Corte costituzionale
Sentenza n. 102/2019
Corte cost., sent. 24 aprile 2019, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 102/2019
- Data di deposito
- 24 aprile 2019
- Data di decisione
- 20 febbraio 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:102
Norme oggetto del giudizio
- art. 15-bis, legge n. 67 del 28 aprile 2014
Parametri
Massime
Massima n. 41619
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla rilevanza e incompleta ricostruzione della normativa di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Venezia in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., dell'art. 15- bis della legge n. 67 del 2014, introdotto dalla legge n. 118 del 2014, nella parte in cui disciplina in via transitoria la nuova fattispecie dell'assenza dell'imputato, sostitutiva dell'istituto della contumacia. Il rimettente - che non tiene conto della (pur non univoca) giurisprudenza della Corte di cassazione, già in parte esistente alla data della pronuncia dell'ordinanza di rimessione, secondo cui se il dispositivo è stato pronunciato prima della data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 continua in ogni caso ad applicarsi transitoriamente la previgente disciplina del giudizio contumaciale - prende in considerazione esclusivamente il comma 1 della disposizione censurata, che prevede l'applicazione della nuova disciplina dell'assenza ai procedimenti in corso al 17 maggio 2014 (data di entrata in vigore della legge) a condizione che nei medesimi non sia intervenuto il dispositivo della sentenza di primo grado. In tal modo omette di prendere posizione in ordine all'interpretazione congiunta dei due commi di cui si compone la censurata disposizione, in quanto il comma 2 stabilisce, in deroga, che le disposizioni previgenti sul giudizio contumaciale si applicano ai procedimenti in corso alla medesima data quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità. Nel loro combinato disposto, i due commi recano il criterio distintivo per stabilire quando sia ancora applicabile, transitoriamente e a esaurimento, la previgente disciplina del giudizio contumaciale nei confronti degli imputati irreperibili, ritenuta dal giudice rimettente in contrasto con gli evocati parametri. ( Precedente citato: sentenza n. 317 del 2009 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2019.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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