Corte costituzionale

Sentenza n. 148/2019

Corte cost., sent. 19 giugno 2019, n. 148

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
148/2019
Data di deposito
19 giugno 2019
Data di decisione
22 maggio 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:148

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 3, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 11 del 29 aprile 2015

Parametri

Massime

Massima n. 42409

Sono ritenute ammissibili, sotto il profilo della rilevanza, le questioni incidentali di costituzionalità, sollevate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, dell'art. 18, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2015, sia perché esso è stato adito per la ritenuta illegittimità di alcuni provvedimenti amministrativi fondati sulla norma censurata, sia perché l'ordinanza di rimessione ha adeguatamente motivato i dubbi di legittimità costituzionale in riferimento ai parametri evocati, confrontandosi in particolare con le disposizioni dello statuto speciale di autonomia. ( Precedente citato: sentenza n. 119 del 2019 ).

Massima n. 42410

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 18, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2015, nella parte in cui non consente la costruzione, all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua, di manufatti per la realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica compatibili con le esigenze di prevenzione dei rischi idrogeologici. La disposizione censurata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche - modificata dalla legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, senza che lo ius superveniens modifichi i termini delle questioni di costituzionalità sollevate - va iscritta alla materia della utilizzazione delle acque pubbliche, che lo statuto di autonomia riserva alla competenza concorrente del legislatore regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato; al contempo, essa incrocia altra materia, come quella dell'ambiente o, nel caso in esame, quella della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, di competenza concorrente anche per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dal momento che lo statuto speciale di autonomia non prevede alcuna competenza legislativa al riguardo (eccetto una riserva quanto al gettito dell'accisa sull'energia elettrica consumata nella Regione), operando in tal modo la clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Il legislatore regionale, senza poter prescrivere limiti generali, è quindi tenuto al rispetto delle norme fondamentali della materia, quali poste dalla normativa statale, che, in riferimento alla disciplina delle fonti rinnovabili, essenzialmente di matrice europea, tende a favorire la produzione di energia "pulita", sì da meglio salvaguardare l'ambiente, disciplinando il procedimento autorizzatorio e la localizzazione dei siti per la realizzazione degli impianti (art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003). Nella fattispecie la disposizione censurata contiene il divieto assoluto di realizzazione, negli argini fluviali, di qualsivoglia manufatto per la produzione di energia idroelettrica, senza neppure prevedere, come eccezione, la possibilità di realizzare opere compatibili con l'esigenza, in particolare, di prevenire rischi idrogeologici, in violazione così dei richiamati principi fondamentali della materia. ( Precedenti citati: sentenze n. 69 del 2018, n. 199 del 2014, n. 13 del 2014, n. 298 del 2013, n. 224 del 2012, n. 85 del 2012, n. 308 del 2011, n. 275 del 2011, n. 119 del 2010, n. 364 del 2006 e n. 383 del 2005 ). Il legislatore statale, attraverso la disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto princìpi che non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, in quanto espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. ( Precedente citato: sentenza n. 99 del 2012 ).

Massima n. 42411

Accolta in parte qua, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2015 risultano assorbiti gli altri parametri evocati, quali gli artt. 3, 41, 97 e 117, secondo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), nella parte in cui non consente la costruzione, all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua, di manufatti per la realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica compatibili con le esigenze di prevenzione dei rischi idrogeologici.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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