Corte costituzionale

Sentenza n. 68/2019

Corte cost., sent. 29 marzo 2019, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
68/2019
Data di deposito
29 marzo 2019
Data di decisione
20 febbraio 2019
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:68

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 42114

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di intervento additivo non costituente l'unica soluzione costituzionalmente obbligata, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29 del d.P.R. n. 448 del 1988 e dell'art. 657- bis cod. proc. pen. La soluzione sollecitata dal giudice a quo , anche se consistente nell'introduzione nel sistema di una regola nuova, non eccede i limiti delle attribuzioni della Corte costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 343 del 1987 ).

Massima n. 42115

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3, 27 e 31 Cost. - dell'art. 29 del d.P.R. n. 448 del 1988 e dell'art. 657-bis cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, in caso di esito negativo della messa alla prova di soggetto minorenne, il giudice determina la pena da eseguire tenendo conto della consistenza e della durata delle limitazioni patite e del comportamento tenuto durante il periodo di sottoposizione alla misura, analogamente a quanto, invece, previsto per gli imputati maggiorenni dall'art. 657- bis cod. proc. pen., o dalla disciplina della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47, comma 10, della legge n. 354 del 1975, come risultante dalla sentenza n. 343 del 1987. La messa alla prova per i minorenni presenta caratteristiche peculiari, che la distinguono nettamente sia dall'omologo istituto previsto per gli imputati maggiorenni, sia dalla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova, entrambi caratterizzati da prescrizioni che sono sì funzionali alla risocializzazione del soggetto, ma che al tempo stesso assumono una innegabile connotazione sanzionatoria rispetto al fatto di reato. Per converso, alla messa alla prova per i minorenni non può essere ascritta alcuna funzione sanzionatoria, essendo concepita dal legislatore come in larga parte svincolata da un rapporto di proporzionalità rispetto al reato ed esclusivamente orientata a stimolare un percorso rieducativo del minore. ( Pre cedenti citati: sentenze n. 91 del 2018, n. 125 del 1995 e n. 343 del 1987 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), e dell'art. 657-bis del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 31 e 27 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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