Corte costituzionale

Sentenza n. 75/2019

Corte cost., sent. 9 aprile 2019, n. 75

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
75/2019
Data di deposito
9 aprile 2019
Data di decisione
19 marzo 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:75

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16-septies, decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012
  • legge n. 221 del 17 dicembre 2012
  • art. 45-bis, comma 2, lett. b), decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
  • legge n. 114 del 11 agosto 2014

Parametri

Massime

Massima n. 40682

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, come convertito, disciplinante il momento perfezionativo delle notificazioni eseguite con modalità telematiche, non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta per asserita genericità e indeterminatezza (in particolare, quanto al verso ablativo o additivo) del petitum, poiché l'ordinanza di rimessione auspica in modo chiaro e univoco una decisione, a rima obbligata, che, in caso di notifica effettuata con modalità telematiche l'ultimo giorno utile, riconosca al mittente "per intero il termine a sua disposizione, fino alla mezzanotte del giorno stesso".

Massima n. 40683

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, come convertito, disciplinante il momento perfezionativo delle notificazioni eseguite con modalità telematiche, non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta per asserita erroneità del presupposto interpretativo, giacché tale valutazione attiene propriamente al merito e resta quindi estranea al profilo della ammissibilità della questione.

Massima n. 40684

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 16- septies del d.l. n. 179 del 2012, come convertito, disciplinante il momento perfezionativo delle notificazioni eseguite con modalità telematiche, non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta per omesso tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata. Il giudice a quo ha ritenuto che tale interpretazione, basata sulla scissione degli effetti della notifica per il mittente e per il destinatario, sia preclusa dal tenore letterale della disposizione censurata, e ciò anche alla luce dell'opposto orientamento interpretativo del giudice della nomofilachia, consolidatosi come diritto vivente. In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo - se pure è libero di non uniformarvisi e di proporre una diversa esegesi del dato normativo (essendo la "vivenza" di una norma una vicenda per definizione aperta, ancor più quando si tratti di adeguarne il significato a precetti costituzionali) - ha alternativamente, comunque, la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 39 del 2018, n. 259 del 2017, n. 122 del 2017, n. 200 del 2016 e n. 11 del 2015 ).

Massima n. 40686

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - l'art. 16- septies del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in legge n. 221 del 2012), inserito dall'art. 45- bis , comma 2, lett. b ), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in legge n. 114 del 2014), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. La fictio iuris relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24 è giustificata nei confronti del destinatario, poiché il divieto di notifica telematica dopo le ore 21, previsto dalla prima parte dell'art. 16- septies , tramite il rinvio all'art. 147 cod. proc. civ, mira a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica. Nei confronti del mittente, invece, il medesimo differimento comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa (segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l'esercizio dell'azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare), poiché gli impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa - che, nel caso di impugnazione, scade (ai sensi dell'art. 155 cod. proc. civ.) allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno - senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta. Inoltre, la restrizione delle potenzialità (accettazione e consegna sino alla mezzanotte) che caratterizzano e diversificano il sistema tecnologico telematico rispetto al sistema tradizionale di notificazione legato "all'apertura degli uffici" è intrinsecamente irrazionale, venendo a recidere l'affidamento che lo stesso legislatore ha ingenerato nel notificante immettendo il sistema telematico nel circuito del processo. La reductio ad legitimitatem della disposizione censurata dalla Corte d'appello di Milano è possibile applicando - in superamento dell'interpretazione consolidatasi come diritto vivente - la regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche. ( Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2011, n. 3 del 2010, n. 318 del 2009, n. 225 del 2009, n. 107 del 2004, n. 28 del 2004, n. 477 del 2002; ordinanze n. 154 del 2005, n. 132 del 2004 e n. 97 del 2004, sulla scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione ). Il diritto ad impugnare è contenuto indefettibile di una tutela giurisdizionale effettiva.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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