Corte costituzionale

Sentenza n. 35/2019

Corte cost., sent. 6 marzo 2019, n. 35

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
35/2019
Data di deposito
6 marzo 2019
Data di decisione
9 gennaio 2019
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:35

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 41858

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente l'accesso al gratuito patrocinio ad un ente di volontariato in quanto soggetto esercente un'attività economica, non è accolta l'eccezione sul difetto di rilevanza. Il giudice a quo ha plausibilmente motivato, nei limiti in cui può compiersi una tale delibazione nella sedes che ha originato le questioni di costituzionalità, oltre che sul generale limite di reddito e sull'assenza di fini di lucro dell'associazione richiedente, anche sulla non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio, presupposto richiesto dall'art. 122 del citato d.P.R. per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Né, in ragione del principio di autonomia del giudizio costituzionale, assume rilievo la diversa valutazione compiuta in precedenza dal rimettente in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris e alla non manifesta infondatezza del ricorso amministrativo, in quanto il procedimento giurisdizionale delineato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è del tutto autonomo rispetto a quello volto a esaminare il merito della pretesa fatta valere dinanzi al giudice. ( Precedenti citati: ordinanze n. 128 del 2016 e n. 144 del 1999 ).

Massima n. 41859

È dichiarata inammissibile, per insufficienza della motivazione a sostegno della censura, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Marche in riferimento all'art. 2 Cost., dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente l'accesso al gratuito patrocinio ad un ente di volontariato - che svolga un'attività di sicuro rilievo sociale - solo in quanto soggetto esercente un'attività economica. La motivazione sul punto è meramente descrittiva del parametro costituzionale evocato e la lamentata disparità di trattamento rispetto alle persone fisiche - che, pur esercitando attività economica, possono accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - rappresenta un profilo apprezzabile, eventualmente, per la violazione del principio d'eguaglianza.

Massima n. 41860

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è accolta l'eccezione di inammissibilità fondata sulla carenza di motivazione della censura relativa alla violazione dell'art. 24 Cost. Per quanto le argomentazioni ruotino principalmente attorno all'art. 3 Cost., v'è un intimo raccordo, nella prospettiva del rimettente, tra le censure evocative del principio di eguaglianza e del diritto di azione e di difesa, che l'istituto del patrocinio a spese dello Stato intende attuare e garantire.

Massima n. 41861

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Marche in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente l'accesso al gratuito patrocinio ad un ente di volontariato in quanto soggetto esercente un'attività economica. L'affermata impossibilità di attribuire rilievo decisivo alla importanza o alla marginalità dell'attività economica svolta dall'associazione di volontariato su cui si fonda l'eccezione è errata. Il rimettente, infatti, riferisce che l'associazione istante svolge molteplici attività economiche, le quali, tuttavia, non sono le sole esercitate, sicché, contrariamente a quanto eccepito, non può dirsi che esauriscano lo «scopo sociale» dell'associazione e, di conseguenza, non si può escludere che esse possano essere considerate marginali.

Massima n. 41862

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Marche in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente l'accesso al gratuito patrocinio ad un ente di volontariato - che svolga un'attività di sicuro rilievo sociale - solo in quanto soggetto esercente un'attività economica. La scelta legislativa alla base della disposizione censurata - in una materia nella quale il legislatore gode di ampia discrezionalità, in virtù dell'intrinseca diversità dei modelli del processo civile, penale e amministrativo e in un'ottica di contenimento delle spese di giustizia - non risulta manifestamente irragionevole, in quanto l'esercizio dell'attività economica da parte di enti o associazioni, che pure non perseguono fini di lucro, consente accantonamenti in vista, fra l'altro, proprio di eventuali contenziosi giudiziali. Diversamente, l'intervento dello Stato a tutela e garanzia dell'effettivo esercizio del diritto di azione e di difesa si giustifica, per le persone fisiche, nel caso in cui la loro attività economica si traduca in un reddito inferiore alle soglie determinate dal legislatore. Né vale, inoltre, l'argomento addotto dal rimettente, secondo il quale agli enti e alle associazioni non profit sia già riconosciuta, in vari settori dell'ordinamento, un'ampia gamma di benefici a sostegno della funzione sociale che svolgono. ( Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2017 e n. 178 del 2017 ). L'ontologica diversità del processo penale rispetto alle controversie civili, amministrative, contabili, assieme alle particolari esigenze di difesa di chi subisce l'azione penale, per un verso, hanno determinato l'opportunità che, nel processo penale, sia approntato un sistema di garanzie che assicuri al meglio l'effettività del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e, per un altro, escludono che sia costituzionalmente necessario che il legislatore definisca un modello unitario per i diversi giudizi, dove vengono in gioco beni diversi dalla libertà personale, anche in ragione della necessità della cruciale individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia. ( Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2018, n. 237 del 2015 e n. 287 del 2008 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 119, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 119, ultima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal TAR Marche con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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