Corte costituzionale
Sentenza n. 279/2019
Corte cost., sent. 20 dicembre 2019, n. 279
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 279/2019
- Data di deposito
- 20 dicembre 2019
- Data di decisione
- 6 novembre 2019
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- CAROSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:279
Norme oggetto del giudizio
- art. 238-bis, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
- art. 1, comma 473, legge n. 205 del 27 dicembre 2017
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 27, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 40949
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238- bis , comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 473, della legge n. 205 del 2017. Anche se la disposizione censurata disciplina l'attività della cancelleria del giudice dell'esecuzione in rapporto con il pubblico ministero, e non già l'attività del magistrato di sorveglianza rimettente, basta ad assicurare la rilevanza delle questioni la circostanza che questo non sarebbe stato adito dal PM, ove quest'ultimo non fosse a sua volta stato investito dalla cancelleria del giudice dell'esecuzione proprio in forza della disposizione censurata. Quest'ultima non potrebbe altrimenti essere sottoposta allo scrutinio della Corte costituzionale, dal momento che l'«ufficio» rappresentato dalla cancelleria del giudice dell'esecuzione non potrebbe esso stesso sollevare questione di legittimità costituzionale difettando della qualità di «autorità giurisdizionale» ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953; con conseguente scivolamento della disposizione censurata in una "zona franca" dal controllo di costituzionalità, che la giurisprudenza costituzionale mira costantemente a evitare. ( Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2019, n. 99 del 2019 e n. 13 del 2019 ).
Massima n. 42714
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Avellino in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 238- bis , comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 473, della legge n. 205 del 2017, che, ai fini dell'attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie dinanzi al magistrato di sorveglianza, parifica all'ipotesi della comunicazione di esperimento infruttuoso della procedura esecutiva l'ipotesi di mancato esperimento della procedura esecutiva decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione. La scelta del legislatore non può ritenersi irragionevole né lesiva del diritto di difesa, considerato che presupposto per l'operatività della disposizione censurata è l'avvenuta notificazione dell'invito al pagamento, quanto meno con le forme dell'art. 140 cod. proc. civ., e che al condannato sono offerte molteplici possibilità di impugnativa giurisdizionale. L'istituto è anche compatibile con il principio della finalità rieducativa della pena, non essendo concretamente evitabile né la previsione di misure succedanee alla pena pecuniaria non corrisposta per insolvibilità, né che queste possano incorporare, rispetto a quella, un margine di maggiore afflittività. Deve essere cionondimeno ribadito il monito al legislatore, già formulato nella sentenza n. 108 del 1987, affinché intervenga sulla disciplina processuale della conversione, considerato che il procedimento di esecuzione della pena pecuniaria, del quale i provvedimenti di conversione costituiscono uno dei possibili esiti, non riesce, allo stato, ad assicurare né adeguati tassi di riscossione delle pene pecuniarie, né l'effettività della conversione delle pene pecuniarie non pagate, facendo sì che la pena pecuniaria non riesca a costituire in Italia un'alternativa credibile rispetto alle pene privative della libertà. ( Precedenti citati: sentenze n. 3 del 2010, n. 212 del 2003, n. 108 del 1987 e n. 131 del 1979 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238-bis, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», introdotto dall'art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Avellino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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