Corte costituzionale
Sentenza n. 134/2019
Corte cost., sent. 29 maggio 2019, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 134/2019
- Data di deposito
- 29 maggio 2019
- Data di decisione
- 7 maggio 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:134
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge della Regione Abruzzo n. 11 del 8 giugno 2018
- art. 30, legge della Regione Abruzzo n. 28 del 27 aprile 2017
Parametri
Massime
Massima n. 42639
È dichiarata inammissibile - per inidoneità del parametro interposto evocato - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2018, promossa dal Governo in riferimento all'art. 1 della legge n. 689 del 1981. Tale disposizione, che enuncia il principio di legalità nell'ambito delle sanzioni amministrative, ha mero rango di legge ordinaria e non può essere assunta a parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale formulato con riferimento non già all'art. 117 Cost., bensì esclusivamente all'art. 25, secondo comma, Cost.
Massima n. 42640
Le leggi regionali che prevedano mere sanzioni amministrative ben possono rinviare - nel rispetto dei principi desumibili dall'art. 23 Cost., meno stringenti di quelli di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. - anche ad atti sublegislativi, ai fini dell'integrazione del precetto (amministrativamente) sanzionato in forza della stessa legge regionale. ( Precedente citato: sentenza n. 115 del 2011 ). La giurisprudenza costituzionale in materia di limiti all'eterointegrazione del precetto penale da parte di fonti di rango secondario si riferisce esclusivamente alle leggi penali in senso stretto, per le quali, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, Cost., vige il principio della riserva (assoluta) di legge statale.
Massima n. 42641
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2018, il quale, sostituendo l'art. 30 della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2017, prevede la sanzione da euro 100 a 500 per chi pesca le specie ittiche fuori dai periodi consentiti dal precedente art. 26 (lett. n ) e la sanzione da euro 100 a 600 per chi esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata (lett. w ). Le disposizioni impugnate non violano il principio di determinatezza, in quanto consentono agevolmente ai destinatari di avere contezza dei precisi contorni dei divieti sanzionati, permettendo loro di individuare - nella lettera n ), tramite il rinvio all'indicato art. 26 e, nella lettera w ), attraverso la considerazione dell'intero corpo della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2017 - i periodi, gli orari e le acque in cui la pesca è consentita o vietata. Né la mancata emanazione dei piani di gestione e della Carta ittica regionale, cui rinvia a sua volta l'art. 26, è idonea a inficiare di per sé la legittimità costituzionale della previsione sanzionatoria impugnata. Quanto, in particolare, alla lettera w ), l'agevole conoscibilità delle disposizioni implicitamente richiamate è garantita dal calendario ittico regionale, nel quale vengono riprodotte tutte le prescrizioni sanzionate dalla disposizione impugnata, e che risulta essere stato adottato e pubblicato per l'anno 2019. Le leggi regionali che stabiliscono sanzioni amministrative debbono garantire ai propri destinatari la conoscibilità del precetto e la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie: requisiti questi che ne condizionano la legittimità costituzionale, al cospetto del principio di determinatezza delle norme sanzionatorie aventi carattere punitivo-afflittivo, desumibile dall'art. 25, secondo comma, Cost. Il principio di determinatezza, per un verso, vuole evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri, l'autorità amministrativa o il giudice assumano un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito; per un altro verso, non diversamente dal principio d'irretroattività, intende garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta. ( Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018 e n. 327 del 2008; ordinanza n. 24 del 2017 ). Il principio di legalità, prevedibilità e accessibilità della condotta sanzionabile e della sanzione aventi carattere punitivo-afflittivo, qualunque sia il nomen ad essa attribuito dall'ordinamento, non può, ormai, non considerarsi patrimonio derivato non soltanto dai principi costituzionali, ma anche da quelli del diritto convenzionale e sovranazionale europeo, in base ai quali è illegittimo sanzionare comportamenti posti in essere da soggetti che non siano stati messi in condizione di "conoscere", in tutte le sue dimensioni tipizzate, la illiceità della condotta omissiva o commissiva concretamente realizzata. ( Precedente citato: sentenza n. 121 del 2018 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2018, n. 11, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)», promossa, in riferimento all'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2018, promossa, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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