Corte costituzionale
Sentenza n. 137/2019
Corte cost., sent. 6 giugno 2019, n. 137
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 137/2019
- Data di deposito
- 6 giugno 2019
- Data di decisione
- 17 aprile 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:137
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Puglia n. 27 del 19 giugno 2018
- art. 1, comma 1, legge della Regione Puglia n. 27 del 19 giugno 2018
- art. 4, legge della Regione Puglia n. 27 del 19 giugno 2018
- art. 5, legge della Regione Puglia n. 27 del 19 giugno 2018
- art. 1, comma 2, legge della Regione Puglia n. 27 del 19 giugno 2018
Parametri
Massime
Massima n. 41369
È dichiarata inammissibile - per genericità della censura ad essa relativa - la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, commi secondo, lett. q ), e terzo, Cost., dell'intera legge reg. Puglia n. 27 del 2018. Il ricorrente, sviluppate specifiche motivazioni in ordine alle questioni riferite a ciascuna delle disposizioni censurate, si limita a censurare l'intera legge regionale in ragione del suo carattere normativo omogeneo, senza addurre ulteriori argomentazioni. Per costante giurisprudenza costituzionale, è inammissibile l'impugnativa di una intera legge ove ciò comporti la genericità delle censure ovvero quando le censure adeguatamente motivate riguardino solo singole disposizioni, mentre quella indirizzata all'intero testo normativo sia del tutto generica. ( Precedenti citati: sentenze n. 247 del 2018, n. 261 del 2017, n. 131 del 2016, n. 195 del 2015 e 64 del 2007 ).
Massima n. 41747
Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 32 e 117 commi secondo, lett. q), e terzo, Cost., degli artt. 1, comma 1, 4 e 5, della legge reg. Puglia n. 27 del 2018, che, rispettivamente, attribuiscono alla Giunta regionale la facoltà di individuare i reparti dove consentire l'accesso ai soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale, e le demandano la definizione delle modalità attuative, prevedendo apposite sanzioni amministrative per il mancato adempimento delle prescrizioni. Le disposizioni censurate, non regolano gli obblighi vaccinali, ma possono essere ricondotte all'ambito della organizzazione sanitaria, parte integrante della competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute, che la Regione ha esercitato senza discostarsi dai principi fondamentali riservati alla legislazione statale, non introducendo obblighi vaccinali di nuovo conio e, comunque, non imponendo obbligatoriamente ciò che a livello nazionale è solo suggerito o raccomandato. Né alcuna censura può muoversi alla determinazione di demandare a un atto amministrativo, la delibera della Giunta regionale, il compito di dettagliare le modalità di attuazione di una legge che attiene all'organizzazione sanitaria regionale. Infine, dalla riconduzione delle impugnate disposizioni all'ambito dell'organizzazione del servizio sanitario regionale, deriva che la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle prescrizioni non eccede dalle competenze regionali, in virtù del principio del parallelismo tra il potere di determinazione della fattispecie da sanzionare e quello di individuare la sanzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018, n. 268 del 2017 n. 54 del 2015, n. 94 del 2011, n. 371 del 2008 e n. 253 del 2006 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, ai fini dell'individuazione della materia in cui si colloca la disposizione impugnata si deve tener conto dell'oggetto, della ratio e della finalità della stessa, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato. ( Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2019, n. 108 del 2017, n. 175 del 2016, n. 245 e n. 140 del 2015 e n. 167 del 2014 ).
Massima n. 41748
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost. - l'art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 27 del 2018, che, prevede che le direzioni sanitarie territoriali e ospedaliere possano prescrivere per gli operatori vaccinazioni normalmente non raccomandate. La norma impugnata dal Governo attribuisce alle indicate direzioni il potere, ampio e indefinito, di imporre trattamenti vaccinali né obbligatori né raccomandati dalla legislazione nazionale, invadendo un ambito inerente ai principi fondamentali concernenti il diritto alla salute e attinente alla riserva di legge statale in materia di trattamenti sanitari, a sua volta connessa al principio di eguaglianza. Né vale a delimitare tale potere la previsione delle particolari condizioni epidemiologiche o ambientali che ne giustificano l'attivazione, giacché verrebbe comunque configurato un potere di emissione di ordinanze contingibili e urgenti che appartengono alla competenza di altra autorità e comunque necessitano di una previsione statale. L'art. 117, terzo comma, Cost., riserva allo Stato il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili. ( Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018 e n. 169 del 2017 ).
Massima n. 41749
Accolta, per violazione degli artt. 3, 32, e 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 27 del 2018, resta assorbita la questione sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. q ), Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 21 giugno 2014, n. 27 (Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari);
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge reg. Puglia n. 27 del 2017 promosse, in riferimento agli artt. 3, 32, 117, commi secondo, lettera q) e terzo Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 4 e 5 della legge reg. Puglia n. 27 del 2017 promosse, in riferimento agli artt. 3, 32, 117, commi secondo, lettera q) e terzo, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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