Puglia, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 59, commi 54 e 55, della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del d.m. 30 marzo 1998, in quanto, rispettivamente, confermano, per il periodo dal 3 novembre 1997 al 1° gennaio 1998, la sospensione delle previgenti norme attributive del diritto, con decorrenza nel periodo suindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile e demandano a un successivo decreto ministeriale i termini di accesso al trattamento pensionistico per i lavoratori che avessero presentato, antecedentemente al 3 novembre 1997 domanda, accettata dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1° aprile 1998. Le disposizioni impugnate realizzano un ragionevole contemperamento tra le finalità di riequilibrio del sistema pensionistico, con rilevanti e evidenti benefici sulla finanza pubblica, e la compressione delle aspettative dei soggetti incisi dall'intervento, in quanto consistente in una limitata posticipazione della decorrenza del trattamento pensionistico. ( Precedenti citati: sentenze n. 245 del 1997, n. 417 del 1996 e n. 439 del 1994; ordinanze n. 145 del 2011, n. 10 del 2011, n. 319 del 2001, n. 18 del 2001 e n. 318 del 1997 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, commi 54 e 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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