Corte costituzionale

Sentenza n. 77/2019

Corte cost., sent. 9 aprile 2019, n. 77

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
77/2019
Data di deposito
9 aprile 2019
Data di decisione
19 febbraio 2019
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:77

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 828, legge n. 205 del 27 dicembre 2017

Parametri

  • art. 3, Costituzione
  • art. 81, Costituzione
  • art. 120, Costituzione
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
  • legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 27, legge n. 42 del 5 maggio 2009
  • legge n. 243 del 24 dicembre 2012
  • art. 17, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 18, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 19, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992

Massime

Massima n. 41953

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, 16, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 dello statuto speciale per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, agli artt. 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., all'accordo siglato in data 15 ottobre 2014, recepito dalla legge n. 190 del 2014, nonché al principio dell'accordo in materia di rapporti finanziari tra Provincia autonoma e Stato di cui agli artt. 104 e 107 dello statuto speciale e all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., all'art. 81 Cost., anche in relazione alla legge costituzionale n. 1 del 2012, e alla legge n. 243 del 2012 - dell'art. 1, comma 828, della legge n. 205 del 2017, laddove, avendo abrogato la clausola di salvaguardia recata dall'art. 1, comma 483, della legge n. 232 del 2016, rende direttamente applicabile alla Provincia autonoma e ai Comuni del territorio provinciale il comune sistema sanzionatorio e premiale adottato su base nazionale dall'art. 1, commi 475 e 479, della medesima legge n. 232 del 2016. Nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica funzionale al rispetto dei vincoli europei e nazionali, spetta al legislatore statale creare un omogeneo sistema di sanzioni e premi sul territorio nazionale, che non può non accomunare tutti gli enti operanti nell'ambito del sistema della finanza pubblica allargata, e quindi anche gli enti locali appartenenti alle autonomie speciali, nel rispetto delle peculiarità delle regole afferenti alla disciplina del complesso della finanza di tali autonomie. Proprio la specialità dell'ordinamento finanziario trentino - il quale prevede che gli enti locali delle due Province autonome non beneficiano di trasferimenti erariali, bensì di trasferimenti provinciali - comporta che l'applicazione delle sanzioni e l'assegnazione dei premi è attribuita al medesimo ente esponenziale della collettività provinciale, ferma restando la correlata responsabilità di quest'ultimo nei confronti dello Stato per il mancato raggiungimento degli obiettivi concordati. ( Precedenti citati: sentenze n. 124 del 2018, n. 101 del 2018, n. 94 del 2018, n. 40 del 2014, n. 229 del 2011, n. 289 del 2008, n. 190 del 2008, n. 425 del 2004 e n. 376 del 2003 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica funzionale al rispetto dei vincoli europei e nazionali, spetta al legislatore statale creare un omogeneo sistema di sanzioni e premi sul territorio nazionale e quindi anche per gli enti locali appartenenti alle autonomie speciali. Per le medesime esigenze di uniformità, il controllo di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti locali viene attribuito alla Corte dei conti anche nei territori caratterizzati dall'autonomia speciale. ( Precedente citato: sentenza n. 40 del 2014 ).

Massima n. 41954

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, comma 828, della legge n. 205 del 2017, non influisce la circostanza che l'art. 1, commi 475 e 479, della legge n. 232 del 2016 - disciplinante il sistema sanzionatorio e premiale la cui applicazione alla ricorrente Provincia autonoma di Trento è oggetto del ricorso - sia stato successivamente abrogato per le autonomie speciali, perché tale abrogazione fa data dal 2019.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), promosse, in riferimento agli artt. 8, 16, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige), agli artt. 17, 18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione, all'accordo siglato in data 15 ottobre 2014, recepito dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», nonché al principio dell'accordo in materia di rapporti finanziari tra Provincia autonoma e Stato di cui agli artt. 104 e 107 dello statuto speciale e all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., all'art. 81 Cost., anche in relazione alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze