Corte costituzionale
Ordinanza n. 185/2020
Corte cost., ord. 30 luglio 2020, n. 185
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 185/2020
- Data di deposito
- 30 luglio 2020
- Data di decisione
- 22 luglio 2020
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:185
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto-legge n. 29 del 10 maggio 2020
Parametri
Massime
Massima n. 43315
È ordinata la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Spoleto per un nuovo esame, alla luce del mutato quadro normativo, della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 2 del d.l. n. 29 del 2020, che prevede che il magistrato o il tribunale di sorveglianza, quando abbiano ammesso alla detenzione domiciliare o al differimento della pena per motivi legati all'emergenza sanitaria da COVID-19 i condannati e gli internati per una serie di gravi reati, debbano procedere alla valutazione della permanenza di tali motivi entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento, e successivamente a cadenza mensile. La disposizione censurata è stata abrogata dall'art. 1, comma 3, della legge n. 70 del 2020 ed il suo contenuto è stato trasfuso nell'art. 2- bis del d.l. n. 28 del 2020, come convertito nella medesima legge n. 70 del 2020. Da un lato l'evoluzione del quadro normativo, prodottasi per effetto della legge di conversione, lascia immutata la rilevanza della questione, stante il perdurante obbligo per il giudice a quo di perfezionare il procedimento di "rivalutazione" del provvedimento di concessione della detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 adottato in data successiva al 23 febbraio 2020. Dall'altro, le modifiche introdotte dalla legge n. 70 del 2020 mirano a una più intensa tutela del diritto di difesa del condannato - cui è ora garantita una piena partecipazione al procedimento avanti il tribunale di sorveglianza nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal provvedimento di revoca - e appaiono orientate nella stessa direzione del rimettente, cui spetta la responsabilità di valutare in concreto la loro incidenza in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. ( Precedenti citati: sentenza n. 125 del 2018; ordinanze n. 182 del 2019 e n. 154 del 2018 ). Non ogni nuova disposizione che modifichi, integri o comunque possa incidere su quella oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità richiede una nuova valutazione della perdurante sussistenza dei presupposti di ammissibilità della questione e segnatamente della sua rilevanza e della non manifesta infondatezza, ben potendo la Corte costituzionale ritenere che la nuova disposizione non alteri affatto la norma censurata quanto alla parte oggetto delle censure di legittimità costituzionale, oppure che la modifichi in aspetti marginali o in misura non significativa. Laddove invece la nuova disposizione abbia un impatto maggiore in termini di incidenza sulla portata normativa della disposizione censurata, sì da integrarla, modificarla o finanche abrogarla, in tutto o in parte, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente perché rivaluti i presupposti dell'incidente di costituzionalità. ( Precedente citato: sentenza n. 125 del 2018 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Spoleto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 luglio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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