Corte costituzionale

Sentenza n. 87/2019

Corte cost., sent. 15 aprile 2019, n. 87

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
87/2019
Data di deposito
15 aprile 2019
Data di decisione
19 marzo 2019
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:87

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge della Regione Puglia n. 15 del 17 aprile 2018

Parametri

Massime

Massima n. 42362

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 4 della legge reg. Puglia n. 15 del 2018, che prevede, in caso di vacanza dell'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale e laddove per comprovati motivi non sia possibile provvedere alla relativa nomina, la possibilità della Regione di nominare un commissario straordinario, scelto nell'elenco nazionale degli idonei all'incarico di direttore generale, il quale rimane in carica fino alla nomina del direttore generale e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Rientrando la disciplina della dirigenza degli enti del servizio sanitario nazionale nella materia della tutela della salute, di competenza concorrente, il legislatore pugliese è intervenuto nell'esercizio delle proprie competenze, non introducendo una disciplina in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale, ma limitandosi ad adeguare la sua previgente disciplina all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 171 del 2016. La norma impugnata, infatti, prevede ipotesi di commissariamento che non sono riconducibili alla fase "fisiologica" della vacanza dell'ufficio di direttore generale, ossia la scadenza naturale dell'incarico, bensì a casi in cui comprovati motivi rendano impossibile provvedere alla nuova nomina nei sessanta giorni. Il potere di nomina regionale, pertanto, risulta ragionevolmente circoscritto e delimitato, nel rispetto anche degli artt. 3 e 97 Cost., restando sempre possibile, tra l'altro, il sindacato amministrativo sull'atto di nomina. ( Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2018, n. 190 del 2017, n. 54 del 2015, n. 207 del 2010, n. 181 del 2006 e n. 355 del 1993 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina della dirigenza degli enti del servizio sanitario nazionale è ascritta alla materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e Regioni ex art. 117, terzo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2018, n. 251 del 2016 e n. 124 del 2015 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Puglia 17 aprile 2018, n. 15 (Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze