Corte costituzionale
Sentenza n. 108/2019
Corte cost., sent. 9 maggio 2019, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 108/2019
- Data di deposito
- 9 maggio 2019
- Data di decisione
- 19 marzo 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:108
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 4, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 11 luglio 2014
- art. 3, comma 5, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 11 luglio 2014
- art. 4, comma 4, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 11 luglio 2014
- art. 3, comma 6, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 11 luglio 2014
- art. 1, comma 1, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 11 luglio 2014
- art. 2, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 11 luglio 2014
- art. 3, comma 1, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 11 luglio 2014
- art. 4, comma 1, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 11 luglio 2014
- art. 4, comma 2, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 11 luglio 2014
- art. 1, comma 2, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 11 luglio 2014
- art. 4, comma 5, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 11 luglio 2014
- art. 1, comma 3, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 11 luglio 2014
- art. 1, comma 5, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 11 luglio 2014
- art. 3, comma 2, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 11 luglio 2014
- art. 3, comma 3, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 11 luglio 2014
- art. 3, comma 4, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 11 luglio 2014
- art. 4, comma 3, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 11 luglio 2014
Parametri
Massime
Massima n. 42261
È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1, comma 4; 3, commi 5 e 6; 4, comma 4, della legge reg Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, che, pretendendo di offrirne un'interpretazione autentica, intervengono sull'art. 10 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 - il quale disciplina i criteri e le modalità di quantificazione degli assegni vitalizi attribuiti ai consiglieri della Regione - prevedendo l'applicazione con efficacia retroattiva ai consiglieri che ancora non hanno maturato il diritto al vitalizio della nozione di "valore attuale medio" in luogo dei più favorevoli parametri precedentemente individuati dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e l'obbligo di restituire le somme già percepite e/o le quote del fondo finanziario già attribuite sulla base dei criteri contenuti nelle citate delibere. Le disposizioni censurate non sono applicabili nel giudizio a quo , in quanto risultano riferite ai soli consiglieri che non hanno maturato i requisiti per la corresponsione del vitalizio, mentre nel suddetto giudizio è in discussione unicamente la posizione di un ex consigliere regionale già titolare dell'assegno vitalizio, avendo maturato i requisiti. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, è possibile circoscrivere l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale ad una parte soltanto della o delle disposizioni censurate, se ciò è suggerito dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 203 del 2016 e n. 244 del 2011 ).
Massima n. 42262
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5; 2; 3, commi 1, 2, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 3 e 5, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, che, pretendendo di offrirne un'interpretazione autentica, intervengono sull'art. 10 della legge reg. autonoma Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 - il quale disciplina i criteri e le modalità di quantificazione degli assegni vitalizi attribuiti ai consiglieri della Regione - prevedendo l'applicazione con efficacia retroattiva ai consiglieri che già hanno maturato il diritto al vitalizio della nozione di "valore attuale medio" in luogo dei più favorevoli parametri precedentemente individuati dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e l'obbligo di restituire le somme già percepite e/o le quote del fondo finanziario già attribuite sulla base dei criteri contenuti nelle relative delibere. Premesso che le disposizioni censurate, nonostante l'auto-qualificazione contenuta nel titolo, non possono qualificarsi come di interpretazione autentica e che non sussistono incertezze sulla loro natura retroattiva, l'intervento legislativo non è irragionevole, in quanto mira a ricondurre a criteri di equità e ragionevolezza gli assai favorevoli meccanismi di calcolo dell'attualizzazione degli assegni vitalizi, introdotti dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nonché a correggere gli effetti di una normativa che aveva complessivamente determinato un ampliamento della spesa pubblica regionale. L'intervento, inoltre, non ha leso il legittimo affidamento dei destinatari, non essendoci un assetto regolatorio adeguatamente consolidato, sia perché esso non si è protratto per un periodo sufficientemente lungo, sia perché la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 è stata approvata in un contesto complessivo non idoneo a far sorgere nei destinatari una ragionevole fiducia nel suo mantenimento. Esso risulta, infine, conforme al criterio della proporzionalità, in quanto non trascura di concedere ai beneficiari degli assegni coinvolti l'accesso a forme flessibili e graduate di restituzione delle somme percepite in eccesso e concede agli interessati la facoltà di revocare, con effetto retroattivo, l'opzione per l'attualizzazione precedentemente esercitata. ( Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2019, n. 73 del 2017, n. 173 del 2016, 132 del 2016, n. 56 del 2015, n. 69 del 2014, n. 160 del 2013, n. 209 del 2010 e n. 432 del 1997; ordinanza n. 92 del 2014 ).
Massima n. 42263
Pur essendo possibile l'assimilazione, quanto agli esiti dello scrutinio di legittimità costituzionale, tra disposizioni di interpretazione autentica - retroattive, salva diversa volontà esplicitata dal legislatore stesso - e disposizioni innovative con efficacia retroattiva, non deve tuttavia trascurarsi che, in relazione a leggi che pretendono di avere natura meramente interpretativa, la palese erroneità di tale auto-qualificazione può costituire un indice, sia pur non dirimente, dell'irragionevolezza della disciplina censurata. In direzione opposta, la natura realmente interpretativa della disciplina in esame può non risultare indifferente ai fini dell'esito del controllo di legittimità costituzionale, laddove sia censurata l'irragionevolezza della sua retroattività. Tale natura è rilevante, in particolare, quando il principio costituzionale asseritamente leso dall'intervento legislativo sia quello dell'affidamento dei consociati nella certezza e nella stabilità di un'attribuzione disposta in via legislativa. Infatti, se l'interpretazione imposta dal legislatore consiste effettivamente nell'assegnare alle disposizioni interpretate un significato normativo in esse già realmente contenuto, cioè riconoscibile come una delle loro possibili e originarie varianti di senso, questo può deporre, sia per la non irragionevolezza dell'intervento in questione, sia nella direzione della non configurabilità di una lesione dell'affidamento dei destinatari. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2017, n. 103 del 2013, n. 41 del 2011 e n. 170 del 2008 ).
Massima n. 42264
Il divieto di retroattività della legge, previsto dall'art. 11 delle disp. prel. cod. civ., costituisce principio fondamentale di civiltà giuridica. Esso, tuttavia, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost., riservata alla materia penale. Ne consegue che il legislatore, nel rispetto di tale disposizione costituzionale, può approvare disposizioni con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale. Le leggi retroattive, in particolare, devono trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata. Tra i limiti all'ammissibilità di leggi con effetto retroattivo, rileva particolarmente l'affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati alla stabile applicazione della disciplina modificata. Esso, ritenuto principio connaturato allo Stato di diritto, trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., ed è da considerarsi ricaduta e declinazione "soggettiva" dell'indispensabile carattere di coerenza di un ordinamento giuridico, quale manifestazione del valore della certezza del diritto. Tuttavia l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, pur aspetto fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, non è tutelato in termini assoluti e inderogabili. Esso è sottoposto al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali, fermo restando che le disposizioni legislative retroattive non possono comunque trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2018, n. 149 del 2017, n. 73 del 2017, n. 16 del 2017, n. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 160 del 2013, n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010 ). Una disciplina retroattiva non può tradire l'affidamento del privato, specie se maturato con il consolidamento di situazioni sostanziali, pur se l'intervento retroattivo sia dettato dalla necessità di contenere la spesa pubblica o di far fronte ad esigenze eccezionali. Per verificare se, in concreto, essa incida in modo costituzionalmente illegittimo sull'affidamento dei destinatari della regolazione originaria, assumono rilievo una serie di elementi: il tempo trascorso dal momento della definizione dell'assetto regolatorio originario a quello in cui tale assetto viene mutato con efficacia retroattiva, ciò che chiama in causa il grado di consolidamento della situazione soggettiva originariamente riconosciuta e poi travolta dall'intervento retroattivo; la prevedibilità della modifica retroattiva stessa; infine, la proporzionalità dell'intervento legislativo che eventualmente lo comprima. ( Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2018, n. 250 del 2017, n. 16 del 2017, n. 108 del 2016, n. 216 del 2015, n. 56 del 2015, n. 170 del 2013 e n. 160 del 2013 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 4; 3, commi 5 e 6; 4, comma 4, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, recante «Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti», sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5; 2; 3, commi 1, 2, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 3 e 5 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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