Corte costituzionale

Ordinanza n. 108/2020

Corte cost., ord. 5 giugno 2020, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
108/2020
Data di deposito
5 giugno 2020
Data di decisione
6 maggio 2020
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:108

Norme oggetto del giudizio

  • art. 27, legge della Regione siciliana n. 9 del 15 maggio 2013
  • art. 19, legge della Regione Veneto n. 15 del 16 maggio 2019

Parametri

Massime

Massima n. 43446

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e incompleta ricostruzione del quadro normativo rilevante, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Catania in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l ), 3, 97 e 117, secondo comma, Cost. - dell'art. 27 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2013, che impone la riduzione dei canoni di locazione passiva, dovuti dalle amministrazioni regionali, attraverso il meccanismo civilistico dell'inserimento automatico di clausole ai sensi dell'art. 1339 cod. civ. Il rimettente non ha indicato - oltre ai dati soggettivi ed oggettivi della controversia - gli elementi dai quali desumere i dati temporali di vigenza dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio, non consentendo di valutare se i canoni di locazione debbano o meno essere effettivamente decurtati in applicazione della misura censurata, avuto riguardo sia al momento di conclusione e rinnovazione dei contratti, sia alla sovrapposizione temporale tra la legge regionale censurata e la corrispondente disciplina statale. L'ordinanza di rimessione è carente, inoltre, sotto il profilo della completa ricostruzione del quadro normativo rilevante, poiché non considera la vigenza della corrispondente disciplina statale, ai fini di valutarne le conseguenze sulla fattispecie dedotta in giudizio. Per costante giurisprudenza costituzionale, l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, preclusa dal principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza. ( Precedenti citati: ordinanze n. 203 del 2019, n. 64 del 2019, n. 242 del 2018, n. 191 del 2018, n. 64 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 185 del 2013 ). L'incompleta ricostruzione del quadro normativo rilevante compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure precludendone, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, lo scrutinio. ( Precedenti citati: sentenze n. 150 del 2019, n. 27 del 2015, n. 165 del 2014 e n. 276 del 2013; ordinanze n. 244 del 2017 e n. 194 del 2014 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), 3, 97 e 117, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2020.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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