Corte costituzionale
Sentenza n. 266/2019
Corte cost., sent. 12 dicembre 2019, n. 266
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 266/2019
- Data di deposito
- 12 dicembre 2019
- Data di decisione
- 6 novembre 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CAROSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:266
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, secondo periodo, decreto-legge n. 132 del 12 settembre 2014
- art. 3, comma 1, terzo periodo, decreto-legge n. 132 del 12 settembre 2014
- legge n. 162 del 10 novembre 2014
- art. 3, comma 5, decreto-legge n. 132 del 12 settembre 2014
Parametri
Massime
Massima n. 40921
Sono dichiarate inammissibili, per inadeguata motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Verona in riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 1, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, obbliga chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro a invitare l'altra parte, mediante il suo avvocato, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Il rimettente non offre alcun ragguaglio sul rispetto del rigoroso termine di preclusione sancito dall'art. 3, comma 1, terzo periodo, della norma censurata, il quale impone di rilevare d'ufficio l'improcedibilità "non oltre la prima udienza" e condiziona la stessa necessità di fare applicazione della stessa. Inoltre, nell'escludere che le domande restitutorie e risarcitorie presentino carattere successorio, il giudice a quo ravvisa tale carattere soltanto nelle controversie attinenti alla legittima "allocazione" dei beni del de cuius , senza enunciare argomenti testuali e sistematici a sostegno dell'accezione restrittiva che mostra di recepire. Le controversie, tuttavia, devono essere identificate alla stregua dell'oggetto delle pretese o del titolo che fonda e unifica le diverse domande introdotte in causa. Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'istituto della negoziazione assistita, volto a favorire la composizione della lite, è legato alla consapevolezza, sempre più avvertita, che, a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera. ( Precedente citato: sentenza n. 77 del 2018 ).
Massima n. 40922
Sono dichiarate inammissibili - per inadeguata motivazione sulla rilevanza, incompleta ponderazione del complesso quadro normativo di riferimento e indeterminatezza del petitum - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Verona in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui consente il possibile concorso della negoziazione assistita con la mediazione obbligatoria e con altre condizioni di procedibilità della domanda giudiziale. Le questioni, sollevate in via di mero subordine, si incentrano sul presupposto che si renda necessaria la negoziazione assistita per le domande restitutorie e risarcitorie e la mediazione per le domande successorie. Il rimettente, tuttavia, non individua tali domande alla luce della nozione circoscritta di controversie in materia di successione che ha ritenuto di far propria e non illustra il nesso che intercorre con le altre domande. Inoltre l'ordinanza non si sofferma, anche solo per escluderne l'applicabilità al caso di specie, sul meccanismo di raccordo tra la negoziazione assistita e la mediazione obbligatoria che, nella materia delle "successioni ereditarie", il legislatore prevede all'art. 3, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 132 del 2014. Il rimettente, infine, nell'auspicare l'enunciazione di una regola di alternatività tra la negoziazione assistita e la mediazione civile obbligatoria, senza peraltro chiarirne i termini, si avventura su un terreno - quello della conformazione degli istituti processuali - in cui l'apprezzamento discrezionale del legislatore risulta particolarmente ampio. ( Precedente citato: sentenza n. 139 del 2019 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 132 del 2014, come convertito nella legge n. 162 del 2014, sollevate in via subordinata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale ordinario di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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