Corte costituzionale
Sentenza n. 37/2019
Corte cost., sent. 6 marzo 2019, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 37/2019
- Data di deposito
- 6 marzo 2019
- Data di decisione
- 23 gennaio 2019
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:37
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, lett. a), n. 2), legge n. 67 del 28 aprile 2014
- art. 1, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016
Parametri
- art. 10, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 41545
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per radicale assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Venezia, in riferimento agli artt. 10 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 della CDFUE - dell'art. 2, comma 3, lett. a), n. 2), della legge n. 67 del 2014 e dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 7 del 2016, nella parte in cui hanno abrogato il delitto di ingiuria in precedenza previsto dall'art. 594 del codice penale. Il rimettente non ha chiarito in alcun modo in che senso debba ritenersi esistente una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta la quale imponga la criminalizzazione delle offese all'onore individuale né in che senso la tutela di quest'ultimo dovrebbe ritenersi materia ricadente entro l'ambito di applicazione del diritto eurounitario: condizione dalla quale dipende la stessa applicabilità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea negli ordinamenti degli Stati membri, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 della Carta medesima. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2018, n. 111 del 2017, n. 63 del 2016 e n. 80 del 2011 ).
Massima n. 41546
Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di intervento precluso alla Corte costituzionale, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Venezia in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. - dell'art. 2, comma 3, lett. a), n. 2), della legge n. 67 del 2014 e dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 7 del 2016, nella parte in cui hanno abrogato il delitto di ingiuria, in precedenza previsto dall'art. 594 del codice penale. Al ripristino nell'ordinamento della norma incriminatrice abrogata, cui mirano le prospettate questioni, osta il principio, che nella specie non subisce eccezioni, consacrato nell'art. 25, secondo comma, Cost., che riserva al solo legislatore la definizione dell'area di ciò che è penalmente rilevante. Né, rispetto al diritto "fondamentale" all'onore, sono ravvisabili obblighi di incriminazione, di origine costituzionale o sovranazionale, che limitino la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle modalità della sua tutela, non discendendo dal suo riconoscimento l'obbligo per l'ordinamento di assicurarne la tutela mediante sanzioni penali, quando essa - sulla base di scelte non censurabili da parte della Corte costituzionale - possa essere efficacemente assicurata mediante strumenti alternativi, meno incidenti sui diritti fondamentali del trasgressore, nella logica di ultima ratio della tutela penale che ispira gli ordinamenti contemporanei. ( Precedenti citati: sentenze n. 379 del 1996, n. 86 del 1974 e n. 38 del 1973 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, dal principio della riserva di legge in materia penale, che rimette al legislatore la definizione dell'area del penalmente rilevante, consegue l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di disposizioni abrogative di una previgente incriminazione, e che mirano al ripristino nell'ordinamento della norma incriminatrice abrogata. Tuttavia, la stessa giurisprudenza costituzionale ha ammesso alcune eccezioni a tale principio, che rendono possibile il sindacato di legittimità costituzionale in materia penale, con effetto anche in malam partem : si tratta dei casi in cui norme penali di favore sottraggono, irragionevolmente, un determinato sottoinsieme di condotte alla generale rilevanza penale della classe più ampia, oppure venga censurato lo scorretto esercizio del potere legislativo (per violazione di vincoli procedimentali o, in caso di leggi regionali, del riparto di competenze) o l'effetto peggiorativo della disciplina sanzionatoria consegua in modo indiretto dalla operata reductio ad legitimatem di una norma processuale, o, infine, quando venga in rilievo la contrarietà della disposizione censurata agli obblighi sovranazionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2018, n. 143 del 2018, n. 46 del 2014, n. 32 del 2014, n. 5 del 2014, n. 28 del 2010, n. 394 del 2006, n. 161 del 2004, n. 49 del 2002, n. 330 del 1996 e n. 71 del 1983; ordinanze n. 285 del 2012, n. 204 del 2009, n. 66 del 2009, n. 5 del 2009, n. 413 del 2008, n. 164 del 2007, n. 65 del 2008, n. 175 del 2001 e n. 355 del 1997 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, lettera a), numero 2), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) e dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevate, in riferimento agli artt. 10 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, lettera a), numero 2), della legge n. 67 del 2014 e dell'art. 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 7 del 2016, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dal Giudice di pace di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze