Corte costituzionale

Sentenza n. 144/2019

Corte cost., sent. 13 giugno 2019, n. 144

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
144/2019
Data di deposito
13 giugno 2019
Data di decisione
20 marzo 2019
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:144

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 4, legge n. 219 del 22 dicembre 2017
  • art. 3, comma 5, legge n. 219 del 22 dicembre 2017

Parametri

Massime

Massima n. 42402

È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento delle associazioni Unione Giuristi Cattolici Italiani - Unione locale di Piacenza e Unione Giuristi Cattolici italiani di Pavia "Beato Contardo Ferrini", nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui stabilisce che l'amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, possa rifiutare, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell'amministrato. I suddetti intervenienti non rivestono la posizione di terzi legittimati a partecipare al giudizio incidentale - non essendo quest'ultimo destinato a produrre, nei loro confronti, effetti immediati e neppure indiretti - bensì vantano soltanto un generico interesse connesso al perseguimento dei loro scopi statutari. Al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono partecipare, secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, le parti del giudizio a quo , il Presidente del Consiglio dei ministri o il Presidente della Giunta regionale. Il richiamato art. 4 delle Norme integrative prevede, altresì, la possibilità di derogare a tale regola, ferma restando la competenza di questa Corte a giudicare sull'ammissibilità degli interventi di altri soggetti: secondo la costante giurisprudenza, tali interventi sono ammissibili, senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità, soltanto quando i terzi siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2019, n. 13 del 2019, n. 213 del 2018, n. 217 del 2018 e n. 180 del 2018 ).

Massima n. 42403

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per asserito difetto di specifiche censure con riguardo a ciascun parametro costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui stabilisce che l'amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, possa rifiutare, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell'amministrato. Il rimettente, evocando a parametro congiuntamente gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., ha in tutta evidenza ritenuto che l'addizione richiesta a questa Corte sarebbe imposta dal combinato disposto di tali norme costituzionali. ( Precedenti citati: sentenza n. 438 del 2008; ordinanza n. 207 del 2018 ).

Massima n. 42404

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per mancato tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui stabilisce che l'amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, possa rifiutare, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell'amministrato. Il rimettente si è diffuso ampiamente sull'interpretazione delle disposizioni censurate, soffermandosi in particolare sul significato da attribuire alla locuzione «rifiuto delle cure», la quale ricomprenderebbe, alla luce della ratio legis e del diritto costituzionale all'autodeterminazione, anche il rifiuto delle cure necessarie al mantenimento in vita; il giudice a quo ha inoltre espressamente escluso di poter interpretare detta locuzione come non comprensiva del rifiuto di tali cure. Secondo la giurisprudenza costituzionale, se l'esito dell'attività esegetica del giudice rimettente sia condivisibile, o non, è profilo che attiene al merito, e non più all'ammissibilità, delle questioni di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2019, n. 12 del 2019, n. 132 del 2018, n. 15 del 2018, n. 69 del 2017, n. 53 del 2017, n. 42 del 2017 e n. 221 del 2015 ).

Massima n. 42405

Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice tutelare del Tribunale di Pavia in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, Cost. - dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui stabilisce che l'amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, possa rifiutare, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell'amministrato. L'esegesi dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, tenuto conto dei principi che conformano l'amministrazione di sostegno, porta ad escludere che il conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario rechi con sé, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita. Le norme censurate si limitano a disciplinare il caso in cui l'amministratore di sostegno abbia ricevuto anche tale potere: spetta al giudice tutelare, tuttavia, attribuirglielo in occasione della nomina - laddove in concreto già ne ricorra l'esigenza, perché le condizioni di salute del beneficiario sono tali da rendere necessaria una decisione sul prestare o non il consenso a trattamenti sanitari di sostegno vitale - o successivamente, allorché il decorso della patologia del beneficiario specificamente lo richieda. Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'ambito dei poteri dell'amministratore di sostegno è puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto, secondo quanto previsto dal giudice tutelare nel provvedimento di nomina. ( Precedente citato: sentenza n. 440 del 2005 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'istituto dell'amministrazione di sostegno si presenta come uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da una disabilità, che può essere di qualunque tipo e gravità. ( Precedente citato: sentenza n. 114 del 2019 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile l'intervento delle associazioni Unione Giuristi Cattolici Italiani - Unione Locale di Piacenza e Unione Giuristi Cattolici di Pavia "Beato Contardo Ferrini";

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dal giudice tutelare del Tribunale ordinario di Pavia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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