Corte costituzionale
Sentenza n. 100/2019
Corte cost., sent. 19 aprile 2019, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 100/2019
- Data di deposito
- 19 aprile 2019
- Data di decisione
- 19 febbraio 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:100
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 3, legge della Regione Veneto n. 37 del 28 novembre 2014
- art. 57, comma 3, legge della Regione Veneto n. 6 del 27 aprile 2015
- art. 13, comma 1, legge della Regione Veneto n. 37 del 28 novembre 2014
- art. 57, comma 4, legge della Regione Veneto n. 6 del 27 aprile 2015
Parametri
Massime
Massima n. 41869
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 3, e 13, comma 1, della legge reg. Veneto n. 37 del 2014, rispettivamente modificati dall'art. 57, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 6 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata perché la violazione della libertà sindacale di cui all'art. 39 Cost. sarebbe meramente eventuale. La censura formulata dal rimettente risulta chiara nel ritenere che le norme censurate, prevedendo la contemporanea applicazione al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario (AVISP) di due diverse tipologie di contratti collettivi nazionali di lavoro determina, comunque, la lesione del parametro evocato.
Massima n. 41870
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per indeterminatezza della censura riferita all'art. 97, secondo comma, Cost., nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 3, e 13, comma 1, della legge reg. Veneto n. 37 del 2014, rispettivamente modificati dall'art. 57, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 6 del 2015. Il rimettente formula la censura in modo che ne rende chiaramente intellegibile il contenuto ed adeguato il supporto motivazionale.
Massima n. 41871
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ) - gli artt. 12, comma 3, e 13, comma 1, della legge reg. Veneto n. 37 del 2014, rispettivamente modificati dall'art. 57, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 6 del 2015. Le disposizioni impugnate dal Governo, nel prevedere che il personale in servizio nella soppressa Azienda regionale "Veneto Agricoltura", successivamente transitato nell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario (AVISP), mantiene il contratto di lavoro in essere e, per quanto riguarda le dinamiche contrattuali, segue il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-autonomie locali, incide sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale in servizio nella citata Azienda, afferendo alla materia ordinamento civile. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'individuazione dell'ambito materiale al quale va ascritta la disposizione censurata va effettuata tenendo conto della sua ratio, della finalità del contenuto e dell'oggetto della disciplina. ( Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2017, n. 287 del 2016 e n. 175 del 2016 ).
Massima n. 41872
Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 3, e 13, comma 1, della legge reg. Veneto n. 37 del 2014, rispettivamente, modificati dall'art. 57, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 6 del 2015, restano assorbite le ulteriori questioni, riferite agli artt. 39 e 97, secondo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 12, comma 3, e 13, comma 1, della legge della Regione Veneto 28 novembre 2014, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario), come, rispettivamente, modificati dall'art. 57, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6 (Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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