Corte costituzionale

Ordinanza n. 114/2020

Corte cost., ord. 12 giugno 2020, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
114/2020
Data di deposito
12 giugno 2020
Data di decisione
20 maggio 2020
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:114

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 43493

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, perché identiche ad altre già dichiarate inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Rovigo in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU e all'art. 50 CDFUE - dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU e dei relativi Protocolli. Il rimettente è incorso nelle medesime carenze argomentative evidenziate dalla sentenza n. 222 del 2019 che, con riferimento ad identiche questioni, ha ritenuto inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza, la censura di contrasto della norma impugnata con il divieto convenzionale del bis in idem . Le censure relative alla lesione dell'art. 3 Cost. risultano - analogamente a quelle esaminate nella sentenza n. 222 del 2019 - meramente ancillari rispetto a quelle prospettate in riferimento agli altri parametri, sicché la declaratoria di manifesta inammissibilità di queste ultime non può che riverberarsi sulle prime. ( Precedente citato: sentenza n. 222 del 2019 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), dal Tribunale ordinario di Rovigo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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