Corte costituzionale

Sentenza n. 7/2019

Corte cost., sent. 17 gennaio 2019, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
7/2019
Data di deposito
17 gennaio 2019
Data di decisione
5 dicembre 2018
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:7

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39, legge della Regione Piemonte n. 26 del 22 dicembre 2015
  • art. 1, legge della Regione Piemonte n. 27 del 27 dicembre 2016
  • art. 40, comma 4, f-ter), legge della Regione Piemonte n. 5 del 4 maggio 2012
  • art. 40, comma 4, f-quater), legge della Regione Piemonte n. 5 del 4 maggio 2012
  • art. 39, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 26 del 22 dicembre 2015
  • art. 1, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 27 del 27 dicembre 2016
  • art. 40, comma 4, lett. f-ter), legge della Regione Piemonte n. 5 del 4 maggio 2012
  • art. 40, comma 4, lett. f-quater), legge della Regione Piemonte n. 5 del 4 maggio 2012
  • art. 40, comma 4, lett. f-ter, legge della Regione Piemonte n. 5 del 4 maggio 2012
  • art. 39, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 26 del 22 dicembre 2005
  • art. 1, comma 4, legge della Regione Piemonte n. 27 del 27 dicembre 2016

Parametri

Massime

Massima n. 40312

Sono dichiarate inammissibili - per difetto di adeguata motivazione del vulnus denunciato - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016 (che, rispettivamente, aggiungono la lett. f-ter e la lett. f-quater all'art. 40, comma 4, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2012), censurati dal TAR Piemonte - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al considerando n. 32 della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 e agli artt. 114 e 193 del TFUE - per asserito contrasto con l'obbligo comunitario di adeguata istruttoria e motivazione nell'adozione di misure di maggior tutela della fauna. La censura è formulata in modo generico e apodittico, poiché non è individuato lo specifico contenuto precettivo delle norme interposte con cui le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto, né sono indicate le ragioni per le quali il parere dell'ISPRA sarebbe imposto dalla evocata normativa eurounitaria (peraltro prevalentemente rivolta più alle istituzioni comunitarie che agli Stati membri). ( Precedenti citati: sentenza n. 80 del 2010, ordinanza n. 344 del 2008 ).

Massima n. 40303

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016, è dichiarato inammissibile - per difetto di legittimazione - l'intervento spiegato dalla Associazione nazionale libera caccia con sede in Roma, essendo quest'ultima parte non del giudizio a quo , ma di un distinto giudizio. Per costante giurisprudenza, di norma, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Ciò vale anche con riguardo alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2018 e allegata ordinanza dibattimentale, n. 120 del 2018 e allegata ordinanza dibattimentale, n. 77 del 2018 e n. 275 del 2017 ). Non è sufficiente a rendere ammissibile l'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale la circostanza che un soggetto sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire. ( Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2018 e allegata ordinanza dibattimentale, n. 69 del 2017 e allegata ordinanza dibattimentale ).

Massima n. 40304

Non sussistono i presupposti per restituire al rimettente TAR Piemonte gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016 (i quali, rispettivamente, aggiungono la lett. f-ter e la lett. f-quater all'art. 40, comma 4, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2012). Lo ius superveniens recato dalla sopravvenuta legge reg. Piemonte n. 5 del 2018 - che ha abrogato il citato art. 40 e riprodotto il divieto di prelievo venatorio per tutte le specie, tranne una, da esso elencate - palesemente non viene in rilievo nel giudizio a quo, essendo in quest'ultimo richiesto l'annullamento di due atti di Giunta regionale che hanno regolato l'attività venatoria per la stagione 2016-2017, nel corso della quale erano in vigore le norme censurate, onde di esse il rimettente deve fare applicazione, anche in virtù del principio tempus regit actum . Per consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale [in tema di rilevanza delle questioni sollevate nei giudizi impugnatori], la legittimità di un atto amministrativo deve essere esaminata, in virtù del principio tempus regit actum, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione ( Precedente citato: ordinanza n. 76 del 2018 ).

Massima n. 40305

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016, sono inammissibili - in quanto si traducono in questioni non sollevate dal rimettente - l'evocazione, ad opera delle parti costituite, dell'art. 3 Cost. e della direttiva 2009/147/CE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e la prospettazione del possibile contrasto delle norme oggetto del giudizio con gli artt. 3-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 e 1, comma 1-bis, della legge n. 157 del 1992. Per consolidato orientamento, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di rimessione, sicché non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza. ( Precedente citato: sentenza n. 194 del 2018 ).

Massima n. 40306

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016 (che, rispettivamente, aggiungono la lett. f-ter e la lett. f-quater all'art. 40, comma 4, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2012), non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per oscurità e contraddittorietà della motivazione, della censura riferita all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Il rimettente sostiene con sufficiente chiarezza, che, in assenza di un'espressa norma dello Stato che lo consenta, il legislatore regionale non potrebbe derogare alle previsioni della legislazione statale afferenti alle specie cacciabili; e, in evidente rapporto di subordinazione logica, che in ogni caso l'adozione del calendario venatorio non può avvenire con legge-provvedimento, bensì necessariamente con atto amministrativo. Non è, del resto, di per sé contraddittorio, bensì coerente, ritenere che le Regioni non possano impedire il prelievo di alcune specie nemmeno attraverso il calendario venatorio e, poi, assumere che con questo si potrebbero introdurre deroghe alla disciplina statale, ma solo limitatamente ai periodi di esercizio della caccia.

Massima n. 40307

La collocazione - con la riforma del Titolo V della Costituzione - della materia "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema" tra quelle di esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lett. s , Cost.), non comporta che la disciplina statale vincoli in ogni caso l'autonomia delle Regioni, poiché il carattere trasversale della materia, e quindi la sua potenzialità di estendersi anche nell'ambito delle competenze regionali, mantiene salva la facoltà delle Regioni di adottare, nell'esercizio delle loro competenze legislative, norme di tutela più elevate. ( Precedenti citati: sentenze n. 536 del 2002, n. 365 del 1994 e n. 67 del 1992, sull'ambiente come bene unitario e valore trasversale, ricavabile già prima della riforma del 2001 dagli artt. 9 e 32 Cost. ).

Massima n. 40308

La materia "caccia" - in quanto espressamente annoverata, prima della riforma del titolo V della Costituzione, tra le materie di legislazione concorrente e poi non indicata nel novellato art. 117 Cost. - è certamente riconducibile alla competenza regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.), senza possibilità di ritenerla, neppure implicitamente, ricompresa in altri settori della competenza statale. Anche nell'ambito di detta materia è tuttavia necessario, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., che la legislazione regionale rispetti la normativa statale in tema di "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema" ove questa esprima regole minime uniformi, da ciò conseguendo che i precipui livelli di protezione fissati dalla legge n. 157 del 1992 a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema non sono derogabili in peius dal legislatore regionale, e che quest'ultimo è invece abilitato, nell'esercizio della competenza residuale, a intervenire su tale disciplina per innalzare il livello della tutela ambientale, come avviene, in particolare, ove la legge regionale, anziché (illegittimamente) ampliare, riduca il numero delle specie cacciabili. ( Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2017, n. 139 del 2017 e n. 74 del 2017; sentenza n. 278 del 2012, sulla possibilità per la Provincia autonoma di Bolzano di restringere il periodo del prelievo venatorio; sentenze n. 233 del 2010, n. 227 del 2003, n. 272 del 1996, n. 577 del 1990 e n. 1002 del 1988, sulla facoltà delle Regioni di limitare, e non di ampliare, il numero delle specie cacciabili ).

Massima n. 40309

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016 (che, rispettivamente, aggiungono la lett. f-ter e la lett. f-quater all'art. 40, comma 4, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2012), censurati dal TAR Piemonte - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - in quanto estendono il divieto di caccia a specie che, sulla scorta dell'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992, sarebbero cacciabili. Le norme regionali censurate non violano la competenza statale in materia di "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema", poiché non si risolvono in una riduzione della soglia minima di tutela della fauna selvatica, ma risultano, al contrario, più rigorose rispetto alla disciplina statale, essendo dirette a un legittimo incremento della suddetta protezione minima. Con esso, il legislatore regionale - nell'esercizio della competenza residuale spettantegli in materia di caccia - ha concretizzato un'attuazione del principio autonomista coerente con la particolare sensibilità della comunità piemontese al valore costituzionale dell'ambiente e dell'ecosistema, dimostrata da una normativa regionale tradizionalmente caratterizzata dalla riduzione del numero di specie cacciabili e dunque notevolmente più rigorosa di quella statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2003 e n. 577 del 1990, dichiarative dell'incostituzionalità di norme di altre Regioni che, al contrario, ampliavano il numero delle specie cacciabili ).

Massima n. 40310

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016 (che, rispettivamente, aggiungono la lett. f-ter e la lett. f-quater all'art. 40, comma 4, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2012), censurati dal TAR Piemonte - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - in quanto non rispetterebbero il principio (desumibile dall'art. 18, commi 2 e 4, della legge n. 157 del 1992 ed enunciato nella sentenza n. 20 del 2012) secondo cui il calendario venatorio deve necessariamente essere adottato con atto amministrativo. Le norme regionali censurate - a ciò legittimate dalla competenza legislativa residuale in materia di caccia - hanno introdotto, in via generale e astratta, un divieto di caccia per determinate specie prescindendo da una specifica stagione venatoria, e dunque hanno stabilito un precetto normativo suscettibile di ripetuta applicazione nel tempo, privo del contenuto tipico (e degli effetti temporanei e contingenti) del calendario venatorio, il quale, lungi dall'essere attratto nella disciplina legislativa, è stato invece approvato (con tre successive deliberazioni della Giunta regionale) nella forma dell'atto amministrativo, conformemente all'evocato principio. Né il comma 3, secondo periodo, del citato art. 18 - a norma del quale la variazione delle specie cacciabili può essere disposta, sentito l'ISPRA, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - impedisce al legislatore regionale di innalzare in via generale e astratta il livello minimo di tutela faunistica posto dalla legislazione statale, giacché, alla stregua dell'interpretazione indicata nella sentenza n. 20 del 2012, la legge n. 157 del 1992 impone alle Regioni la forma dell'atto amministrativo soltanto nell'adozione del calendario venatorio. ( Precedenti citati: sentenze n. 90 del 2013, n. 310 del 2012 e n. 20 del 2012 ).

Massima n. 40311

Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016 (che, rispettivamente, aggiungono la lett. f-ter e la lett. f-quater all'art. 40, comma 4, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2012), censurati dal TAR Piemonte - in riferimento all'art. 102, primo comma, Cost. - per asserita interferenza nell'esercizio del potere giurisdizionale. Non sono illustrate le ragioni per cui la normativa censurata - efficace sul solo piano delle fonti generali e astratte, volta a stabilire il modello normativo cui la decisione del giudice deve riferirsi nonché priva di efficacia retroattiva (e, quindi, di idoneità a sanare gli eventuali vizi di precedenti atti amministrativi) - sarebbe qualificabile, ad avviso del rimettente, come legge specificamente diretta ad alterare l'esito del giudizio amministrativo pendente avverso il mancato inserimento nel calendario venatorio delle specie di uccelli acquatici poi disciplinati dalla stessa normativa, potendo solo evincersi dalla successione cronologica degli avvenimenti che l'approvazione della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016 è intervenuta in pendenza della controversia, ciò che costituisce evenienza di mero fatto. ( Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2008 e n. 432 del 1997, ordinanza n. 263 del 2002; sentenza n. 525 del 2000, sui presupposti di legittimità delle norme interpretative e della loro portata retroattiva ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, della legge della Regione Piemonte 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015), e dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 27 dicembre 2016, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012)», sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, seconda sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e del medesimo art. 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016, sollevate, in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione al considerando n. 32 della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, e agli artt. 114 e 193 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, seconda sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:Ordinanza emessa all'udienza del 4 dicembre 2018ORDINANZARilevato che in tale giudizio è intervenuta l'Associazione nazionale libera caccia (ANLC) con sede in Roma;che, secondo la menzionata associazione, le questioni oggetto dell'odierno incidente di costituzionalità sono pregiudiziali anche ai fini della decisione di un diverso ricorso da essa proposto dinanzi al TAR Piemonte e avente ad oggetto la delibera della Giunta della Regione Piemonte 10 aprile 2017, n. 14-487 (recte: n. 14-4867), con la quale è stato approvato il calendario venatorio per la stagione 2017/2018;che, come riferito dalla medesima associazione, nel corso del giudizio originato dal ricorso appena citato, il TAR Piemonte ha emesso una ordinanza in cui ha precisato che i dedotti profili di illegittimità costituzionale sarebbero stati sottoposti all'esame di questa Corte con separata ordinanza resa nell'ambito di un altro giudizio.Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, di norma, «nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenza n. 120 del 2018 e la relativa ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018, sentenze n. 77 del 2018 e n. 275 del 2017)» (sentenza n. 194 del 2018 e relativa ordinanza letta all'udienza del 25 settembre 2018);che tale orientamento è stato più volte espresso da questa Corte anche con riguardo alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis, sentenza n. 194 del 2018 e la relativa ordinanza letta all'udienza del 25 settembre 2018);che, nel caso odierno, l'associazione interveniente è parte non del giudizio a quo - del quale è invece parte l'ANLC Piemonte con sede in Alessandria, costituita nel presente incidente di costituzionalità - ma di un distinto giudizio;che, d'altra parte, «la circostanza che un soggetto sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire, neppure è sufficiente a rendere ammissibile l'intervento (ex plurimis, sentenza n. 69 del 2017 e allegata ordinanza letta all'udienza del 22 febbraio 2017)» (sentenza n. 120 del 2018 e relativa ordinanza emessa all'udienza del 10 aprile 2018).per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento spiegato dalla Associazione nazionale libera caccia con sede in Roma.F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente

Testo integrale

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