Corte costituzionale
Sentenza n. 130/2019
Corte cost., sent. 28 maggio 2019, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 130/2019
- Data di deposito
- 28 maggio 2019
- Data di decisione
- 7 maggio 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:130
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017
- art. 17, comma 3, decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017
Parametri
- art. 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 3, Costituzione
- art. 51, comma 1, Costituzione
- art. 97, comma 4, Costituzione
Massime
Massima n. 42380
È inammissibile l'intervento dell'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani - ADI, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 17, commi 2, lett. b ), e 3, del d.lgs. n. 59 del 2017. Nel caso in esame, l'ADI non è titolare di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti. ( Precedente citato: sentenza n. 77 del 2018 ). Secondo il costante orientamento costituzionale, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale i soggetti parti del giudizio a quo, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale. L'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) è invece ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2018 e relativa ordinanza dibattimentale del 23 ottobre 2018; n. 217 del 2018, n. 194 del 2018 e relativa ordinanza dibattimentale del 25 settembre 2018; n. 153 del 2018 e relativa ordinanza dibattimentale del 20 giugno 2018; n. 120 del 2018 e relativa ordinanza dibattimentale del 10 aprile 2018; n. 77 del 2018, n. 275 del 2017, n. 85 del 2017, n. 16 del 2017, n. 187 del 2016 e relativa ordinanza dibattimentale del 17 maggio 2016 ).
Massima n. 42382
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97, quarto comma, Cost., dell'art. 17, commi 2, lett. b ), e 3, del d.lgs. n. 59 del 2017, che disciplinano, in via transitoria, il sistema di reclutamento degli insegnanti delle scuole secondarie, prevedendo, in particolare, un concorso riservato ai titolari di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. Nel giudizio a quo - dove è stato parzialmente impugnato il d.m. 1° febbraio 2018, n. 85, con il quale è stata data applicazione alle disposizioni censurate - si controverte dell'illegittimità della mancata previsione del dottorato di ricerca tra i titoli che consentono di partecipare al concorso, mentre appare estranea al giudizio a quo la complessiva disciplina del concorso riservato e delle sue modalità di svolgimento. Il requisito della rilevanza sussiste, quindi, solo in riferimento alla questione, sollevata in via subordinata, relativa alla mancata previsione del titolo di dottore di ricerca tra i requisiti per l'ammissione al concorso. ( Precedente citato: sentenza n. 106 del 2019 ).
Massima n. 42390
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 17, commi 2, lett. b ), e 3, del d.lgs. n. 59 del 2017, che disciplinano, in via transitoria, il sistema di reclutamento degli insegnanti delle scuole secondarie, prevedendo, in particolare, un concorso riservato ai titolari di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. Le due situazioni poste a raffronto dal rimettente - l'abilitazione all'insegnamento e il dottorato di ricerca - per sostenere l'irragionevolezza della mancata previsione del dottorato quale titolo per l'ammissione al concorso, risultano oggettivamente disomogenee, perché costituiscono il risultato di percorsi diretti a sviluppare esperienze e professionalità diverse, in ambiti differenziati e non assimilabili. Mentre i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono, infatti, una preparazione avanzata nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento, cosicché ai dottorandi è consentita una limitata attività didattica, solo in via sussidiaria o integrativa - i percorsi abilitanti sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche. In considerazione della finalità della procedura concorsuale, ciò che rileva è dunque l'avere svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti; è dunque in vista dell'assunzione di tali rilevantissime responsabilità, affidate dall'ordinamento ai docenti della scuola secondaria, che le attività formative indicate costituiscono un fondamento "ontologicamente diverso", rispetto a quello che caratterizza il percorso e il fine del titolo di dottorato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 2, lettera b), e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», sollevate dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 2, lettera b), e 3, del d.lgs. n. 59 del 2017, sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 7 maggio 2019ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Consiglio di Stato, con ordinanza del 3 settembre 2018 (reg. ord. n. 166 del 2018), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, del 2018.Rilevato che nel giudizio è intervenuta ad adiuvandum l'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani (ADI), con atto depositato il 10 dicembre 2018;che, secondo il costante orientamento di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale i soggetti parti del giudizio a quo, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale (ex plurimis, sentenze n. 248 del 2018 e relativa ordinanza dibattimentale del 23 ottobre 2018; n. 217, n. 194 e relativa ordinanza dibattimentale del 25 settembre 2018; n. 153 e relativa ordinanza dibattimentale del 20 giugno 2018; n. 120 del 2018 e relativa ordinanza dibattimentale del 10 aprile 2018; n. 77 del 2018; n. 187 del 2016 e relativa ordinanza dibattimentale del 17 maggio 2016);che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 248 e relativa ordinanza dibattimentale del 23 ottobre 2018, n. 120 del 2018 e relativa ordinanza dibattimentale del 10 aprile 2018, n. 187 del 2016 e allegata ordinanza dibattimentale del 17 maggio 2016, n. 275, n. 85 e n. 16 del 2017);che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (sentenza n. 77 del 2018);che questa Corte ha più volte espresso tale orientamento anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis, citate sentenze n. 248, n. 140, n. 120, n. 81, n. 77 del 2018, n. 187 del 2016);che, nel caso in esame, l'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani (ADI) non è titolare di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti (in un caso analogo, sentenza n. 77 del 2018);che pertanto l'intervento in giudizio dell'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani (ADI) è inammissibile.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento spiegato dall'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani (ADI) nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al reg. ord. n. 166 del 2018.F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente
Testo integrale
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