Corte costituzionale
Ordinanza n. 73/2019
Corte cost., ord. 5 aprile 2019, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 73/2019
- Data di deposito
- 5 aprile 2019
- Data di decisione
- 20 febbraio 2019
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:73
Norme oggetto del giudizio
- art. 63, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 16, decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999
Parametri
Massime
Massima n. 42118
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost. - dell'art. 63 del d.P.R. n. 602 del 1973, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, nella parte in cui, nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata tributaria, consente al terzo opponente di provare il titolo di proprietà dei beni sottoposti a pignoramento unicamente a mezzo d'atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero sentenza passata in giudicato pronunziata su domanda proposta prima dell'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Il rimettente, pur censurando i limiti che la disposizione denunciata pone ai terzi opponenti in ordine alla prova della loro proprietà dei beni oggetto di esecuzione esattoriale, non precisa le ragioni per le quali in forza della disciplina ordinaria del processo esecutivo, assunta quale tertium comparationis , tale prova, ove non operassero detti limiti, sarebbe già stata raggiunta nel giudizio a quo .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), sollevate dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Trieste, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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