Corte costituzionale

Sentenza n. 288/2019

Corte cost., sent. 23 dicembre 2019, n. 288

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
288/2019
Data di deposito
23 dicembre 2019
Data di decisione
20 novembre 2019
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
CAROSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:288

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, decreto-legge n. 133 del 30 novembre 2013
  • legge n. 5 del 29 gennaio 2014

Parametri

Massime

Massima n. 40969

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif., nella legge n. 5 del 2014, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. I rimettenti hanno motivato in maniera compiuta e idonea a sorreggere autonomamente le censure prospettate, soffermandosi criticamente sull'irragionevole discriminazione derivante dalla disciplina posta dalla disposizione censurata.

Massima n. 41898

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv., con modif., nella legge n. 5 del 2014, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per apoditticità dell'argomentazione del rimettente circa la dedotta violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 Cost. L'eccezione riguarda il merito delle questioni in esame.

Massima n. 41899

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per contraddittorietà della motivazione in punto di non manifesta infondatezza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif., nella legge n. 5 del 2014, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. Non sussiste contraddittorietà con le ragioni sulla base delle quali il rimettente ha ritenuto manifestamente infondate le questioni sollevate dalle parti in riferimento agli artt. 41, 42 e 77 Cost., dal momento che esse non sono di per sé sufficienti a dar conto della asserita assenza di maggiore capacità contributiva delle imprese alle quali è applicabile la norma censurata.

Massima n. 41900

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif., nella legge n. 5 del 2014, la censura di violazione dell'art. 77 Cost. va esaminata con carattere di priorità, per essere pregiudiziale rispetto alle altre doglianze. Essa investe lo stesso corretto esercizio della funzione normativa primaria, con la conseguenza che la sua eventuale fondatezza rimuoverebbe il contenuto precettivo della norma denunciata e comporterebbe l'assorbimento delle censure formulate in riferimento agli ulteriori parametri costituzionali evocati. ( Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2017, n. 186 del 2015 e n. 154 del 2015 ).

Massima n. 41901

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv., con modif., nella legge n. 5 del 2014, censurato dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., che introduce, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'applicazione di un'addizionale di 8,5 punti percentuali all'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa. La finalità della norma censurata e lo specifico contesto in cui è stata dettata - assicurare copertura finanziaria alla diminuzione del gettito derivante dall'esenzione, disposta dal medesimo d.l., dal pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2013 - escludono che nella fattispecie ricorra un'ipotesi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza, alla quale è circoscritto il sindacato costituzionale sull'adozione di un decreto-legge, con conseguente superamento del rilievo sulla compressione del dibattito dovuta alla questione di fiducia posta dal Governo in sede di conversione in legge del d.l. Né il requisito della preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere, quale requisito di validità dell'adozione del decreto-legge, consente di inferire un generale corollario per cui la suddetta preesistenza dovrebbe indefettibilmente precedere l'intervento normativo urgente. Nel caso di specie, anche la citata esenzione, legata da un'interdipendenza funzionale con la disposizione censurata, è coerente con il titolo del decreto-legge e con l'intento di affrontare la difficile fase congiunturale, perseguendo la finalità di eliminare un obbligo tributario posto a carico di una diffusa platea di contribuenti e il cui adempimento avrebbe acuito le difficoltà derivanti da una situazione di crisi economica a carattere sistemico. ( Precedente citato: sentenza n. 251 del 2014 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge è circoscritto alle ipotesi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di provvedere. ( Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2019, n. 33 del 2019, n. 137 del 2018 e n. 236 del 2017). L'obbligo, imposto dall'art. 81 Cost., di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle leggi, se di regola grava sul Parlamento - istituzionalmente preposto all'esercizio della funzione legislativa - grava invece sul Governo, allorché, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 77 Cost., si faccia esso stesso legislatore, sostituendosi in via di urgenza alle Camere nella forma del decreto-legge. ( Precedente citato: sentenza n. 226 del 1976).

Massima n. 41902

Il dovere tributario, inteso come concorso alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, è qualificabile come dovere inderogabile di solidarietà non solo perché il prelievo fiscale è essenziale alla vita dello Stato, ma soprattutto in quanto è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, sociali e civili, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi. Da tale legame, anche in forza della funzione redistributiva dell'imposizione fiscale e del nesso funzionale con l'art. 3, secondo comma, Cost., discende la sua riconducibilità al crisma dell'inderogabilità di cui all'art. 2 Cost. Tale qualifica, tuttavia, si giustifica solo nella misura in cui il sistema tributario rimanga saldamente ancorato al complesso dei principi e dei relativi bilanciamenti che la Costituzione prevede e consente, tra cui il rispetto del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), sicché, quando il legislatore disattende tali condizioni, si allontana dalle altissime ragioni di civiltà giuridica che fondano il dovere tributario, con gravi conseguenze in termini di disorientamento non solo dello stesso sviluppo dell'ordinamento, ma anche del relativo contesto sociale.

Massima n. 41903

Il legislatore, quando assume un determinato presupposto, economicamente valutabile, quale indice di una nuova capacità contributiva in riferimento solo a determinati soggetti, rimane sottoposto al vincolo della non arbitrarietà con riguardo alla misura della imposizione, che deve risultare proporzionata al presupposto stesso. (Nel caso di specie, non è implausibile, nell'ambito di un periodo di crisi e nella comparazione con il mercato industriale, desumere dall'appartenenza del contribuente al mercato finanziario uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva, rilevante ai fini di un temporaneo intervento anticongiunturale - quale l'applicazione, prevista dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif., nella legge n. 5 del 2014, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, di una «addizionale» di 8,5 punti percentuali all'aliquota dell'imposta sul reddito delle società - IRES - per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa). ( Precedenti citati: sentenze n. 269 del 2017 e n. 201 del 2014 ). Sebbene il legislatore goda, in astratto, di ampia discrezionalità, pur con il limite della non arbitrarietà, nell'identificare gli indici di capacità contributiva, questa discrezionalità si riduce laddove sul piano comparativo vengano in evidenza, in concreto, altre situazioni in cui lo stesso legislatore, in difetto di coerenza nell'esercizio della stessa, ha effettuato scelte impositive differenziate a parità di presupposti. In questi casi viene in causa il principio dell'eguaglianza tributaria, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost., secondo cui ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2015, n. 104 del 1985 e n. 42 del 1980 ). In un contesto complesso come quello contemporaneo, dove si sviluppano nuove e multiformi creazioni di valore, il concetto di capacità contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza o una potenzialità economica.

Massima n. 41904

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv., con modif., nella legge n. 5 del 2014, censurato dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte e dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trento in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., che dispone l'applicazione, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, di una «addizionale» di 8,5 punti percentuali all'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa. La diversificazione del regime tributario per tipologia di contribuenti posta dalla disposizione censurata - la quale, nonostante l'espressa qualifica come «addizionale», è riconducibile al novero delle "sovraimposte", dal momento che a fronte dell'identità del parametro (il reddito), il prelievo è a carico solo di determinati soggetti passivi e su una base imponibile in parte differenziata - che in via straordinaria e temporanea ha incrementato il prelievo fiscale a carico di un'unica, ristretta, cerchia di soggetti, è supportata da adeguate giustificazioni. Il contesto - che ridimensiona l'impatto dell'intervento fiscale censurato - e la sua transitorietà escludono infatti che il legislatore abbia travalicato il limite dell'arbitrarietà dell'imposizione, operando un bilanciamento non irragionevole che ha introdotto, in un periodo di crisi, un'imposta finalizzata a fornire copertura, per l'anno 2013, a una operazione diretta ad alleggerire contingentemente il carico fiscale incombente soprattutto sui residenti per effetto dell'obbligo di pagamento della seconda rata dell'IMU. Il conseguente spostamento della fiscalità, dall'imposizione immobiliare sulle persone fisiche a quella reddituale su determinate persone giuridiche, non ha determinato una irragionevole discriminazione qualitativa dei redditi, ma un innegabile, per quanto parziale, effetto redistributivo e solidaristico. Secondo la giurisprudenza costituzionale, se la previsione di aliquote differenziate per settori produttivi - sostenuta da non irragionevoli motivi di politica redistributiva - rientra nella discrezionalità del legislatore, la verifica della non arbitrarietà della misura dell'imposizione va sviluppata all'interno della considerazione di una revisione di sistema. ( Precedente citato: sentenza n. 21 del 2005 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 77, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze