Corte costituzionale
Sentenza n. 31/2019
Corte cost., sent. 1° marzo 2019, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/2019
- Data di deposito
- 1° marzo 2019
- Data di decisione
- 22 gennaio 2019
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:31
Parametri
- art. 7, statuto regione Sardegna
- art. 8, statuto regione Sardegna
- art. 54, statuto regione Sardegna
- art. 56, statuto regione Sardegna
- art. 15, decreto legislativo n. 114 del 9 giugno 2016
- art. 18, decreto legislativo n. 114 del 9 giugno 2016
- art. 5, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 119, Costituzione
Massime
Massima n. 41725
Nei giudizi riuniti per conflitto di attribuzione promossi della Regione autonoma Sardegna in relazione ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) 21 settembre 2016 e 8 maggio 2017, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per difetto di tempestiva impugnazione della disposizione legislativa di cui i suddetti decreti costituirebbero mera attuazione. I ricorsi in esame, infatti, sono prospettati non in relazione alla lesività delle disposizioni legislative richiamate nella parte motiva dei decreti, bensì con riguardo al contrasto con le sopravvenute norme di attuazione dello statuto speciale, vigenti al momento dell'emanazione dei decreti stessi. ( Precedente citato: sentenza n. 144 del 2013 ).
Massima n. 41726
Nei giudizi per conflitto di attribuzioni, l'eventuale adesione della Regione ricorrente all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni non pregiudica, di regola, l'interesse a ricorrere, stante l'indisponibilità delle attribuzioni costituzionali di cui si controverte. (Nel caso di specie, nei giudizi riuniti per conflitto di attribuzione promossi della Regione autonoma Sardegna in relazione ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) 21 settembre 2016 e 8 maggio 2017, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per avere partecipato la Regione ricorrente alla Conferenza Stato-Regioni, con conseguente asserita acquiescenza alle decisioni maturate in tale sede). ( Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2018, n. 130 del 2014, n. 275 del 2011 e n. 95 del 2003 ).
Massima n. 41727
È dichiarato che non spettava allo Stato adottare i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) 21 settembre 2016 e 8 maggio 2017 - e sono pertanto annullati, per l'effetto, in parte qua - nella parte in cui, rispettivamente, la Regione autonoma Sardegna è chiamata a versare la somma di euro 3.136.759,98 e euro 2.817.523,18 sul capitolo 2368, art. 6, capo X, dell'entrata di previsione dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti, inutilmente decorsi i quali al suo recupero si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte sul capitolo 2790 dello stato di previsione del MEF. I decreti indicati - che, per gli anni 2012 e 2013, dispongono che la Regione resistente è chiamata a versare allo Stato la somma corrispondente al maggior gettito della tassa automobilistica, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano - contrastano con gli agli artt. 7, 8, 54 e 56 dello statuto speciale, nonché con le sue norme di attuazione, di cui agli artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 114 del 2016, in quanto, nella parte riferita alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e la Regione autonoma Sardegna, indipendentemente dal principio di prevalenza della fonte, violano il principio di successione delle leggi nel tempo. Le norme indicate, infatti, in vigore al momento dell'emanazione dei suddetti decreti, prevedono che la compartecipazione regionale al tributo - fissata dall'art. 8 dello statuto nella misura dei sette decimi del gettito - non può essere oggetto di riserva erariale. ( Precedente citato: sentenza n. 6 del 2019 ).
Massima n. 41728
Le norme di attuazione dello statuto speciale si basano su un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente e stabile, la cui competenza ha carattere riservato e separato rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica. Le predette norme di attuazione, pertanto, prevalgono, nell'ambito della loro competenza, sulle stesse leggi ordinarie. ( Precedenti citati: sentenze n. 341 del 2001, n. 213 del 1998, n. 137 del 1998, n. 85 del 1990, n. 160 del 1985, n. 212 del 1984, n. 237 del 1983 e n. 151 del 1972 ).
Massima n. 41729
Accolti i ricorsi riuniti per conflitto di attribuzione proposti dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti dello Stato in relazione ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) 21 settembre 2016 e 8 maggio 2017, per contrasto con gli artt. 7, 8, 54 e 56 dello statuto speciale della Regione autonoma Sardegna nonché con gli artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 114 del 2016, restano assorbite le altre censure proposte dalla Regione autonoma ricorrente in riferimento agli artt. 5, 116, 117 e 119 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara che non spettava allo Stato adottare il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dipartimento della funzione pubblica 21 settembre 2016 (Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2012), di concerto con il Capo del dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Capo del dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella parte in cui la Regione autonoma Sardegna è chiamata a versare la somma di euro 3.136.759,98 sul capitolo 2368, art. 6, capo X, dell'entrata di previsione dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, inutilmente decorsi i quali al suo recupero si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte sul capitolo 2790 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
2) annulla per l'effetto, in parte qua, il decreto indicato al punto che precede;
3) dichiara che non spettava allo Stato adottare il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dipartimento della funzione pubblica 8 maggio 2017 (Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2013), nella parte in cui la Regione autonoma Sardegna è chiamata a versare la somma di euro 2.817.523,18 sul capitolo 2368, art. 6, capo X, dell'entrata di previsione dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, inutilmente decorsi i quali al suo recupero si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte sul capitolo 2790 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
4) annulla per l'effetto, in parte qua, il decreto indicato al punto che precede.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 marzo 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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