Corte costituzionale

Sentenza n. 218/2019

Corte cost., sent. 3 ottobre 2019, n. 218

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
218/2019
Data di deposito
3 ottobre 2019
Data di decisione
15 luglio 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:218

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, comma 6, decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 40896

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 non incide lo ius superveniens dell'art. 1, comma 156, della legge n. 205 del 2017, in quanto quest'ultima norma, successiva all'ordinanza di rimessione, non ha effetti retroattivi e non è quindi applicabile al giudizio a quo .

Massima n. 42740

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 sono inammissibili le deduzioni svolte dalla parte costituita, ricorrente nel giudizio a quo , volte ad estendere il thema decidendum - quale definito nell'ordinanza di rimessione - anche con riferimento al principio di non discriminazione di cui all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 21 della CDFUE, e in relazione all'art. 14 della CEDU. Si tratta di profili di illegittimità che il giudice a quo non ha fatto propri. Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di rimessione, sicché non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2019 e n. 194 del 2018 ).

Massima n. 42741

Non è fondata l'eccezione d'inammissibilità, per erronea individuazione della norma oggetto di censura, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005. Il giudice a quo non ha esteso le questioni sollevate all'art. 1, comma 2, lett. p ), della legge delega n. 243 del 2004, poiché la situazione di irragionevolezza che egli lamenta non è conseguenza di tale previsione.

Massima n. 42742

Non è fondata l'eccezione d'inammissibilità, per omesso richiamo della disciplina rilevante, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005. L'ordinanza di rimessione - che nel suo contenuto motivazionale circoscrive precipuamente il dubbio di costituzionalità al combinato disposto dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 e dell'art. 52, comma 2, lett. d-ter ), del d.P.R. n. 917 del 1986 - richiama puntualmente la disciplina del trattamento tributario del riscatto contenuta nell'art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2005, di cui lamenta la irragionevole non applicazione ai dipendenti pubblici, senza dovere pertanto illustrare anche il regime tributario delle altre prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, estranee all'oggetto del giudizio a quo .

Massima n. 42743

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. d-ter ), del d.P.R. n. 917 del 1986, anziché ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5, dello stesso d.lgs. n. 252 del 2005. La normativa censurata dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, nel prevedere che, sino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. p ), della legge n. 243 del 2004, sulle somme percepite dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni a titolo di riscatto della posizione individuale maturata presso una forma di previdenza complementare collettiva (nel caso di specie: fondo "Espero") si applica il regime fiscale previgente al d.lgs. n. 252 del 2005, invece del regime fiscale più favorevole introdotto da detto decreto per la stessa prestazione erogata ai dipendenti privati, discrimina due fattispecie caratterizzate da una sostanziale omogeneità, con violazione del principio dell'eguaglianza tributaria e una conseguente incidenza sul contesto sociale. La ratio del beneficio riconosciuto a favore dei dipendenti privati - quella di favorire lo sviluppo della previdenza complementare, dando attuazione al sistema dell'art. 38, secondo comma, Cost. - è infatti identicamente ravvisabile anche nei confronti di quelli pubblici, senza che siano individuabili elementi che giustifichino ragionevolmente una disomogeneità del trattamento fiscale agevolativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2019, n. 213 del 2018, n. 178 del 2015, n. 120 del 2012, n. 146 del 2008, n. 149 del 2005 e n. 393 del 2000; ordinanze n. 283 del 2013 e n. 319 del 2001 ). Le disposizioni che prevedono agevolazioni tributarie, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità, con la conseguenza che la Corte costituzionale non può estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi ( Precedenti citati: sentenze n. 264 del 2017, n. 242 del 2017, n. 6 del 2014, n. 275 del 2005, n. 27 del 2001, n. 431 del 1997, n. 292 del 1987, n. 159 del 1985 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 103 del 2012, n. 203 del 2011, n. 144 del 2009, n. 174 del 2001 e n. 10 del 1999 ).

Massima n. 42744

Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, rimangono assorbite le ulteriori censure sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza in riferimento all'art. 53 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), anziché ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5, dello stesso d.lgs. n. 252 del 2005.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 ottobre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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