Corte costituzionale

Sentenza n. 81/2019

Corte cost., sent. 11 aprile 2019, n. 81

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
81/2019
Data di deposito
11 aprile 2019
Data di decisione
6 marzo 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:81

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 9 febbraio 2018

Parametri

Massime

Massima n. 42351

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2018 non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione. Lo Stato ha individuato, in via sintetica ma univoca, i motivi di eccedenza dalle competenze statutarie nel contrasto con il principio generale di riserva della contrattazione collettiva, nonché le norme interposte che lo declinano. ( Precedente citato: sentenza n. 315 del 2013 ).

Massima n. 42358

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 1, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2018, a norma del quale, nelle more dell'attuazione dell'art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000, al personale iscritto all'albo dei giornalisti che presta servizio preso gli uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del comparto unico della Regione degli enti del servizio sanitario regionale si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico. La norma impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del pubblico impiego, poiché - in contrasto con quanto previsto dalla citata legge n. 150 del 2000 e dall'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, norma fondamentale di riforma economico-sociale, che opera come limite all'autonomia della Regione autonoma in base alle previsioni dello stesso statuto - dispone che ai giornalisti in servizio presso i predetti uffici stampa istituzionali si applichi un contratto collettivo non negoziato dall'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana. Né vale l'argomentazione relativa al carattere temporaneo della norma censurata, dal momento che il principio di riserva di contrattazione collettiva non può essere derogato nemmeno in via provvisoria. ( Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2019 e n. 314 del 2003 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze della Regione e i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico privatizzato vengono ricondotti alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore nazionale, che in tale materia fissa principi che costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e, come tali si impongono anche alle Regioni a statuto speciale. ( Precedente citato: sentenza n. 189 del 2007 )

Massima n. 42359

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2018, restano assorbite le ulteriori questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nonché all'art. 4, primo comma, n. 1), dello statuto speciale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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