Corte costituzionale
Sentenza n. 62/2019
Corte cost., sent. 21 marzo 2019, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 62/2019
- Data di deposito
- 21 marzo 2019
- Data di decisione
- 6 febbraio 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:62
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 29 dicembre 2017
Parametri
Massime
Massima n. 42090
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - l'art. 17 della legge prov. Trento n. 18 del 2017, che, al fine di favorire il ricambio generazionale dell'organico della Provincia autonoma, degli enti strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona, promuove un incentivo all'esodo dal lavoro del personale a tempo indeterminato che si dimette dal servizio in via anticipata; e che, a tal fine, impone delle rilevazioni tecniche volte a verificare la potenziale adesione dei dipendenti interessati, e demanda a successivi provvedimenti legislativi la definizione delle condizioni, delle modalità e dei criteri di attuazione della misura. La materia disciplinata dalla norma provinciale impugnata dal Governo è attratta dall'ordinamento civile e, in ragione dell'art. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, deve trovare la propria sede nella contrattazione sindacale tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) e le organizzazioni sindacali, al fine di realizzare gli specifici obiettivi, pur meritevoli di apprezzamento, relativi al ricambio generazionale, da definire, però, non con una previa normativa, ma con una disciplina collettiva. Sono dichiarati incostituzionali - per violazione del medesimo art. 117, secondo comma, lett. l ), - i commi 2 e 3 dell'art. 17 della legge prov. Trento n. 18 del 2017, il primo dei quali, in diretta correlazione con il comma 1. ( Precedenti citati: sentenze n. 172 del 2018, n. 160 del 2017, n. 32 del 2017 e n. 251 del 2016 ).
Massima n. 42091
Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 17 della legge prov. Trento n. 18 del 2017, restano assorbite le questioni sollevate in riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché agli artt. 3, 81, 117, commi secondo, lett. o ), e terzo, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze