Corte costituzionale

Sentenza n. 239/2019

Corte cost., sent. 18 novembre 2019, n. 239

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
239/2019
Data di deposito
18 novembre 2019
Data di decisione
25 settembre 2019
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:239

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2252, comma 1, decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010
  • art. 30, comma 1, lett. i), decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017
  • art. 2253-bis, comma 1, decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010
  • art. 2253-bis, comma 3, decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010
  • art. 30, comma 1, lett. m), decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017
  • art. 2252, comma 2, decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010

Parametri

Massime

Massima n. 41413

Nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2252, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010 (come sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. i ), del d.lgs. n. 95 del 2017) e dell'art. 2253- bis , commi 1 e 3, del medesimo decreto (introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. m ), del d.lgs. n. 95 del 2017) è inammissibile l'evocazione - operata dalla parte privata costituita nel giudizio incidentale - del principio di affidamento in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto si traduce in una questione non sollevata dal giudice rimettente. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di rimessione, sicché non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2019 e n. 194 del 2018 ).

Massima n. 41414

Sono dichiarate inammissibili, per indeterminatezza e ambiguità del petitum, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento all'art. 76 Cost. e in relazione all'art. 8, comma 1, lett. a ), della legge n. 124 del 2015, dal TAR Valle d'Aosta e dal TAR Campania - del combinato disposto dell'art. 2252, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 (come sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 95 del 2017) e dell'art. 2253-bis, commi 1 e 3, del medesimo decreto (introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. m , del d.lgs. n. 95 del 2017) che, nell'ambito della revisione dei ruoli delle forze di polizia, dettano il regime transitorio dell'avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente della carriera degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, prevedendo automatismi legati al mero dato quantitativo dell'anzianità posseduta ad una certa data. Le ordinanze di rimessione si caratterizzano per l'ambiguità e l'indeterminatezza dei petita, in quanto non è possibile comprendere se i giudici a quibus richiedano un intervento meramente ablativo della normativa censurata oppure manipolativo-additivo della stessa, con conseguente preclusione dell'esame nel merito delle questioni. Peraltro, una pronuncia meramente caducatoria delle norme censurate risulterebbe comunque incongrua rispetto all'obiettivo perseguito dai rimettenti, ossia quello di consentire alle categorie interessate, già in via transitoria, l'accesso al nuovo grado apicale di luogotenente, mentre una pronuncia manipolativo-additiva sarebbe impedita dal carattere non univocamente determinabile quanto a contenuto e portata dell'intervento. Una pronuncia additiva finirebbe infatti inevitabilmente per attingere lo spazio di discrezionalità del legislatore, a fronte della pluralità di soluzioni prospettabili, non potendosi devolvere alla Corte costituzionale, in difetto di indicazioni di tipo emendativo, il compito di prescegliere, fra le molteplici soluzioni astrattamente ipotizzabili, quella da adottare come risolutiva delle problematiche enunciate. ( Precedenti citati: sentenze n. 281 del 2016, n. 102 del 2016, n. 247 del 2015, n. 210 del 2015; ordinanze n. 60 del 2019, n. 12 del 2017, n. 227 del 2016, n. 177 del 2016 e n. 136 del 2015 ) .

Massima n. 40816

Nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2252, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010 (come sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 95 del 2017) e dell'art. 2253-bis, commi 1 e 3, del medesimo decreto (introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 95 del 2017) è dichiarato inammissibile, per tardività, l'intervento del CODACONS e dei sessantuno sottufficiali inquadrati con il grado di maresciallo maggiore in virtù della normativa censurata. L'atto di intervento è stato depositato il 2 agosto 2019, oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza di rimessione (art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), avvenuta il 4 luglio 2018. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale deve ritenersi perentorio e non ordinatorio, con la conseguenza che l'intervento avvenuto dopo la sua scadenza è inammissibile. ( Precedente citato: sentenza n. 106 del 2019 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile l'intervento del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori (CODACONS) e dei sessantuno sottufficiali inquadrati con il grado di maresciallo maggiore, spiegato nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al reg. ord. n. 97 del 2018;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2252, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) - come sostituito dall'art. 30, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» - e dell'art. 2253-bis, commi 1 e 3, del medesimo d.lgs. - introdotto dall'art. 30, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 95 del 2017 - sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione e in relazione all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), dal Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2252, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, come sostituito dall'art. 30, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 95 del 2017, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost. e in relazione all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione sesta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 novembre 2019.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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