Corte costituzionale
Sentenza n. 253/2019
Corte cost., sent. 4 dicembre 2019, n. 253
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 253/2019
- Data di deposito
- 4 dicembre 2019
- Data di decisione
- 23 ottobre 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:253
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-bis, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 3, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 3, Costituzione
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 40856
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975, sono dichiarati inammissibili - per difetto di legittimazione - gli interventi di M. D., che non è parte del giudizio a quo ma di un giudizio distinto, rinviato in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, nonché dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e dell'Unione Camere Penali Italiane, in quanto non titolari di un interesse qualificato inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (art. 3 delle Norme integrative) sono ammessi a intervenire i soli soggetti parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. L'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. L'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. ( Precedenti citati: sentenze n. 206 del 2019 e allegata ordinanza dibattimentale, n. 173 del 2019 e allegata ordinanza dibattimentale; ordinanza n. 204 del 2019 ). L'ammissibilità dell'intervento di un soggetto parte non del giudizio a quo, ma di un distinto giudizio, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso al contraddittorio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del rimettente. ( Precedenti citati: sentenze n. 173 del 2016 e allegata ordinanza dibattimentale, n. 71 del 2015 e allegata ordinanza dibattimentale, n. 33 del 2015 ).
Massima n. 40857
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975, è dichiarata inammissibile la richiesta del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, formulata in via subordinata, di essere ammesso al giudizio in qualità di amicus curiae. Una tale figura, infatti, non è allo stato prevista dalle fonti che regolano i giudizi di legittimità costituzionale.
Massima n. 41925
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975, non deve essere esaminato - in quanto non proposto dal rimettente - il profilo della violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 CEDU, prospettato dalla parte costituita. Per costante giurisprudenza, non possono essere presi in considerazione profili di illegittimità costituzionale dedotti dalle parti oltre i limiti dell'ordinanza di rimessione; e ciò, sia che siano stati eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il thema decidendum , una volta che le parti si siano costituite nel giudizio incidentale di costituzionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 226 del 2019, n. 206 del 2019, n. 141 del 2019, n. 96 del 2019 e n. 78 del 2019 ).
Massima n. 41926
Nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975, le questioni attengono all'impossibilità, in assenza di collaborazione con la giustizia, di accedere ai benefici non già per coloro che hanno subito condanna alla pena dell'ergastolo, bensì per coloro che hanno subito condanna - a pena perpetua (come nei giudizi a quibus ) oppure a pena temporanea - per reati ostativi, con esclusivo riferimento ai permessi premio, dei quali soltanto si fa questione nelle ordinanze di rimessione.
Massima n. 41927
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975, non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza - formulata sul rilievo che il rimettente non avrebbe indicato le specifiche ragioni che motivano la scelta del detenuto di non collaborare con la giustizia. Posto che ai fini della rilevanza è sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo, ciò che più rileva nella specie è che in caso di accoglimento il rimettente dovrebbe decidere secondo una regola diversa da quella imposta dalla disposizione censurata, attingendola dalla disciplina di riferimento, privata della norma in ipotesi dichiarata incostituzionale, e quand'anche l'esito fosse il medesimo - la non concessione del permesso premio - la pronuncia influirebbe sul suo percorso argomentativo. Ai fini della rilevanza della questione incidentale è sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo, senza che rilevino gli effetti di una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale per le parti in causa. ( Precedenti citati: sentenza n. 170 del 2019, n. 20 del 2016, n. 46 del 2014, n. 5 del 2014 e n. 294 del 2011 ). Anche nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità e di una più efficace garanzia di conformità delle leggi a Costituzione, il presupposto della rilevanza non si identifica con l'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare a seguito della decisione. ( Precedenti citati: sentenze 174 del 2019, n. 77 del 2018 e n. 20 del 2018 ). Sussiste la rilevanza della questione incidentale anche nel caso in cui, quand'anche l'esito del giudizio a quo fosse il medesimo, la pronuncia di accoglimento influirebbe sul percorso argomentativo che il giudice rimettente deve seguire. ( Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2010, n. 394 del 2006, n. 161 del 2004 e n. 148 del 1983 ).
Massima n. 41928
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - l'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416- bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58- ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. La disposizione censurata dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia - presumendo che il condannato che non collabora con la giustizia mantenga vivi i legami con l'organizzazione criminale di appartenenza, senza possibilità di prova contraria - prevede una presunzione di carattere assoluto, anziché relativo, lesiva dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena. Infatti, l'assolutezza della presunzione - basata su una generalizzazione che può invece essere contraddetta, a determinate e rigorose condizioni, da allegazioni contrarie - impedisce alla magistratura di sorveglianza di valutare in concreto e secondo criteri individualizzanti il percorso carcerario del condannato, ai fini dell'ammissione al permesso premio, che ha una peculiare funzione pedagogico-propulsiva. Né l'assenza di collaborazione con la giustizia dopo la condanna può tradursi in un aggravamento delle modalità di esecuzione della pena, in conseguenza del fatto che il detenuto esercita la facoltà di non prestare partecipazione attiva a una finalità di politica criminale e investigativa dello Stato. Le particolari connotazioni criminologiche del delitto di associazione mafiosa impongono, alla stregua di un criterio già desumibile dalla disposizione censurata, ma soprattutto costituzionalmente necessario, che la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, non più assoluta, possa essere superata solo in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, che lo stesso condannato ha l'onere di allegare a sostegno della mancanza di attualità e del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, oltre che sulla base delle dettagliate informazioni ricevute dalle autorità competenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2018, n. 149 del 2018, n. 239 del 2014, n. 135 del 2003, n. 504 del 1995, n. 68 del 1995, n. 357 del 1994, n. 39 del 1994, n. 304 del 1993 e n. 271 del 1992, sull'art. 4- bis della legge n. 354 del 1975; sentenze n. 257 del 2006, n. 445 del 1997, n. 504 del 1995, n. 227 del 1995 e n. 188 del 1990, sulle particolari connotazioni dei permessi premio; sentenze n. 48 del 2015, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 164 del 2011, n. 231 del 2011, n. 265 del 2010 e ordinanza n. 136 del 2017, sulla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria per il delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen.; sentenze n. 186 e n. 122 del 2017, sul regime ex art. 41- bis ord. pen.; sentenze n. 242 del 2019, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, 222 del 2018 e n. 236 del 2016, sulla possibilità che la Corte costituzionale ricavi dal sistema vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari; sentenze n. 211 del 2018, n. 174 del 2018 e n. 177 del 2009, sull'esigenza di prevenzione come limite all'ottenimento dei benefici penitenziari ). Il diritto al silenzio è corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost. e si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di questo. ( Precedenti citati: sentenza n. 165 del 2008; ordinanze n. 282 del 2008 e n. 33 del 2002 ). Nella materia dei benefici penitenziari, è criterio costituzionalmente vincolante quello che richiede una valutazione individualizzata e caso per caso, in particolare quando si è al cospetto di presunzioni di maggiore pericolosità legate al titolo del reato commesso. Ove infatti non sia consentito il ricorso a criteri individualizzanti, l'opzione repressiva finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativo, in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena. ( Precedenti citati: sentenze n. 149 del 2018, n. 90 del 2017, n. 257 del 2006, n. 255 del 2006 e n. 436 del 1999 ). Le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit. In particolare, l'irragionevolezza di una presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia possibile formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 268 del 2016, n. 185 del 2015, n. 232 del 2013, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 291 del 2010, n. 265 del 2010, n. 139 del 2010, n. 41 del 1999 e n. 139 del 1982 ). Il decorso del tempo della esecuzione della pena esige una valutazione in concreto, che consideri l'evoluzione della personalità del detenuto. Ciò in forza dell'art. 27 Cost., che in sede di esecuzione è parametro costituzionale di riferimento, a differenza di quanto accade in sede cautelare. ( Precedente citato: ordinanza n. 532 del 2002 ).
Massima n. 41929
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale (ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - l'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all'art. 416- bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58- ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. L'intervento parzialmente ablatorio già realizzato sui reati di associazione mafiosa e di "contesto mafioso" deve estendersi alla identica disciplina dettata dallo stesso art. 4- bis , comma 1, per tutti gli altri delitti in esso indicati. In caso contrario, si determinerebbe una paradossale disparità, a danno dei condannati per reati (non necessariamente associativi) rispetto ai quali possono essere privi di giustificazione sia il requisito della collaborazione con la giustizia che la dimostrazione dell'assenza di legami con il sodalizio criminale di appartenenza, risultandone compromessa la stessa coerenza intrinseca della disciplina di risulta. ( Precedenti citati: sentenze n. 188 del 2019, n. 32 del 2016 e n. 239 del 2014, sul carattere complesso, eterogeneo e stratificato dell'elenco dei reati ostativi di cui all'art. 4-bis, comma 1, ord. penit. ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all'art. 416-bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 22 ottobre 2019ORDINANZARilevato che nel giudizio promosso dalla Corte di cassazione, iscritto al reg. ord. n. 59 del 2019, con atto depositato il 30 aprile 2019, ha chiesto di intervenire M. D., in qualità di parte di vicenda giudiziaria che asserisce essere «totalmente sovrapponibile e identica» a quella della parte del giudizio a quo;che, nello stesso giudizio promosso dalla Corte di cassazione, con atto depositato il 13 maggio 2019, ha chiesto di intervenire anche l'associazione Nessuno Tocchi Caino, nella asserita qualità di associazione titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio;che, nel giudizio promosso dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, iscritto al n. 135 del reg. ord. 2019, con atto depositato il 4 settembre 2019, ha chiesto di intervenire il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (di seguito: Garante), nella asserita qualità di soggetto titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e, in subordine, quale amicus curiae;che, nello stesso giudizio promosso dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, con atto depositato il 10 settembre 2019, ha chiesto di intervenire anche l'Unione Camere Penali Italiane (di seguito UCPI), nella qualità di ente rappresentativo di interessi collettivi asseritamente titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) i soli soggetti parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (ex plurimis, sentenze n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019 e n. 173 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019; ordinanza n. 204 del 2019);che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, le citate sentenze n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019 e n. 173 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019; ordinanza n. 204 del 2019);che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo;che, in disparte ogni considerazione sul rinvio del giudizio in cui M.D. è parte in attesa della pronuncia di questa Corte, l'ammissibilità del suo intervento contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto il suo accesso al contraddittorio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo (ex plurimis, sentenze n. 173 del 2016, con allegata ordinanza letta all'udienza del 13 luglio 2016; n. 71 del 2015, con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 marzo 2015; sentenza n. 33 del 2015);che, quanto agli interventi dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, del Garante e dell'UCPI, nessuno dei tre intervenienti è titolare di un interesse qualificato inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio;che, in relazione alla richiesta avanzata dal Garante, in via subordinata, di essere ammesso al contraddittorio in qualità di amicus curiae, una tale figura non è allo stato prevista dalle fonti che regolano i giudizi di legittimità costituzionale.PER QUESTI MOTIVILA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili tutti gli interventi spiegati nei presenti giudizi di legittimità costituzionale;dichiara inammissibile la richiesta del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale di essere ammesso al giudizio in qualità di amicus curiae.F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente
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