Corte costituzionale
Sentenza n. 187/2019
Corte cost., sent. 18 luglio 2019, n. 187
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 187/2019
- Data di deposito
- 18 luglio 2019
- Data di decisione
- 22 maggio 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:187
Norme oggetto del giudizio
- art. 58-quater, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 58-quater, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 58-quater, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
- art. 31, comma 2, Costituzione
- art. 3, comma 1, convenzione ONU diritti del fanciullo
- art. 24, comma 2, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 29, comma 1, Costituzione
- art. 30, comma 1, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 41426
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa interpretazione costituzionalmente conforme, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58- quater , commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975. Il rimettente ha infatti esposto puntualmente, attraverso un percorso interpretativo non implausibile, le ragioni che l'hanno indotto a ritenere non praticabile l'interpretazione secondo la quale la preclusione alla concessione della detenzione domiciliare di cui all'articolo censurato sarebbe riferibile alla sola misura della detenzione domiciliare "ordinaria" di cui all'art. 47- ter , ordin. penit., e non già a quella speciale di cui all'art. 47- quinquies . ( Precedenti citati: sentenze n. 135 del 2018, n. 42 del 2017, n. 262 del 2015 e n. 221 del 2015 ).
Massima n. 41427
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost., da leggersi anche alla luce delle disposizioni internazionali e sovranazionali che ne arricchiscono e completano il significato, l'art. 58- quater , commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall'art. 47- quinquies della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso art. 58- quater . L'assoluta impossibilità per il condannato, madre o padre, di accedere al beneficio della detenzione domiciliare speciale prima che sia decorso un triennio dalla revoca di una precedente misura alternativa sacrifica a priori - e per l'arco temporale di un intero triennio, periodo di tempo lunghissimo nella vita di un bambino - l'interesse di quest'ultimo a vivere un rapporto quotidiano con almeno uno dei genitori, precludendo al giudice ogni bilanciamento tra tale basilare interesse e le esigenze di tutela della società rispetto alla concreta pericolosità del condannato. Il venir meno dell'automatismo censurato non esclude, d'altra parte, che le esigenze di tutela della società possano e debbano trovare adeguata considerazione in sede di valutazione, da parte del tribunale di sorveglianza, dei presupposti della concessione della misura, che può anche essere subordinata alle prescrizioni indicate dall'art. 47-quinquies ordin. penit. ( Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2018, n. 174 del 2018, n. 76 del 2017, n. 239 del 2014, n. 177 del 2009 e n. 388 del 1999 ).
Massima n. 41428
Alla base dell'intera giurisprudenza costituzionale, relativa, da un lato, alla detenzione domiciliare "ordinaria" per esigenza di cura dei minori e, dall'altro, alla detenzione domiciliare speciale, sta il principio per cui, affinché l'interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine, occorre che la sussistenza e la consistenza di queste ultime venga verificata in concreto e non già collegata ad indici presuntivi che precludono al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni. ( Precedente citato: sentenza n. 239 del 2014 ).
Massima n. 41429
La speciale rilevanza dell'interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione, trova riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento costituzionale interno - che demanda alla Repubblica di proteggere l'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, secondo comma, Cost.) - sia nell'ordinamento internazionale, ove vengono in particolare considerazione le previsioni dell'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, e dell'art. 24, comma 2, della CDFUE. ( Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2017, n. 17 del 2017 e n. 239 del 2014 ).
Massima n. 41430
Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58- quater , commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, rimangono assorbite le ulteriori censure sollevate dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3, primo comma, 29, primo comma, e 30, primo comma, Cost.
Massima n. 41431
È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lett. a ) e b ), della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate al comma 2 dello stesso art. 58- quater , sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. La dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di concessione della detenzione domiciliare speciale al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, deve essere estesa anche alla detenzione domiciliare "ordinaria", atteso che quest'ultima, prevista per madri e padri di prole inferiore a dieci anni condannati a pene detentive non superiori a quattro anni, anche se costituenti residuo di maggior pena, non potrebbe essere assoggettata a una disciplina deteriore rispetto a quella applicabile per condannati a pene superiori ai quattro anni, cui si rivolge la disciplina della detenzione domiciliare speciale. Tale estensione deve, peraltro, essere abbinata all'esplicita previsione della prognosi - alla cui sussistenza è condizionata la detenzione domiciliare speciale - che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. ( Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2018, n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall'art. 47-quinquies della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso art. 58-quater;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate al comma 2 dello stesso art. 58-quater, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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