Corte costituzionale
Ordinanza n. 114/2020
Corte cost., ord. 12 giugno 2020, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 114/2020
- Data di deposito
- 12 giugno 2020
- Data di decisione
- 20 maggio 2020
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:114
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 4, Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 50, carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza
Massime
Massima n. 43493
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, perché identiche ad altre già dichiarate inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Rovigo in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU e all'art. 50 CDFUE - dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU e dei relativi Protocolli. Il rimettente è incorso nelle medesime carenze argomentative evidenziate dalla sentenza n. 222 del 2019 che, con riferimento ad identiche questioni, ha ritenuto inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza, la censura di contrasto della norma impugnata con il divieto convenzionale del bis in idem . Le censure relative alla lesione dell'art. 3 Cost. risultano - analogamente a quelle esaminate nella sentenza n. 222 del 2019 - meramente ancillari rispetto a quelle prospettate in riferimento agli altri parametri, sicché la declaratoria di manifesta inammissibilità di queste ultime non può che riverberarsi sulle prime. ( Precedente citato: sentenza n. 222 del 2019 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), dal Tribunale ordinario di Rovigo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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