Corte costituzionale

Sentenza n. 212/2019

Corte cost., sent. 12 settembre 2019, n. 212

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
212/2019
Data di deposito
12 settembre 2019
Data di decisione
3 luglio 2019
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:212

Norme oggetto del giudizio

  • art. 33, comma 1, legge n. 1096 del 25 novembre 1971
  • art. 3, comma 2, lett. c), legge n. 4 del 3 febbraio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 40902

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per violazione della discrezionalità di cui gode il legislatore in sede di quantificazione dei trattamenti sanzionatori, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. c ), della legge n. 4 del 2011. Deve essere infatti riservato al merito il vaglio in ordine alla sussistenza, o meno, della dedotta irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, in quanto anche la stessa Avvocatura generale dello Stato, nel formulare l'eccezione, finisce per contestare la fondatezza delle argomentazioni del rimettente, adducendo considerazioni che attengono al merito delle questioni sollevate. Secondo la giurisprudenza costituzionale, se è vero che la valutazione della congruità delle sanzioni rientra nella discrezionalità legislativa, ciò tuttavia non preclude l'intervento della Corte costituzionale laddove le scelte sanzionatorie adottate dal legislatore si rivelino manifestamente arbitrarie o irragionevoli. ( Precedente citato: sentenza n. 115 del 2019 ).

Massima n. 42705

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per omessa individuazione del parametro di riferimento cui eventualmente commisurare la fattispecie sanzionatoria, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. c ), della legge n. 4 del 2011. Benché non sia chiaro se l'eccezione lamenti la mancata indicazione del tertium comparationis al fine della valutazione nel merito del dedotto vulnus all'art. 3 Cost. oppure la mancata individuazione, all'interno dell'ordinamento, di una previsione sanzionatoria idonea a fungere da punto di riferimento nel colmare la lacuna consequenziale alla eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma, essa è in ogni caso priva di pregio. Per un verso, infatti, il dedotto difetto di ragionevolezza discenderebbe, ad avviso del giudice a quo , dalla intrinseca contraddittorietà della norma censurata e dall'asserita disparità di trattamento che deriverebbe dalla equiparazione tra fatti in assunto eterogenei ma contemplati dalla medesima disposizione. Per altro verso, il rimettente si limita a chiedere una pronuncia caducatoria parziale, avente a oggetto il solo limite minimo della cornice edittale, all'esito della quale rimarrebbe comunque applicabile la sanzione, rinvenibile nell'ambito del perimetro segnato dalla stessa disposizione denunciata, in misura esclusivamente proporzionale, senza produrre una lacuna normativa e senza richiedere un intervento sostitutivo in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio.

Massima n. 42706

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Pisa in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97 Cost. - dell'art. 33, comma 1, della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. c ), della legge n. 4 del 2011, nella parte in cui, con riferimento alla commercializzazione di prodotti sementieri privi di requisiti o contrari a divieti, prevede una sanzione amministrativa non inferiore a euro 4.000, a fronte della concorrente quantificazione della sanzione in misura proporzionale di euro 40 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri. Una esegesi non atomistica della norma censurata, basata sulla considerazione della sua ratio complessiva, ne esclude la contraddittorietà, dal momento che essa è specificamente finalizzata anche a introdurre una soglia minima di deterrenza in relazione a condotte ritenute in sé stesse gravi. Inoltre, in virtù della natura e della particolare rilevanza degli interessi presidiati, gli illeciti previsti sono connotati, anche ove abbiano a oggetto ridotte quantità di prodotti sementieri, da un disvalore intrinseco tale da rendere non manifestamente irragionevole o sproporzionata la determinazione del limite minimo edittale in parola, anche in considerazione del fatto che si tratta di condotte realizzate generalmente da soggetti che esercitano in maniera non occasionale il commercio di detti prodotti. Priva di fondamento è anche l'asserita compromissione della funzione rieducativa della pena, giacché l'art. 27 Cost. è riferibile alla sola responsabilità penale. Quanto all'asserita violazione del principio di ragionevolezza nell'attività amministrativa, considerato che a fondamento della censura non sono state addotte autonome argomentazioni, deve ritenersi che questa sia meramente "ancillare" rispetto a quelle prospettate in riferimento all'art. 3 Cost., delle quali condivide, pertanto, la sorte. ( Precedente citato: sentenza n. 46 del 2014 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio - in origine enunciato con riferimento alle sanzioni penali - di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito è applicabile anche alla generalità delle sanzioni amministrative. Tuttavia, anche con riguardo a sanzioni amministrative propriamente fisse - che colpiscono in egual modo, e quindi equiparano, fatti in qualche misura differenti - deve riconoscersi la legittima esplicazione della discrezionalità di cui gode il legislatore nell'individuazione delle condotte punibili e dei relativi trattamenti sanzionatori, il cui esercizio può essere sindacato, in sede di giudizio di costituzionalità, solo ove si traduca in scelte manifestamente irragionevoli o sproporzionate. ( Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2019, n. 112 del 2019 e n. 88 del 2019; ordinanze n. 204 del 2008, n. 172 del 2003 e n. 282 del 2001 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio della funzione rieducativa della pena, di cui all'art. 27 Cost., è riferibile esclusivamente alle sanzioni propriamente penali, senza possibilità di estenderlo alle sanzioni amministrative. ( Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2019, n. 109 del 2017, n. 281 del 2013; ordinanze n. 286 del 2010 e n. 434 del 2007 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera), come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera c), della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Pisa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 settembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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