Corte costituzionale

Sentenza n. 40/2019

Corte cost., sent. 8 marzo 2019, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
40/2019
Data di deposito
8 marzo 2019
Data di decisione
23 gennaio 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:40

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 42185

Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, sollevata dalla Corte d'appello di Trieste in riferimento all'art. 25 Cost., nella parte in cui, per effetto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, prevede la pena minima edittale di otto anni anziché di quella di sei anni introdotta con l'art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005, conv., con modif., nella legge n. 49 del 2006. La questione come prospettata si risolve in una censura degli effetti della citata sentenza, di cui costituisce un improprio tentativo di impugnazione, contrario al divieto ex art. 137, terzo comma, Cost. Per altro verso, l'effetto in malam partem denunciato dal rimettente è una mera conseguenza indiretta della rimozione dall'ordinamento delle disposizioni dichiarate nel 2014 costituzionalmente illegittime (per vizi procedimentali relativi all'art. 77, secondo comma, Cost.), in esito alla quale ha ripreso applicazione l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, poi modificato dal d.l. n. 36 del 2014, come convertito. ( Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2014, di illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, come convertito; sentenza n. 29 del 1998, ordinanze n. 184 del 2017, n. 261 del 2016, n. 108 del 2001, n. 461 del 1999, n. 220 del 1998, n. 7 del 1991, n. 203 del 1990, n. 93 del 1990, n. 27 del 1990 e n. 77 del 1981, sulla non impugnabilità delle sentenze della Corte costituzionale ). Il principio della riserva di legge di cui all'art. 25 Cost. rimette al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, ma non esclude che la Corte costituzionale possa assumere decisioni il cui effetto in malam partem non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti, ma dalla semplice rimozione di disposizioni costituzionalmente illegittime. In tal caso, l'effetto in malam partem è ammissibile in quanto esso è una mera conseguenza indiretta della reductio ad legitimitatem di una norma costituzionalmente illegittima, la cui caducazione determina l'automatica riespansione di altra norma dettata dallo stesso legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2018, n. 143 del 2018, n. 32 del 2014, n. 5 del 2014, n. 28 del 2010 e n. 394 del 2006 ).

Massima n. 42186

Secondo la più recente giurisprudenza costituzionale, fermo restando che le valutazioni discrezionali di dosimetria della pena spettano anzitutto al legislatore, non sussistono ostacoli all'intervento della Corte costituzionale quando le scelte sanzionatorie si siano rivelate manifestamente arbitrarie o irragionevoli. Al fine di consentire tale intervento correttivo non è necessario che esista un'unica soluzione costituzionalmente vincolata, come quella prevista per una norma avente identica struttura e ratio, idonea a essere assunta come tertium comparationis, essendo sufficiente che il sistema nel suo complesso offra "precisi punti di riferimento" e soluzioni "già esistenti", ancorché non "costituzionalmente obbligate", che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima, garantendo coerenza alla logica perseguita dal legislatore. Nel rispetto delle scelte di politica sanzionatoria delineate dal legislatore e ad esso riservate, occorre, infatti, evitare che l'ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale proprio in ambiti in cui è maggiormente impellente l'esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, tra cui massimamente la libertà personale. ( Precedenti citati: sentenze n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016 e n. 148 del 2016 ).

Massima n. 42187

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. Per porre rimedio alla denunciata irragionevole divaricazione sanzionatoria tra fatti non lievi e fatti lievi di cui ai commi 1 e 5 del citato art. 73, il rimettente individua nell'ordinamento quale soluzione costituzionalmente adeguata, benché non obbligata, l'abbassamento del minimo edittale per il fatto previsto dalla disposizione censurata da otto a sei anni, misura a suo tempo stabilita dall'art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005 e tuttora in vigore, come pena massima, per la fattispecie ordinaria delle droghe "leggere". L'intervento richiesto, d'altra parte, non può essere differito oltre, essendo rimasto inascoltato il pressante invito rivolto al legislatore con la sentenza n. 179 del 2019 e venendo in rilievo diritti fondamentali, che non tollerano ulteriori compromissioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 179 del 2017, n. 148 del 2016 e n. 23 del 2016, ordinanza n. 184 del 2017 ).

Massima n. 42188

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - l'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni. La divaricazione di quattro anni - venutasi a creare a seguito del d.l. n. 36 del 2014, come convertito - tra il minimo edittale di pena previsto dal comma censurato per i fatti non lievi connessi al traffico di stupefacenti e il massimo edittale della pena comminata dal successivo comma 5 per i fatti lievi costituisce un'anomalia sanzionatoria in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, oltre che con il principio di rieducazione della pena. Uno iato sanzionatorio così vasto e sproporzionato condiziona, infatti, la valutazione complessiva che il giudice di merito deve compiere al fine di accertare la lieve entità del fatto, con il rischio di dar luogo a sperequazioni punitive, in eccesso o in difetto, oltre che a irragionevoli difformità applicative in un numero rilevante di condotte. Quanto all'entità della pena, la misura di sei anni indicata dal rimettente si ricava da previsioni già rinvenibili nell'ordinamento e rispetta la logica perseguita dal legislatore, in quanto: a) corrisponde alla pena introdotta dall'art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005 per i medesimi fatti; b) sei anni è la pena massima prevista dal vigente comma 4 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 per i fatti non lievi aventi ad oggetto le "droghe leggere"; c) in sei anni era altresì stabilita la pena massima per i fatti lievi concernenti le "droghe pesanti" nel testo originario del citato d.P.R. Tale misura, non costituendo una opzione costituzionalmente obbligata, resta soggetta a un diverso apprezzamento da parte del legislatore, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 179 del 2017 e n. 32 del 2014 ). Allorché le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato, si profila un contrasto con i principi contenuti negli artt. 3 e 27 Cost., i quali esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale, che costituisce l'essenza della finalità rieducativa della pena. Al raggiungimento di tale impegnativo obiettivo è di ostacolo l'espiazione di una pena oggettivamente non proporzionata alla gravità del fatto, quindi, soggettivamente percepita come ingiusta e inutilmente vessatoria e, dunque, destinata a non realizzare lo scopo rieducativo verso cui obbligatoriamente deve tendere. ( Precedenti citati: sentenze n. 222 del 2018, n. 149 del 2018, n. 179 del 2017, n. 236 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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