Corte costituzionale

Ordinanza n. 203/2020

Corte cost., ord. 24 settembre 2020, n. 203

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
203/2020
Data di deposito
24 settembre 2020
Data di decisione
8 settembre 2020
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
MORELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:203

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, bis, legge n. 89 del 24 marzo 2001
  • art. 2, comma 2, ter, legge n. 89 del 24 marzo 2001
  • art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
  • legge n. 134 del 7 agosto 2012

Parametri

Massime

Massima n. 42586

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Firenze, sez. seconda civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU - dell'art. 2, commi 2- bis e 2- ter , della legge n. 89 del 2001, come aggiunti dall'art. 55, comma 1, lett. a ), n. 2), del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 134 del 2012, censurati nella parte in cui si applicano anche ai procedimenti di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo previsti dalla stessa legge n. 89 del 2001. La sentenza n. 36 del 2016 ha già dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2- bis , "nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla legge n. 89 del 2001" e inammissibile, per irrilevanza, il successivo comma 2- ter . Con successiva ordinanza n. 208 del 2016, inoltre, sono state dichiarate inammissibili identiche questioni riproposte dal medesimo rimettente. ( Precedenti citati: sentenza n. 36 del 2016 e ordinanza n. 208 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), come aggiunti dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di Firenze, seconda sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 settembre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente e Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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