Corte costituzionale
Ordinanza n. 203/2020
Corte cost., ord. 24 settembre 2020, n. 203
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 203/2020
- Data di deposito
- 24 settembre 2020
- Data di decisione
- 8 settembre 2020
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:203
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, bis, legge n. 89 del 24 marzo 2001
- art. 2, comma 2, ter, legge n. 89 del 24 marzo 2001
- art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
- legge n. 134 del 7 agosto 2012
Parametri
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 13, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 42586
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Firenze, sez. seconda civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU - dell'art. 2, commi 2- bis e 2- ter , della legge n. 89 del 2001, come aggiunti dall'art. 55, comma 1, lett. a ), n. 2), del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 134 del 2012, censurati nella parte in cui si applicano anche ai procedimenti di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo previsti dalla stessa legge n. 89 del 2001. La sentenza n. 36 del 2016 ha già dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2- bis , "nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla legge n. 89 del 2001" e inammissibile, per irrilevanza, il successivo comma 2- ter . Con successiva ordinanza n. 208 del 2016, inoltre, sono state dichiarate inammissibili identiche questioni riproposte dal medesimo rimettente. ( Precedenti citati: sentenza n. 36 del 2016 e ordinanza n. 208 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), come aggiunti dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di Firenze, seconda sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 settembre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente e Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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