Corte costituzionale
Sentenza n. 222/2019
Corte cost., sent. 24 ottobre 2019, n. 222
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 222/2019
- Data di deposito
- 24 ottobre 2019
- Data di decisione
- 15 luglio 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:222
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 4, Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 50, Carta dei diritti fondamentali U.E.
Massime
Massima n. 40891
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Bergamo in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU e, implicitamente, all'art. 50 CDFUE - dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti di imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU e dei relativi Protocolli. L'ordinanza di rimessione non chiarisce adeguatamente le ragioni per le quali non sarebbero soddisfatte le condizioni di ammissibilità di un "doppio binario" procedimentale e sanzionatorio per l'omesso versamento di IVA (reato oggetto del giudizio a quo ), così come enunciate dalla giurisprudenza europea evocata. Infatti, tanto la Corte EDU, quanto la CGUE non affermano che la mera sottoposizione di un imputato a un processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia già stato definitivamente sanzionato in via amministrativa integri, sempre e necessariamente, una violazione del ne bis in idem , ma enunciano le condizioni in presenza delle quali detta violazione debba essere esclusa. La carente motivazione sulla asserita incompatibilità tra la disposizione censurata e il ne bis in idem , alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea, si riverbera sulle censure di irragionevolezza, declinate come ancillari rispetto alla prima. ( Precedente citato: sentenza n. 43 del 2018 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, e all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dal Tribunale ordinario di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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