Corte costituzionale
Sentenza n. 68/2019
Corte cost., sent. 29 marzo 2019, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 68/2019
- Data di deposito
- 29 marzo 2019
- Data di decisione
- 20 febbraio 2019
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:68
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
- art. 657-bis, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 42114
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di intervento additivo non costituente l'unica soluzione costituzionalmente obbligata, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29 del d.P.R. n. 448 del 1988 e dell'art. 657- bis cod. proc. pen. La soluzione sollecitata dal giudice a quo , anche se consistente nell'introduzione nel sistema di una regola nuova, non eccede i limiti delle attribuzioni della Corte costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 343 del 1987 ).
Massima n. 42115
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3, 27 e 31 Cost. - dell'art. 29 del d.P.R. n. 448 del 1988 e dell'art. 657-bis cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, in caso di esito negativo della messa alla prova di soggetto minorenne, il giudice determina la pena da eseguire tenendo conto della consistenza e della durata delle limitazioni patite e del comportamento tenuto durante il periodo di sottoposizione alla misura, analogamente a quanto, invece, previsto per gli imputati maggiorenni dall'art. 657- bis cod. proc. pen., o dalla disciplina della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47, comma 10, della legge n. 354 del 1975, come risultante dalla sentenza n. 343 del 1987. La messa alla prova per i minorenni presenta caratteristiche peculiari, che la distinguono nettamente sia dall'omologo istituto previsto per gli imputati maggiorenni, sia dalla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova, entrambi caratterizzati da prescrizioni che sono sì funzionali alla risocializzazione del soggetto, ma che al tempo stesso assumono una innegabile connotazione sanzionatoria rispetto al fatto di reato. Per converso, alla messa alla prova per i minorenni non può essere ascritta alcuna funzione sanzionatoria, essendo concepita dal legislatore come in larga parte svincolata da un rapporto di proporzionalità rispetto al reato ed esclusivamente orientata a stimolare un percorso rieducativo del minore. ( Pre cedenti citati: sentenze n. 91 del 2018, n. 125 del 1995 e n. 343 del 1987 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), e dell'art. 657-bis del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 31 e 27 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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