Corte costituzionale

Sentenza n. 146/2019

Corte cost., sent. 19 giugno 2019, n. 146

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
146/2019
Data di deposito
19 giugno 2019
Data di decisione
8 maggio 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:146

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione Campania n. 20 del 3 settembre 2002
  • art. 1, comma 1, legge della Regione Campania n. 25 del 12 dicembre 2003
  • art. 58, comma 2, legge della Regione Campania n. 10 del 11 agosto 2001

Parametri

Massime

Massima n. 42406

Non sussistono i presupposti per restituire alla rimettente Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Campania n. 20 del 2002 e dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Campania n. 25 del 2003 poiché, secondo gli ordinari principi di successione delle leggi nel tempo, non spiega effetti sul giudizio a quo la circostanza che, dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione e la discussione in udienza pubblica delle questioni con essa sollevate, le norme oggetto di censura siano state abrogate per effetto della legge reg. Campania n. 6 del 2019.

Massima n. 42407

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Campania n. 20 del 2002 e dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Campania n. 25 del 2003, va riconosciuta la legittimazione della Corte dei conti, sez. reg. di controllo, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale, a sollevare questioni di legittimità costituzionale in riferimento a un parametro attributivo di competenza quale l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. Le norme regionali censurate istituiscono fondi che il rimettente ritiene in contrasto con la competenza statale esclusiva nella materia ordinamento civile, con l'effetto di espandere la spesa per il personale, in violazione dei "beni-valori" della contabilità pubblica, alla cui tutela è preordinata la Corte dei conti, cui spetta accertare tutte le "irregolarità" poste in essere dagli enti territoriali suscettibili di pregiudicarli. La violazione della suddetta competenza esclusiva ridonderebbe dunque in una lesione dell'equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria, ai sensi degli artt. 97, primo comma, e 81 Cost. Inoltre, nessun dubbio sorge in ordine alla rilevanza, poiché se il rimettente avesse parificato i capitoli di spesa in applicazione delle norme censurate, avrebbe validato un risultato di amministrazione non corretto, relativo a una spesa ritenuta illegittima. ( Precedenti citati: sentenze n. 18 del 2019 e n. 196 del 2018 ). Il giudizio di parificazione è contraddistinto da tratti sempre più riconducibili a una nozione di giurisdizione rilevante ai fini della proposizione di questioni di legittimità costituzionale. Pertanto, le sez. reg. di controllo della Corte dei conti sono legittimate a sollevare questioni di legittimità costituzionale avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e da tutti gli altri precetti costituzionali - compresi quelli attributivi di competenza - che custodiscono la sana gestione finanziaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 138 del 2019, n. 196 del 2018, n. 89 del 2017, n. 181 del 2015, n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995 ).

Massima n. 42408

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - l'art. 2 della legge reg. Campania n. 20 del 2002, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della legge reg. Campania n. 10 del 2001, e l'art. 1, comma 1, della legge reg. Campania n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della legge reg. Campania n. 10 del 2001. Le norme censurate dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania - istituendo nuovi fondi per destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il Consiglio regionale (o presso organi dello stesso) e a quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, in ragione della mera attività di assistenza agli organi del Consiglio stesso - oltre a non essere coerenti con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, contrastano con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale in materia di ordinamento civile, cui deve ricondursi la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici - anche regionali - retta dalle disposizioni del cod. civ. e dalla contrattazione collettiva nazionale, cui la legge dello Stato rinvia, incidendo così negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico. Tali norme regionali infatti aggravano la spesa per il personale regionale che, per la sua importanza strategica, costituisce un importante aggregato della spesa di parte corrente. Di conseguenza, divengono non più applicabili, e sono dunque destinati a seguire la stessa sorte delle disposizioni da cui dipendono, anche i commi 3 e 5 del medesimo art. 58 della legge reg. Campania n. 10 del 2001, che disciplinano le modalità di erogazione e ripartizione dei fondi istituiti con le norme dichiarate costituzionalmente illegittime. ( Precedenti citati: sentenze n. 123 del 2019, n. 196 del 2018, n. 175 del 2017, n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269 del 2014, n. 211 del 2014 e n. 17 del 2014 e n. 108 del 2011 ). Lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. I due livelli della contrattazione sono gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal Ministero e diretti all'ARAN per l'erogazione dei fondi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione. ( Precedente citato: sentenza n. 196 del 2018 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 legge della Regione Campania 3 settembre 2002, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 maggio 2001, n. 7 e 11 agosto 2001 n. 10 - Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della legge della Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001), e dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 12 dicembre 2003, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 - Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della legge reg. Campania n. 10 del 2001.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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